Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 maggio 2018, n. 11079

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Sentenza - Vizio di extrapetizione o di ultrapetizione - Decisione fondata su di un fatto estraneo al thema decidendum

Rilevato che

l'Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro T.G. per la cassazione della sentenza n. 2/30/10 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione 30, del 24/11/2009, depositata il giorno 8/1/2010 e non notificata, che ha rigettato l'appello dell'Amministrazione, confermando la sentenza della C.T.P. di Palermo che, in accoglimento del ricorso della contribuente, aveva annullato l'avviso di accertamento n. R3N7000099, notificato il 26 gennaio 2005 per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno 1998;

con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Sicilia ha ritenuto l'illegittimità dell'accertamento induttivo, mediante l'applicazione dei parametri di cui al comma 184 dell'art. 3 L. n. 549/1995, nei confronti della professionista in regime di contabilità ordinaria, senza che fosse stata effettuata una previa ispezione;

inoltre, i giudici di appello ritenevano che correttamente la C.T.P. di Palermo aveva rilevato che a base dell'accertamento dell'Ufficio vi era la dichiarazione dei redditi della contribuente, erronea quanto all'indicazione dei beni già ammortizzati ed acquistati per lo svolgimento della precedente attività professionale, che era stata emendata dalla stessa contribuente con il ricorso in sede contenziosa;

a seguito del ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia, la contribuente si costituisce e resiste con controricorso notificato il 4/4/2011;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 febbraio 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197;

 

Considerato che

 

1.1. con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. , in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., perché la C.T.R. della Sicilia avrebbe posto a fondamento della propria decisione un fatto non allegato dalle parti, e, come tale, estraneo al "thema decidendum";

1.2. il motivo è fondato e va accolto;

1.3. ed invero, nella sentenza impugnata la C.T.R. della Sicilia ha posto a fondamento della decisione finale un fatto che non era stato oggetto di allegazione delle parti e che non trova alcun riscontro negli atti, cioè la circostanza che la contribuente avesse optato per il regime della contabilità ordinaria;

tale circostanza non era stata allegata dalla contribuente né con il ricorso introduttivo, né con i motivi di appello, per cui il giudice non poteva porla a base della propria decisione;

in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto che le risultanze dell'avviso di accertamento impugnato dalla contribuente fossero inattendibili, perché basate sull'impiego della metodologia di ricalcolo dei redditi su base parametrica, non utilizzabile nel caso di opzione per la contabilità ordinaria;

così facendo, la C.T.R. della Sicilia, ritenendo decisiva una circostanza fattuale mai allegata dalla contribuente, introduce un profilo di invalidità dell'avviso di accertamento, che è estraneo alle eccezioni sollevate dalla ricorrente;

in generale, ricorre "il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione" quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, pronuncia oltre i limiti del "petitum" e delle eccezioni "hinc ed inde" dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio (Cass. sent. n. 21745/2006);

nel processo tributario, inoltre, l'invalidità dell'avviso di accertamento non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere oggetto di specifica eccezione;

2.1. con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente Agenzia lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata per l'omessa pronuncia su di una richiesta, formulata dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo e "reiterata in via argomentativa dall'ufficio", ricorrente in appello, finalizzata alla rideterminazione da parte del giudice della pretesa erariale nei corretti termini di legge;

con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il conseguente vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., essendo la motivazione fondata sulla violazione processuale prospettata con il primo motivo;

2.2. il secondo e terzo motivo di ricorso sono assorbiti dall'accoglimento del primo, dovendo essere esaminati eventualmente solo all'esito della nuova valutazione in sede di rinvio;

3.1. in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.