Prassi - INPS - Messaggio 12 aprile 2017, n. 1605

Rilascio del modello A1 a lavoratori dipendenti da imprese di autotrasporto

Premessa

In seguito all’incremento delle richieste di rilascio del modello A1 a lavoratori, dipendenti da imprese di autotrasporto, che per motivi di lavoro sono inviati in Paesi comunitari e, in particolare, in Francia e Austria, è stata rappresentata, da parte di molte Strutture territoriali, la necessità di avere chiarimenti in merito alle modalità di trattazione di dette richieste.

In premessa occorre precisare che i regolamenti CE n. 883/2004 e CE n. 987/2009 - entrati in vigore il 1° maggio 2010 per gli Stati UE (circolare n. 83 del 2010), il 1° aprile 2012 per la Svizzera e il 1° giugno 2012 per gli Stati SEE (circolare n. 107 del 2012) - hanno previsto l’obbligo del rilascio del certificato di legislazione applicabile (modello A1) per tutti i lavoratori che operino negli Stati che applicano la normativa comunitaria e che si trovino in una delle fattispecie lavorative espressamente disciplinate dai regolamenti stessi.

In particolare, come precisato al punto 14 della circolare INPS 83/2010, le disposizioni sull’esercizio dell’attività lavorativa in più Stati, contenute nell’art. 13 del Reg. 883/2004, si applicanoa un gran numero di lavoratori e tra questi anche ai lavoratori dei trasporti internazionali e sostituiscono la precedente normativa specifica prevista dai vecchi regolamenti (Reg. CEE 1408/71 e Reg. CEE 574/72) per detta categoria di personale.

Nella medesima circolare sono stati anche indicati i criteri per distinguere le situazioni di distacco dalle situazioni rientranti nella fattispecie regolata dal citato articolo 13 (per le modifiche apportate a tale articolo dal Regolamento CE n. 465 del 2012 si veda la circolare 115 del 2012).

 

1. Certificazione della situazione del lavoratore: lavoratore distaccato e lavoratore che esercita un’attività in più Stati

Nello specifico, per quanto concerne i lavoratori in argomento, la situazione di distacco ricorre in tutti i casi in cui l’attività svolta all’estero di autotrasporto abbia carattere occasionale e temporaneo e venga esercitata esclusivamente nello Stato di occupazione (Stato di distacco).

Viceversa ricorre la situazione disciplinata dall’articolo 13 del regolamento 883, in tutti i casi in cui l’attività viene esercitata abitualmente in più Stati. In tale ipotesi occorre precisare che nel caso in cui l’attività si estenda a un nuovo Stato occorre richiedere un nuovo modello A1. Infatti, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria, l’Istituzione che rilascia il certificato A1, in base all’articolo 13, è tenuta a informare della propria decisione sulla legislazione applicabile le Istituzioni previdenziali di tutti gli Stati in cui il lavoratore eserciterà la propria attività, mediante l’invio a dette Istituzioni di una copia del certificato emesso.

 

2. Durata della certificazione A1

Per quanto riguarda la durata della certificazione si ritiene opportuno precisare che le disposizioni comunitarie prevedono un limite di durata - 24 mesi- esclusivamente per le situazioni di distacco - articolo 12 del regolamento 883/2004. Per quanto riguarda, invece, le situazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 13 del medesimo regolamento, la certificazione rimane valida fino a quando la situazione del lavoratore non subisce variazioni rispetto a quella valutata al momento del rilascio della certificazione stessa.

Ovviamente le Strutture territoriali nei casi di rapporti di lavoro a tempo determinato dovranno limitare la durata della certificazione alla durata del contratto.

 

3. Stato membro di cui si applica la legislazione

Si ritiene opportuno, altresì, chiarire che, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 13 citato, nel caso in cui il lavoratore nello Stato di residenza non eserciti una parte sostanziale dell’attività, si applica la legislazione dello Stato dove il datore di lavoro ha la propria sede. Ne consegue che, nel caso di lavoratore residente in Italia che non eserciti in Italia un’attività sostanziale, si applicherà comunque la legislazione italiana se il datore di lavoro ha la propria sede in Italia.

 

4. Presentazione della domanda

In base alle disposizioni comunitarie e alle precisazioni fornite dalla Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (vedi nota informativa A1 allegata), per la richiesta del modello A1 sono previstemodalità differenti a seconda che si tratti di distacco o di situazioni di lavoro in più Stati membri. Nel primo caso la richiesta del modello A1 deve essere fatta dal datore di lavoro,mentre nel secondo caso dal lavoratore stesso (vedi anche art. 16 par. 1 Reg. 987/2009), atteso che in quest’ultima situazione soltanto l’interessato, che può avere anche più datori di lavoro, può fornire all’ente previdenziale tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e agli Stati membri dove l’attività viene abitualmente svolta.

Si ricorda, inoltre che, nelle situazioni disciplinate dall’articolo 13, la richiesta di rilascio della certificazione A1 deve essere presentata, dal lavoratore, all’Istituzione del Paese di residenza. Ne consegue che, per i lavoratori che non siano residenti in Italia, anche se dipendenti da datori di lavoro che hanno la loro sede sul territorio nazionale, il rilascio della certificazione è di competenza dell’Istituzione del Paese di residenza del lavoratore. Nel caso di lavoratori residenti in Italia la richiesta andrà, invece, inoltrata alla sede INPS territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore.

Al riguardo sono pervenute alla scrivente Direzione segnalazioni che evidenziano difformità di comportamento da parte delle Strutture territoriali, in ordine alle modalità di presentazione delle richieste di rilascio del modello A1. In particolare, è stato segnalato che presso alcune Sedi la richiesta del modello A1, per lavoratori dipendenti che esercitano l’attività lavorativa in più Stati, viene presentata dal datore di lavoro e non dal lavoratore stesso.

Tale prassi, per quanto sopra precisato, non può ritenersi in linea con le disposizioni comunitarie; si confermano, pertanto, le istruzioni fornite con messaggio n. 218 del 20 gennaio 2016, in ordine alle differenti modalità di presentazione della richieste, previste per le singole fattispecie.

 

Compilazione sezione relativa alle informazioni sullo Stato estero di occupazione

Tenuto conto delle specifiche richieste di chiarimenti pervenute relativamente alle modalità di compilazione del modulo di richiesta dell’A1, nella sezione relativa alle informazioni sullo Stato estero presso cui viene svolta l’attività lavorativa, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni anche in merito a tale aspetto.

Nei casi in cui, per il tipo di attività svolta, non sia possibile individuare il nome e l’indirizzo del datore lavoro presso il quale viene eseguita la prestazione lavorativa, dovrà essere indicato nel campo "Nome o ragione sociale " il nome del datore di lavoro distaccante mentre nel campo "Indirizzo" dovrà essere inserita la seguente dicitura: "senza indirizzo fisso".

 

Comunicazione alle istituzioni estere

Con il presente messaggio si coglie, infine, l’occasione per rendere noto che l’Istituzione francese CLEISS lamenta il mancato invio della copia dei modelli A1 rilasciati dalle Strutture territoriali a lavoratori inviati in Francia. A tale proposito si invitano, pertanto, le sedi al rigoroso rispetto delle indicazioni fornite dalla scrivente con messaggio n. 5994 del 2013, che si richiama integralmente.

 

Allegato

Informazioni sul modello A1 e sul suo utilizzo

 

1. Il modello A1

Il modello A1 certifica quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applichi nel caso del titolare del modello.

Solitamente è necessario nei casi in cui la persona interessata, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente, abbia dei collegamenti con più di un paese dell’UE( NOTA 1) in relazione al proprio lavoro autonomo o di dipendente. In base ai regolamenti dell’UE, una persona può essere soggetta unicamente alla legislazione di un paese per volta. Il modello A1 è rilasciato dal paese di cui si applica la legislazione e serve a certificare che la persona non è soggetta alla legislazione di nessuno degli altri paesi con cui sono in atto dei collegamenti - in altre parole, che questa persona non è obbligata

a versare contributi di sicurezza sociale (compresa l’assicurazione sanitaria) agli altri paesi. Il modello A1 rimane valido fino alla data di scadenza in esso indicata o fino al ritiro del modello da parte dell’istituzione che l’ha rilasciato.

 

2. Dove e quando ottenere un modello A1

Nel caso di un lavoratore dipendente che si trasferisce temporaneamente per lavoro in un altro paese dell’UE, solitamente è il datore di lavoro che richiede per lui il modello A1 all’ente competente del suo paese. Nel caso di dipendenti che normalmente svolgono un’attività lavorativa in più di un paese dell’UE e dei lavoratori autonomi, la richiesta dev’essere fatta da loro personalmente. Si consiglia di chiedere al datore di lavoro quale procedura seguire. Un elenco completo degli istituti previdenziali è disponibile sul sito al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/social-security-directory. Possibilmente, la domanda andrebbe fatta prima di iniziare l’attività lavorativa nell’altro Paese.

 

3. Uso del modello A1

Il modello A1 dev’essere tenuto a disposizione e presentato dal lavoratore o dal datore di lavoro all’ente del paese in cui si sta lavorando, al fine di confermare la propria posizione di sicurezza sociale e di indicare in quale paese dovranno essere versati i relativi contributi.

 

4. Quali fattispecie contempla il modello A1?

- Nel caso in cui il datore di lavoro trasferisca temporaneamente il lavoratore, per suo conto, in un altro paese dell’UE per un periodo massimo di 24 mesi. Questo caso è noto come "distacco".

Le condizioni relative al distacco sono spiegate nella Guida pratica sulla legislazione applicabile, disponibile sul sito al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=868.

Se tutte le condizioni per il distacco sono soddisfatte, il modello A1 è rilasciato automaticamente, per certificare che la persona interessata rimane soggetta alla legislazione dello Stato da cui è stata distaccata.

- Nel caso in cui un lavoratore autonomo che di norma svolge la sua attività in un paese dell’UE, si rechi in un altro paese per proseguire un’attività analoga per un periodo non superiore a 24 mesi.

Anche in questo caso, se tutte le condizioni per il distacco sono soddisfatte, il modello A1 certifica che la persona interessata rimane soggetta alla legislazione dello Stato di provenienza.

- Nel caso in cui un lavoratore dipendente svolga di norma un’attività lavorativa in più di uno Stato dell’UE, contemporaneamente o alternativamente.

A seconda della fattispecie, la persona potrebbe essere soggetta alla legislazione dello Stato di residenza o del paese in cui è situata la sede legale o operativa del datore di lavoro. Per avere maggiori informazioni sulle condizioni che stabiliscono quale legislazione trova applicazione, si prega di consultare la Guida pratica sulla legislazione applicabile, disponibile sul sito al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=868.

- Nel caso in cui un lavoratore autonomo svolga normalmente un’attività lavorativa in più di uno Stato dell’UE, contemporaneamente o alternativamente.

A seconda della fattispecie, la persona potrebbe essere soggetta alla legislazione dello Stato di residenza o del paese in cui si trova il suo centro di interesse. Per avere maggiori informazioni sulle condizioni che stabiliscono quale legislazione trovi applicazione si prega di consultare la Guida pratica sulla legislazione applicabile, disponibile sul sito al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=868.

- Nel caso in cui un lavoratore svolga contemporaneamente un’attività di lavoratore dipendente e di lavoratore autonomo in diversi paesi dell’UE.

In questa fattispecie, il modello A1 certificherà che la legislazione prevalente sia quella del paese in cui si svolge l’attività di lavoro dipendente.

- Nel caso di un dipendente pubblico che svolga un’attività lavorativa in più di un paese dell’UE.

In questa fattispecie, il modello A1 certificherà che il funzionario resta soggetto alla legislazione dell’amministrazione per cui presta servizio.

- Nel caso in cui sia nell’interesse del lavoratore derogare ad una qualunque delle predette norme, a richiesta del datore di lavoro, due o più Stati dell’UE potrebbero concordare che il lavoratore sia soggetto alla legislazione di uno Stato diverso da quello previsto dalla normativa. Il modello A1 certificherà a quale legislazione sia soggetto il lavoratore.

 

---

(1) In questo documento le espressioni "paese dell’UE" o "Stato membro dell’UE" si riferiranno anche ad Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera non appena si applicheranno a tali Stati il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009.