Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 ottobre 2016, n. 20097

IRAP - Medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale - Istanza di rimborso - Silenzio-rifiuto

 

In fatto

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti di A.L. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3187/18/2015, depositata in data 3/04/2015, con la quale - in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’lRAP versata negli anni dal 2007 al 2010 - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, nella specie, l’attività del medico convenzionato va valutata "in un’ottica diversa dal professionista puro", in quanto la "presenza di attrezzature e personale nello studio, considerando i vincoli imposti dalla ASL", non produce un aumento di reddito.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c.., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

 

In diritto

 

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 446/1997 e 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non avrebbe correttamente valutato i compensi "corrisposti ad un lavoratore dipendente con mansioni di segreteria", ritenendoli insufficienti ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: "Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congniamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

Secondo la Corte "lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - "eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività in assenza di organizzazione" non può valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore" il cui apporto, "mediato o generico", all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l'Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni di segretaria, come riconosciuto dalla stessa Agenzia (pag. 8 del presente ricorso per cassazione).

La sentenza della C.T.R. è, invece, conforme al principio di diritto da ultimo enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell’art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.