Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 ottobre 2016, n. 20611

Tributi - Contenzioso tributario - Atti impugnabili - Estratti di ruolo relativi a cartelle esattoriali riguardanti tributi non notificate

 

Ritenuto in fatto

 

(...) ricorre, con cinque motivi, nei confronti di (...) (...) s.p.a., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli estratti di ruolo "relativi alle cartelle esattoriali rientranti nella giurisdizione della Commissione tributaria".

Con il primo motivo - rubricato: violazione degli art. 19 d.lgs 546/1992 e 100 c.p.c. impugnabilità del ruolo - il ricorrente censura la Commissione Regionale campana per avere dichiarato inammissibile l'impugnazione del ruolo perché atto interno all'Amministrazione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. per insufficiente motivazione rispetto ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il terzo morivo si denunzia la sentenza impugnata ex art. 360 n.4 c.p.c. per omessa motivazione.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 360 n.3 c.p.c. per violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/92, 115 c.p.c., 112 c.p.c. per avere la C.T.R. ritenuta ammissibile la produzione in secondo grado di documenti.

Infine, con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c..

Rilevata da subito l’infondatezza di tale ultimo motivo in quanto la C.T.R., pronunciandosi sull’ammissibilità della produzione documentale da parte di (...) in secondo grado, ha implicitamente pronunciato, essendone necessario presupposto, (rigettandola) sull’eccezione svolta dal contribuente di violazione dell’art. 115 c.p.c., anche il quarto motivo appare infondato laddove per costante giurisprudenza di Corte (di recente, tra le tante, Cass. n. 22776 del 06/11/2015) in materia di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza, a nulla ostando che la parte non fosse costituita in primo grado.

E’, invece, fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo.

Sulla res controversa sono, infatti, intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito il seguente principio: "il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell’invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l’unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione" (v. Cass. SS.UU. n. 19704/2015).

Nella specie, il Giudice di appello non si è attenuto a detto principio ed erroneamente ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di appello relativi alla invalidità o meno della notificazione delle cartelle in esame, presupposto indefertibile per l’impugnazione del ruolo.

Ne consegue, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Campania anche per il regolamento delle spese.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del solo primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.