Prassi - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 06 novembre 2017, n. 9678

Società e associazioni sportive dilettantistiche - vigilanza indicazioni operative - INL lett. circ. n. 1/2016 - Precisazioni

 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa all’oggetto, concernente le indicazioni operative ed interpretative fornite al personale ispettivo in materia di vigilanza sugli organismi che promuovono l’attività sportiva dilettantistica, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

Codesta Associazione ha sollevato alcune perplessità sui contenuti della citata lettera circolare, ritenendo che la stessa abbia escluso dall’ambito applicativo della disciplina agevolativa di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Al riguardo si richiama innanzitutto l’art. 90 della L. n. 289 del 2002 che testualmente recita: "sono redditi diversi... se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese... né in relazione alla qualità di lavoro dipendente... le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi... erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

In aderenza a tale dato letterale, l’interpello n. 6 del 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sebbene sia intervenuto sull’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, ha espressamente incluso gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI fra gli organismi destinatari del regime agevolato in quanto rientranti nella più ampia categoria riconducibile all’art. 67 del TUIR come modificato dall’art. 90, comma 3, della L. n. 289/2002.

La lettera circolare n. 1/2016, in linea con la citata risposta ad interpello, nell’individuare i soggetti ammessi al trattamento agevolato specifica che "nell’ambito del mondo sportivo perseguono certamente tali finalità il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva".

Tale indicazione non risulta compromessa dalla successiva individuazione, nel corpo della lettera circolare, dei requisiti che, nello specifico, devono possedere le società o le associazioni sportive ammesse alla fruizione del regime agevolato, nonché delle attività svolte dai prestatori di lavoro che possono considerarsi compatibili con tale regime.

Resta ferma, infatti, la locuzione piuttosto ampia utilizzata dal Legislatore - "qualunque organismo comunque denominato" - che risponde all’obiettivo di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo nel regime agevolato tutti i soggetti - CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva - nonché qualsiasi altro sodalizio sportivo non professionale da essi riconosciuto che svolga quelle funzioni sociali di promozione del benessere psicofisico della persona con finalità di carattere educativo e formativo.

 

Questa Direzione, pertanto, conferma i contenuti della predetta lettera circolare alla luce delle odierne precisazioni.