Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 maggio 2017, n. 13591

Tributi - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Dichiarazione dei redditi - Redditi d’impresa

Fatti rilevanti e ragioni della decisione

1. L'Associazione Professionale Studio N.M. in liquidazione propone - nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 47/08/09 del 6 luglio 2009 con la quale la commissione tributaria regionale di Trieste, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa su ruolo conseguente a controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. 600/73, per Irap 2003 non versata ed illegittima compensazione di ritenute alla fonte. In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che l'Associazione non avesse alcun credito da compensare, in quanto la quota di ritenute operate sui redditi delle società ed associazioni poteva essere compensata unicamente nel pagamento delle imposte sui redditi dovute dai singoli soci o associati, ex art.19, 1° co.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; né si è qui costituita l'Agenzia delle Entrate.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

2. Con i primi due motivi di ricorso l'Associazione Professionale lamenta - ex art. 360, co. nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonché violazione dell’'articolo 36 bis d.P.R. 600/73. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto legittima la cartella in questione, nonostante che essa si basasse non già su un motivato atto di accertamento della pretesa tributaria, bensì su un controllo meramente formale della dichiarazione ex articolo 36 bis cit.. Controllo insuscettibile di fondare un'attività di qualificazione di tatti e di rapporti fiscalmente rilevanti.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 17 d.lgs. 241/97 e 22 T.U.I.R. (come introdotto dal decreto legislativo 344/03), in relazione ai regime dello scomputo degli acconti ed al principio di imputazione per trasparenza agli associati dei redditi dell'associazione. Con conseguente omessa considerazione, da parte della commissione tributaria regionale, della necessità di interpretazione evolutiva, valevole anche per l'anno di imposta 2003, della disciplina della generale compensabilità delle ritenute alla fonte subite dall'Associazione.

Con il quatto motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360, 1 co. n. 4 cod.proc.civ. - violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ.. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi in merito all'eccezione di nullità della cartella di pagamento per duplicazione dell'imposta; risultando l'Associazione gravata, da un lato, dalla ritenuta e, dall'altro, dall'affermata non compensabilità del credito.

3. Il ricorso è inammissibile.

Esso è infatti stato proposto e notificato nei (soli) confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze; vale a dire, di un soggetto che non ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio (nei quali era parte l'Agenzia delle Entrate di Trieste), e che risulta ex lega sprovviste di legittimazione passiva in materia.

Va qui ribadito il principio per cui: "in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal 1°  gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 dei dm. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate; sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze" (Cass. n. 1550/15; in termini, Cass. 22992/10 ed altre).

Non si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.