Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 maggio 2017, n. 13561

Accertamento - Reddito d’impresa - Dichiarazione dei redditi - Redditi determinati in base alle scritture contabili - Rettifica delle dichiarazioni

 

Ritenuto in fatto

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della C.T.R. dell'Emilia Romagna che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l'avviso di accertamento impugnato da M.R., titolare di uno stabilimento balneare, con il quale era stato determinato, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/73 e 54 D.P.R. n. 633/72, maggior reddito di impresa per € 82.799,00 in relazione all'anno di imposta 2003.

Il giudice di appello ha ritenuto che l'accertamento induttivo operato dall'amministrazione finanziaria non fosse fondato su elementi certi, tali da poter integrare presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Il contribuente resiste con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73 e 54, comma 2, D.P.R. n. 633/72, deducendo che erroneamente la C.T.R. aveva negato che le circostanze poste a fondamento dell'atto impositivo - concernenti l'irrisorietà del reddito d'impresa dichiarato dal contribuente nel 2003 (€ 7.428,00), l'utilizzo di attrezzature da spiaggia (ombrelloni e lettini) in misura superiore a quella dichiarata nello studio di settore, le condizioni metereologiche particolarmente favorevoli dell'estate 2003 - costituissero elementi idonei a fondare una presunzione qualificata di maggior reddito.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73 e 54, comma 2, D.P.R. n. 633/72, nonché degli artt. 2 e 35, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 e 277 c.p.c.. Sostiene che il giudice di appello, anche ove avesse ritenuto inattendibili le percentuali di utilizzo delle attrezzature, avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione della effettiva entità dei ricavi non dichiarati, e non disporre l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento.

Con il terzo motivo si lamenta l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata per non avere considerato che: era documentalmente provato che il contribuente, nell'anno 2003, avesse utilizzato attrezzatura da spiaggia in misura sensibilmente superiore a quella dichiarata nello studio di settore; il reddito d'impresa dichiarato nel 2003 era irrisorio; nella località di Rimini, contrariamente a quanto asserito in sentenza, le presenze dei villeggianti non sono concentrate solo nel fine settimana.

2. I tre motivi, in quanto intrinsecamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

La C.T.R. ha ritenuto che l'operato dell'Ufficio non potesse inquadrarsi nel paradigma normativo dell'art. 39, comma 1, lett. d) (D.P.R. n. 600/73, evidenziando che l'accertamento si fondava su elementi che non potevano essere definiti certi, in quanto rivenienti da un accesso effettuato due anni dopo il periodo di imposta in questione, tenuto altresì conto delle incongruenze riscontrabili nell'attività accertativa, con riferimento al numero degli ombrelloni effettivamente utilizzati e alla mancata considerazione del fatto che le strutture balneari sono utilizzate quasi esclusivamente nel fine settimana.

E' opportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa ex art. 39, 1° comma, lett. d), D.P.R. n. 600/73, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (ex multis, Cass., sez. trib., 05-11-2014, n. 23550).

In tale prospettiva, nell'avviso di accertamento erano state evidenziate molteplici circostanze - concernenti la modesta entità (€ 7.428,00) del reddito d'impresa dichiarato dal contribuente, l'utilizzo di attrezzature da spiaggia (ombrelloni e lettini) in misura superiore a quella indicata nello studio di settore, le condizioni metereologiche particolarmente favorevoli dell'estate 2003, la presenza di villeggianti anche durante la settimana - rilevanti ai fini della valutazione circa la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo, effettuato dall'Ufficio in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento del contribuente.

Tali elementi non sono stati esaminati ovvero non adeguatamente valutati dalla C.T.R., sicché deve essere rimesso al giudice del rinvio, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, il vaglio della rilevanza delle suddette circostanze al fine della verifica della fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato.

Resta così assorbito il secondo motivo di ricorso, il quale postula l'eventuale parziale illegittimità dell'atto impositivo e la conseguente rideterminazione delle imposte dovute.

3. In conclusione, devono essere accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. della Emilia Romagna in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna in diversa composizione.