Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 luglio 2017, n. 18817

Tributi - IRPEF - Redditi di lavoro dipendente - Ritenute su incentivo all’esodo - Rimborso - Esclusione per istanza tardiva

Ritenuto in fatto

1. R.G. impugnava innanzi alla Ctp di Caserta il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata il 16.3.2010, delle maggiori ritenute Irpef subite, a titolo di imposta, nell'anno 1999 sulle somme percepite quale incentivo all'esodo dal posto di lavoro dipendente; la Ctp di Caserta accoglieva il ricorso.

2. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n.137-1-2013 dep. il 25.2.2013 e non notificata accoglieva l'appello e dichiarava la tardività dell'istanza di rimborso.

3. Ricorre per cassazione R. formulando un unico motivo.

Con il motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 dpr 602/1973 e 19 comma 4 bis del TUIR 917/86.

Argomenta che erroneamente il Giudice di appello dichiarava la tardività dell'istanza di rimborso, in quanto a seguito della pronuncia della Corte di giustizia della Comunità Europea era stata riconosciuta l'illegittimità della discriminazione operata dall'art. 19 comma 4 bis TUIR 917/86 tra uomini e donne e la data di tale pronuncia doveva essere assunta quale riferimento per individuare il termine di decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di rimborso.

4. L'Agenzia delle Entrate resiste presentando controricorso.

5. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato memoria nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è infondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza, n.13676 del 16/06/2014, Rv.631442-01) hanno chiarito che il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

3. Alla luce del suesposto principio di diritto, il ricorso va, quindi, rigettato, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifico che l'istanza di rimborso è stata presentata dal contribuente il 16.3.2010 a fronte di ritenute operate nell'anno 1999 sulle somme percepite quale incentivo all'esodo dal posto di lavoro dipendente verificatosi il 30.6.1999 e, quindi, ben oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 dpr 602/1973.

4. La soluzione del contratto giurisprudenziale successivamente alla proposizione del ricorso induce a compensare tra le parti le spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.