Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 ottobre 2017, n. 25460

Risoluzione del rapporto con dirigente - Mancato preavviso - Compimento del 65° anno di età - Esonero dall'obbligo di fornire il preavviso - Previsione del CCNL - Sussiste

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 24/3/2011, rigettava il gravame interposto da D.M.A., nei confronti delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal medesimo D.M., volto ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'operato della società per non aver dato il preavviso del recesso operato nei confronti del predetto dirigente e la contestuale condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di € 90.204,70 a titolo di mancato preavviso, nonché per il trattamento di fine rapporto e gli accessori di legge, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali.

Per la cassazione della sentenza ricorre il D.M. articolando due motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di rito.

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. resistono con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 CCNL Dirigenti di aziende industriali stipulato il 27/4/1995, come modificato dall'accordo del 19/11/1997 e rinnovato in data 23/5/2000; 2118 e 2119 c.c.; 1 es. della legge 26/2/1984: 2 e 5 del DM 15/3/1993; nonché illogicità ed irrazionalità della motivazione. In particolare, il D.M. lamenta che i giudici di seconda istanza avrebbero compiuto un errore interpretativo dei predetti artt. 22 e 23, pervenendo così ad una interpretazione opposta a quella effettiva, poiché tali pattuizioni. a parere del ricorrente. lungi dall'introdurre la risoluzione del rapporto del dirigente al compimento del 65° anno di età, prevedono semplicemente che, ove la risoluzione avvenga allorché il dirigente abbia già acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia ed abbia già comunque superato il 65° anno di età, la parte datoriale è esonerata dalla comunicazione dei motivi di recesso e dalla promozione del collegio arbitrale. Pertanto, le parti sociali non hanno in alcun modo collegato alla risoluzione del rapporto prevista dall'ultimo comma dell'art. 22 del CCNL al compimento del 65° anno l'esonero della parte datoriale dall'obbligo di preavviso.

1.1. Il motivo non è fondato.

Invero, il percorso motivazionale è stato condotto dai Giudici di Appello con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue che hanno condotto ad una corretta sussunzione della fattispecie nella normativa da applicare, anche in considerazione del fatto che il rapporto dirigenziale è un rapporto le cui peculiarità lo connotano diversamente, anche quanto alla regolamentazione giuridica, rispetto al lavoro subordinato in senso stretto. E ciò vale altresì per quanto riguarda la fase conclusiva del rapporto. Ed esaminando il disposto dell'art. 22 CCNL di settore si evince che "...le disposizioni del presente articolo.., non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65" anno di età".

Dalla qual cosa si rileva, come correttamente sottolineato dai giudici di appello, che la contrattazione collettiva ha espressamente previsto l'esonero dall'obbligo di fornire il preavviso in ipotesi di cui all'art. 2119 c.c., cioè nei casi in cui "si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto". Pertanto, la decisione impugnata, con una corretta esegesi del comma 6 dell'art. 22 CCNL ha ritenuto che le disposizioni ivi previste non si applicano al dirigente che, come nella fattispecie, sia in possesso dei requisiti di legge per godere del trattamento pensionistico di vecchiaia o che abbia superato il limite dei 65 anni di età.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce. in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 2118, 2119 c.c.; 22 e 23 CCNL Dirigenti di aziende industriali stipulato il 27/4/1995, come modificato dall'accordo del 19/11/1997 e rinnovato in data 23/5/2000; in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., la omessa  pronuncia su un punto decisivo della controversia con riferimento all'eccepita nullità della clausola di cui al c. 6 del citato CCNL Dirigenti di Aziende industriali; in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato e la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c..

2.1 Il motivo è inammissibile, poiché le censure mosse alla sentenza oggetto del giudizio di legittimità attengono ad una eccezione — la dedotta nullità dell'art. 22 del CCNL applicato nel caso in cui, consentendo l'esonero dell'obbligo del preavviso al compimento del 65° anno di età del prestatore, non sarebbe idoneo a fondare la motivazione resa dalla Corte territoriale per contrasto con norma imperativa. da cui deriverebbe, appunto, la nullità — riguardo alla quale la parte ricorrente non specifica se sia stata proposta dinanzi alla Corte di merito e, dunque, appare nuova nel presente giudizio (cfr. tra le molte, Cass. nn. 4187/2013, 2339/2004).

Alla stregua di quanto esposto il ricorso va quindi respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 100.00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.