Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 ottobre 2017, n. 23420

Rapporto di lavoro a tempo determinato - Domanda di conversione a tempo indeterminato - Rigetto - Datore di lavoro quale ente pubblico economico preposto ai trasporti regionali - Impugnazione con ragionevole probabilità di non essere accolta - Inammissibilità dell'appello - Ricorso per Cassazione - Termini

Fatti di causa

La Corte d'appello di Cagliari, sez. staccata di Sassari, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. letta in udienza il 9 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva, in parziale accoglimento del ricorso di D.B., dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con A.R.S.T. - dal 2 gennaio 2009 al 10 giugno 2009 e rigettato la domanda di conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, riconoscendo al B. il risarcimento del danno liquidato secondo le previsioni dell'articolo 32 della L. n. 183 del 2010, determinato in due mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale di fatto.

A fondamento della decisione, i giudici di merito ritenevano che i contratti stipulati con l'azienda appellante, istituita con legge della Regione Sardegna n. 16 del 1974, che all'epoca dei fatti era ente pubblico economico preposto ai trasporti regionali, non fossero suscettibili di essere convertiti in rapporti a tempo indeterminato, ostandovi da un lato il combinato disposto dell'art. 5, d.l. n. 702/1978 (conv. con I. n. 3/1979), e dall'altro la previsione dell'art. 23, I. r. Sardegna n. 16/1974 e dell'art. 8, I. n. 153/1980, e - sul presupposto che l'apposizione del termine fosse viziata da nullità - condannava l'azienda a risarcire i danni al lavoratore appellato, in applicazione dell'art. 32, I. n. 183/2010.

Per la cassazione della sentenza di primo grado e dell'ordinanza della Corte d'appello il B. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso A.R.S.T. s.p.a., che ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.. La causa, chiamata all'udienza del 3 novembre 2016, è stata fissata a nuovo ruolo alla presente udienza in attesa della decisione delle Sezioni Unite n. 25513/2016.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente, dalla lettura in udienza dell'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. (e non dalla comunicazione della medesima).

2. Questa Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25043 del 7 dicembre 2016 ha avuto modo di precisare che ai sensi dell'art. 348-ter, terzo comma, c.p.c., quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 327 c.p.c.

3. Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza d'inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l'applicazione del termine c.d. termine lungo ex art. 327 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest'ultima norma, così vd. Cass. 25115/15, 15235/15, 15239/15 e 10723/14, cui adde S.U. n. 25208/2015).

4. Inoltre, è stato pure rilevato che se detta ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c., decorre dall'udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c. (v. l'ordinanza n. 25119/15).

5. Nella specie, l'ordinanza è stata pronunciata e letta all'udienza del 9 ottobre 2013 e depositata lo stesso giorno, sicché non ne occorreva alcuna comunicazione. Di conseguenza il ricorso, avviato per la notificazione l'8.4.2014 , risulta essere tardivo.

S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso medesimo.

6. Le spese del presente giudizio, vanno compensate posto che solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso le Sezioni Unite di questa Corte hanno delineato il quadro interpretativo relativo alle modalità ed ai termini di impugnativa delle sentenza oggetto delle ordinanze emesse ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod.proc.civ..

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.