Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 marzo 2018, n. 6158

Rapporto di lavoro subordinato - Successivo rapporto svolto formalmente in regime di impresa familiare - Simulazione del rapporto di impresa familiare - Prova cadente a carico della parte attrice - Nomen iuris attribuito dalle parti al contratto quale indice di qualificazione - Rifiuto di liquidare la quota di impresa familiare di sua spettanza - Comunicazione di risoluzione del rapporto - Rileva

 

Fatti di causa

 

Con ricorso al Tribunale di Milano del 14 marzo 2008 R. M., premesso di essere stata assunta nel luglio 1989 da C. L., con inquadramento ultimo nel livello V del CCNL METALMECCANICI - ARTIGIANI e che dal gennaio 1998, in seguito al matrimonio con il figlio della L., il rapporto si era svolto formalmente in regime di impresa familiare, agiva per sentire accertare il suo diritto all'inquadramento superiore (nel livello III) dal gennaio 1994 nonché la simulazione del rapporto di impresa familiare, con le consequenziali statuizioni economiche.

Il Giudice del Lavoro rigettava la domanda.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 10.10-2310.2012 (nr. 1480/2012), respingeva l'appello della lavoratrice.

Quanto alla richiesta di inquadramento superiore la Corte territoriale osservava: da un lato che nell'atto di appello non era riportata la declaratoria del livello III, oggetto della domanda originaria; dall'altro, comunque, che correttamente il Tribunale aveva escluso che l'attività svolta fosse riconducibile al livello rivendicato.

Non erano poi emersi elementi atti ad accertare la simulazione del rapporto di impresa familiare, la cui prova cadeva a carico della parte attrice.

La lavoratrice non aveva dedotto alcun vizio del consenso in relazione alla sottoscrizione delle due scritture, del gennaio 1998 e maggio 2003, rispettivamente costitutiva e modificativa del rapporto di impresa familiare.

Il fatto di avere continuato a svolgere la stessa attività lavorativa e con modalità analoghe non provava la simulazione perché anche nella impresa familiare il titolare esercitava un potere di coordinamento e di organizzazione del lavoro dei partecipanti; eventuali inadempimenti della L. agli obblighi a suo carico, quale titolare della impresa familiare, non comportavano la evidenza della simulazione ma potevano dare titolo alla partecipante per pretenderne l'adempimento.

Un fatto decisivo ad escludere la simulazione era costituito dal contenuto della lettera del 3 luglio 2007, nella quale la M. dichiarava alla L. di risolvere per giusta causa i rapporti in corso per il rifiuto della L. di liquidarle la quota della impresa familiare di sua spettanza.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza R. M., articolato in tre motivi.

Ha resistito con controricorso C. L..

Le parti hanno depositato memoria

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ— violazione e falsa applicazione degli articoli, 230 bis, 2094 e 2097, 1414 e segg. cod.civ. nonché degli articoli 5 comma 5 e 100 DPR 917/1986.

Ha denunziato l'errore di sussunzione commesso dal giudice del merito nel ritenere la carenza di prova della simulazione del rapporto di impresa familiare.

Ha dedotto che per pacifica giurisprudenza il rapporto di impresa familiare ha carattere residuale, in quanto diretto ad assicurare una tutela minima ed inderogabile a rapporti di lavoro, svolti negli aggregati familiari, non inquadrabili ad altro titolo.

Sotto questo profilo ha censurato la sentenza per avere fatto derivare la costituzione del rapporto di impresa familiare dal nomen iuris stabilito consensualmente e da fatti non pertinenti, come il matrimonio con il figlio della titolare, in pregiudizio delle tutele del rapporto di lavoro subordinato, di cui ella già godeva .

Nell'applicare l'articolo 230 bis cod.civ. il giudice dell'appello avrebbe dovuto invece previamente verificare la sussistenza dei suoi elementi caratterizzanti ovvero: la partecipazione del collaboratore agli utili, agli acquisti ed agli incrementi in proporzione del lavoro prestato; la presentazione da parte del titolare del rendiconto annuale, la compartecipazione alla gestione sociale, la distribuzione periodica degli utili,

la consegna al partecipante della dichiarazione annuale dei redditi, la specificazione nelle buste paga della attribuzione degli utili ed incrementi, l’avvenuto adempimento, anche per quanto a suo carico , alle disposizioni fiscali relative alla impresa familiare.

La ricorrente ha parimenti dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme sulla qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, unico ad essere caratterizzato dalla relazione di soggezione gerarchica del lavoratore al titolare della impresa.

Ha assunto che le norme sulla simulazione del contratto dovevano essere coordinate con quelle relative al rapporto di lavoro, la cui qualificazione deve essere operata sulla base dell'effettivo svolgimento, indipendentemente dalla classificazione formale datane in contratto.

Ha censurato la attribuzione a suo carico dell'onere di provare la inesistenza della impresa familiare: si trattava della prova di un fatto negativo che, comunque, emergeva da elementi già acquisiti; era, piuttosto, onere della controparte provare la effettiva attuazione della impresa familiare formalmente costituita.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunziato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— omesso esame nonché omessa motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi del giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Ha dedotto che la esistenza della impresa familiare era condizionata alla effettiva realizzazione dell'assetto di interessi previsto dalla legge, fatto che la Corte di merito aveva omesso di esaminare nonostante le allegazioni ritualmente svolte circa la attuazione del rapporto nelle forme del lavoro subordinato.

Ulteriore fatto non esaminato in sentenza era la intercorrenza tra le parti, da oltre otto anni, all'atto della formalizzazione del rapporto di impresa familiare di un rapporto di lavoro subordinato sicché non vi era né la esigenza di qualificare un rapporto altrimenti non tipizzato né quella di assicurare alla lavoratrice una tutela minima ed inderogabile.

La ricorrente ha ancora dedotto il mancato esame dei documenti e della lettera di accompagnamento del consulente della ditta, prodotti alla prima udienza di discussione davanti al Tribunale, dai quali risultava che la contabilità le era stata trasmessa soltanto dopo l'inizio della azione giudiziaria.

I due motivi , che possono essere esaminati congiuntamente in quanto sovrapponibili nei contenuti e distinti in punto di qualificazione del vizio denunziato, sono infondati.

Correttamente la sentenza impugnata ha posto a carico della parte attrice l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo in cui la attività lavorativa era stata formalmente prestata in termini di impresa familiare, trattandosi del fatto costitutivo dei diritti azionati. L'accertamento del fatto negativo (la inesistenza della impresa familiare) non è che un diverso modo di presentarsi della stessa questione: accertata la sostanza del rapporto in termini di subordinazione, la inesistenza della impresa familiare conseguiva ex se dal carattere residuale dell'istituto senza necessità di un distinto accertamento (ed una specifica prova) della simulazione.

La sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che pone l'onere della prova a carico di chi allega la intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato e che individua nel nomen iuris attribuito dalle parti al contratto uno degli indici di qualificazione.

La Corte di merito ha evidenziato che la continuazione del rapporto con modalità «analoghe» a quelle osservate in costanza del precedente rapporto di lavoro subordinato non era in sé decisiva, potendo trovare giustificazione nel potere del titolare della impresa familiare di «coordinamento e di organizzazione del lavoro degli altri familiari coadiuvanti» (così in sentenza) e non già nel potere di supremazia gerarchica, che, contrariamente a quanto denunziato in ricorso, la sentenza non ha riconosciuto al titolare della impresa familiare.

La Corte di merito ha attribuito, invece, rilevanza decisiva al fatto che la parte qui ricorrente aveva risolto i suoi rapporti con la L. a seguito ed in ragione del rifiuto di quest'ultima di liquidarle la quota reclamata all'atto dello scioglimento della impresa familiare, ritenendo con ciò dimostrato che il rapporto si era effettivamente svolto con le modalità concordate in contratto.

Rispetto a tale rilievo ha ritenuto non decisivi i fatti allegati dalla lavoratrice a sostegno della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ( la mancata partecipazione alla gestione della impresa ed agli utili, la mancata trasmissione del rendiconto annuale, anche ai fini degli adempimenti fiscali ) giustificandoli come meri inadempimenti della titolare della impresa familiare, cui la M., come partecipante, avrebbe potuto reagire legalmente.

Il giudizio di fatto così espresso è contestabile in questa sede di legittimità unicamente con la deduzione di un vizio della motivazione; nella fattispecie manca, tuttavia, la allegazione di un fatto, oggetto di discussione tra le parti ed avente rilievo decisivo, non esaminato in sentenza.

I fatti il cui mancato esame è dedotto con il secondo motivo sono stati valutati dal giudice del merito e ritenuti non determinanti (perché, come si è detto, qualificati come mero inadempimento della titolare della impresa familiare agli obblighi nei confronti della collaboratrice).

II nuovo testo dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. preclude invece a questa Corte ogni valutazione quanto alla sufficienza o logicità del suddetto percorso argomentativo.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in riferimento alla domanda di inquadramento nel livello III del CCNL METALMECCANICI-ARTIGIANI.

Ha esposto che nell'atto di appello, come nel primo grado, ella aveva concluso per il riconoscimento dell'inquadramento come operaia di livello III del CCNL e che dunque, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'appello, non vi era discordanza tra le conclusioni dei due atti; le declaratorie dei livelli V e IV del CCNL erano state trascritte al solo fine di dimostrare l'errore di giudizio del Tribunale.

La ricorrente ha dedotto l'omesso esame della declaratoria del livello III rivendicato, dalla cui lettura risultava non essere requisito necessario il conseguimento del diploma di scuola media superiore, essendo alternativamente previsto il possesso di una corrispondente conoscenza ed esperienza.

Ha altresì lamentato l'omessa considerazione dei contenuti della memoria difensiva depositata dalla controparte nel primo grado e della deposizione del teste UGO SALVATORE VIGILANTE in ordine ai compiti svolti.

La sentenza aveva del tutto trascurato la valutazione, ai fini del superiore inquadramento richiesto, delle attività: di determinazione dei prodotti da acquistare, di scelta dei fornitori, di gestione del confezionamento e della vendita dei prodotti, di determinazione del prezzo e degli sconti.

Il motivo è infondato.

Esso, infatti, resta privo di decisività rispetto alla ratio decidendi della sentenza, fondata sul rilievo che la declaratoria del livello superiore rivendicato era relativa ad attività amministrative mentre la stessa ricorrente allegava di avere svolto attività operaie. Inoltre i fatti di cui si deduce l'omesso esame— la autonomia operativa nel confezionamento e nella vendita di bomboniere e la collaborazione al riassortimento della merce ed all'acquisto presso nuovi fornitori — sono stati espressamente richiamati in sentenza (pagina 6, in fine e pagina 7,in principio) e, dunque, considerati dal giudice dell'appello nella sua valutazione di non riconducibilità delle mansioni al livello di inquadramento superiore.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art. 1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per esborsi ed € 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.