Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 maggio 2017, n. 11980

Tributi - IRAP - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica

Ragioni della decisione

 

Costituito il contraddittorio ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Il dott. A.S. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Abruzzo (sez. Pescara) che il 26 ottobre 2015 ha riformato la decisione della CTP-Pescara e confermato la cartella notificata per IRAP-2008 non pagata. Il fisco si difende con controricorso. Il contribuente replica con memoria.

Con unico motivo il contribuente afferma genericamente d'impugnare la decisione d'appello "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e/ o per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3) e 5) c.p.c.". Né migliori specificazioni, in punto di diritto sono contenute nel corpo del motivo.

Il ricorso è inammissibile:

a) perché introduce cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei (violazioni di norme di diritto, vizi motivazionali), senza far comprendere con chiarezza le doglianze prospettate, con l'effetto di devolvere impropriamente al giudice di legittimità il compito di isolare discrezionalmente le singole censure (Cass., sez. un., n. 9100/2015 e 7931/2013; n. 6735/2016, 7656/2016, 12926/2016);

b) perché nel prospettare pretesi vizi motivazionali suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, essendo invece oggi denunciabile, in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014);

c) perché denuncia anche generica violazione di legge in relazione a un corpo indeterminato di norme, precludendo alla Corte d'individuare la disposizione che si assume violata o falsamente applicata (Cass., sez. un., n. 17555/2013).

Con memoria difensiva la parte contribuente invoca un preteso giudicato esterno favorevole che si sarebbe formato per i versamenti del periodo dal 2004 al primo semestre 2008, mentre la presente vertenza riguarda l'omesso versamento per il secondo semestre 2008 e relativo saldo.

Orbene, dall'esame diretto degli atti, si rileva la presenza nel fascicolo di parte ricorrente di una mera "copia uso studio" della invocata decisione della CTR-Abruzzo, sez. Pescara, n. 1208 del 19 dicembre 2016, priva delle prescritte attestazioni e in particolare priva della certificazione del passaggio in giudicato secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2, proc. trib. e dell'art. 124 att. cod. proc. civ.. Infatti, la eventuale rilevanza espansiva del giudicato esterno, nei giudizi tra le stesse parti che derivino da una ipotetica medesima situazione giuridica, è comunque condizionata dalla presenza in atti della sentenza che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato (Cass. n. 11889/2007).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dell'agenzia fiscale controricorrente.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1415,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.