Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 28 aprile 2017, n. 21

Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni della presente ordinanza contengono, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la disciplina le modalità di riconoscimento del contributo in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata.

2. Ai fini della presente ordinanza, il contributo di cui al primo comma è riconosciuto:

a) in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) in favore del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario, purché alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell'assegnatario, in caso di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici che hanno determinato l'inagibilità totale dell'unità immobiliare.

 

Art. 2

Oggetto, natura e determinazione del contributo

 

1. Il contributo di cui all'art. 1 è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata a seguito di provvedimento delle autorità competenti per inagibilità totale sulla base di schede AeDES con esito E o con esito B o C, purché abbia comunque subito danni gravi, e che per l'esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 2016. Agli effetti della presente ordinanza per danni gravi si intendono quelli individuati dalla Tabella 1 allegata all'ordinanza n. 19 del 2017, che risultino documentati dal richiedente e verificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione prima dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico sull'intero edificio. (1)

2. In ogni caso, il contributo di cui al precedente comma non può superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di euro 1.500,00.

3. Nelle ipotesi previste dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 9 del 2016, il contributo è limitato alle sole spese di trasloco effettivamente sostenute e, in ogni caso, non può eccedere, per ciascun nucleo familiare, la somma di euro 750,00. (2)

4. Ai fini della presente ordinanza, il nucleo familiare viene determinato, con riferimento alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, in conformità alle previsioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ed all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

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(1) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), Ordinanza PCM 02 novembre 2017, n. 41. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, della stessa ordinanza, le disposizioni di cui al presente comma, hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.

(2) Comma soppresso dall’art. 3, comma 1, lett. b), Ordinanza PCM 02 novembre 2017, n. 41. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, della stessa ordinanza, le disposizioni di cui al presente comma, hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.

 

Art. 3

Presentazione delle domande

 

1. A pena di decadenza, la domanda di contributo deve essere presentata presso il comune del luogo ove si trova l'unità immobiliare dichiarata inagibile, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento, da parte dei soggetti di cui al precedente art. 2, comma 2, delle spese relative all'attività di trasloco e/o di deposito temporaneo.

2. Alla domanda, redatta in conformità al modello, costituente l'allegato n. 1 alla presente ordinanza e reperibile sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenente l'indicazione degli estremi identificativi e della data del provvedimento di sgombero totale dell'abitazione, nonché la descrizione del numero e della tipologia dei beni mobili e/o dei suppellettili ubicati, alla data degli eventi sismici, nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata;

b) copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o il deposito temporanei dei beni mobili e delle suppellettili;

c) copia dei documenti di trasporto;

d) copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle spese per il trasloco e/o per l'eventuale deposito temporaneo;

e) copia dell'eventuale contratto di locazione, di usufrutto, di uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro titolo legittimante l'utilizzazione dell'unità immobiliare come abitazione principale;

f) copia del contratto o dei contratti relativi ad eventuali coperture assicurative per gli oneri ammessi a contributo ai sensi della presente ordinanza.

3. Relativamente alle spese per traslochi e/o per il deposito temporaneo dei beni mobili e dei suppellettili ammissibili a contributo e già sostenute dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la domanda di contributo, corredata dai documenti previsti dal precedente comma 2, deve essere presentata, a pena di decadenza, presso il comune del luogo ove si trova l'unità immobiliare dichiarata inagibile entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

4. Entro sette giorni dalla presentazione della domanda il comune ne cura l'inoltro all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla documentazione prodotta dal richiedente, alla copia del provvedimento di sgombero totale dell'abitazione, nonché all'eventuale certificato di residenza.

 

Art. 4

Istruttoria, determinazione e concessione del contributo

 

1. L'ufficio speciale per la ricostruzione, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande di contributo, come inoltrate dal comune ai sensi del comma 4 del precedente art. 3, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l'accesso al contributo, nonché della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata, procede alla determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile.

2. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica del contributo concesso, è comunicato al beneficiario, ove possibile anche a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nella domanda di contributo. Con le stesse modalità è comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.

3. L'ufficio speciale può richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L'ufficio speciale può in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.

4. In caso di accoglimento della domanda, l'ufficio speciale procede, entro venti giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 2, al pagamento del contributo riconosciuto.

 

Art. 5

Modifiche agli articoli 4 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 3 dell'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017

 

1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: l'espressione «lettere a), b), d) ed e)» è sostituita dalla seguente «lettere a), b), c), d) ed e)».

2. All'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) dell'art. 3, comma 6, è integralmente sostituita dalla seguente: «dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

"1-bis In alternativa al rimborso mensile di cui al comma 1 il beneficiario può optare per un contributo una tantum determinato, sulla base della superficie dell'edificio danneggiato o distrutto indicata nella perizia asseverata, nell'importo omnicomprensivo di euro 350 al mq. Il contributo previsto dal precedente periodo viene erogato in un'unica soluzione e la sua erogazione esclude, per l'intera durata del contratto di locazione, la possibilità di fruire dei rimborsi previsti dal comma 1. Le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5 sono rimborsate anche nell'ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum.»;

b) all'art. 4, comma 4, le parole «, di cui uno con funzioni di titolare dell'ufficio», contenute nella lettera a) del secondo comma del novellato art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 15 del 2017, sono soppresse.

 

Art. 6

Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 della presente ordinanza si provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che vengono trasferite sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo art. 4.

2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Presidente di Regione - Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario i dati provvisori relativi alle unità abitative danneggiate con esito di agibilità B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, adibite ad abitazione principale, con l'indicazione degli oneri economici stimati secondo i criteri contenuti nella presente ordinanza e la formulazione di apposita richiesta di anticipazione di somme a valere sulle risorse di cui al comma 1. Sulla base dei dati e delle richieste formulate ai sensi del precedente periodo, il Commissario straordinario, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvede a determinare l'entità dell'anticipazione riconosciuta a ciascun Vicecommissario ed a disciplinare le modalità di rendicontazione da parte dei Presidenti delle Regioni - Vicecommissari dei contributi erogati attraverso l'impiego delle somme anticipate. (1)

3. Entro la data del 30 novembre 2017, i Presidenti delle Regioni - Vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario i dati definitivi relativi al numero delle unità abitative danneggiate con esito di agibilità B, C o E, con la specificazione di quelle adibite ad abitazione principale. Con successiva ordinanza, adottata sulla base dei dati definivi forniti dai Vicecommissari e secondo le modalità prevista dal precedente comma 2, verrà disposto il trasferimento, in favore delle contabilità speciali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, delle eventuali ed ulteriori risorse occorrenti. (2)

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(1) Comma modificato dall’art. 3, comma 2, lett. a), Ordinanza PCM 02 novembre 2017, n. 41. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, della stessa ordinanza, le disposizioni di cui al presente comma, hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.

(2) Comma modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b), Ordinanza PCM 02 novembre 2017, n. 41. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, della stessa ordinanza, le disposizioni di cui al presente comma, hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.

 

Art. 7

Entrata in vigore

 

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. La disposizione contenuta nell'art. 5, comma 1, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017.

3. Le disposizione contenute nell'art. 5, comma 2, hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 20 del 7 aprile 2017.

4. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

 

Allegato

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 maggio 2017, n. 107.