Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25155

Indennità di accompagnamento - Grandi invalidi di guerra - Adeguamento automatico - Normativa applicabile

 

Rilevato

 

che la Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 390/2011, accoglieva l'appello dell'Inps avverso la sentenza con cui il Tribunale di Caltagirone aveva accolto in parte la domanda di M.G. tesa ad ottenere la condanna dell'Inps e del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento dell'indennità di accompagnamento percepita quale cieca civile assoluta nella stessa misura spettante ai grandi invalidi di guerra, dichiarando la prescrizione di ogni pretesa antecedente la notifica del ricorso amministrativo del 29.10.2004;

che in riforma dell'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha rigettato la domanda ed ha compensato le spese dei due giudizi ad eccezione di quelle di c.t.u. ;

che, dopo aver espletato c.t.u. contabile, a fondamento del decisum la Corte ha affermato che era stato accertato che l'erogazione del beneficio era avvenuta nella misura conforme alle norme di legge da ravvisarsi nel sistema introdotto dalla legge n. 689/1972, confermata dalla legge n. 165 del 1983 e ripreso - dopo il diverso regime recato dalle leggi 508/1988 e 289/1990 - dalla legge n. 429 del 1991;

che avverso la sentenza ha ricorso M.G. domandandone la cassazione per due motivi, mentre ha resistito l'INPS con controricorso;

che il P.G. non ha depositato conclusioni;

 

Considerato

 

che con il primo motivo di ricorso M.G. denuncia violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. avendo la sentenza violato il principio del divieto in appello di proposizione nuove domande posto che in primo grado l'Inps non aveva contestato le richieste economiche della ricorrente, bensì il diritto posto a fondamento delle pretese economiche per cui la Corte territoriale non avrebbe dovuto dare ingresso all'accertamento contabile richiesto dall'Inps;

che con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 194, 195, e 90-45 disp. att., in quanto la Corte d'appello non aveva, nel conferire il mandato al c.t.u., assegnato i termini previsti dall'art. 195 3° cod.proc.civ. e, per tale ragione, la difesa aveva depositato note, dichiarate non autorizzate, in data 1.10.2010 con cui era stata eccepita la nullità della consulenza perché non era stato dato avviso alla parte della data e dell'ora delle operazioni peritali, né il procuratore era stato presente all'udienza di conferimento dell'incarico;

che il primo motivo di ricorso è infondato in quanto non si è verificata alcuna violazione del divieto di nuove domande o eccezioni in appello ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ. posto che la domanda proposta dalla G. in primo grado era fondata sull'affermazione di un inadempimento parziale;

che essa si configura laddove, come nella specie, il creditore lamenti l'erogazione di un trattamento assistenziale liquidato (sub specie di indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili) in misura diversa da quella stabilita dalla legge, senza però indicare l'importo dovuto e la relativa differenza ;

che, invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;

che pure nel caso in cui deduca non l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;

che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talché l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato; mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta;

che nel caso in esame mentre la G. non ha mai indicato a quanto ammontasse l'importo dovuto, limitandosi ad una generica doglianza di inadempimento, l'Inps - senza limitarsi a contestare la infondatezza della pretesa e la violazione degli oneri di allegazione e prova spettanti all'attore - ha sollecitato in appello la verifica contabile della circostanza che la somma corrisposta all'istante corrispondesse a quella dovuta per legge a titolo di indennità di accompagnamento e relativo adeguamento automatico, ai grandi invalidi di guerra;

che pertanto, la condotta processuale dell'INPS non ha violato il disposto dell'art. 345 cod.proc.civ. e correttamente la Corte territoriale ha ritenuto di espletare c.t.u. facendo uso di poteri di accertamento spettanti al giudice di merito e non sindacabili in questa sede di legittimità;

che la Corte ha così valutato nel merito l'esattezza dell'adempimento allegato dall'INPS, fermo restando che secondo l'indirizzo giurisprudenziale affermato da questa Corte, anche di recente (sent. 17648/2016), al cieco civile assoluto - cui spetta l'indennità di accompagnamento nella stessa misura corrisposta al cieco assoluto di guerra, anche in relazione alla spettanza dell'adeguamento automatico - si applica ai fini del quantum la tabella E lett. A) n. 1 la quale prevede le "Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente"; e non si applica invece la tabella lett. A-bis n. 1 la quale considera i soggetti che hanno subito "La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani") che l'applicazione della indicata tabella risulta infatti testualmente dall'art. 1, comma 1 della legge 429/1991 che richiama l'indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra; e dall'art. 2, comma 2 della legge 508/1988 che ai fini dell'importo spettante a ciechi civili assoluti richiama quello "dell'indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1 allegata alla legge medesima" (ovvero alla legge 6.10.1986 n. 656);

che il secondo motivo è infondato giacché fa riferimento alla affermata violazione dell'art. 195 cod.proc.civ. nella formulazione introdotta dal n. 5 dell'art. 46 della legge n. 69/2009, non applicabile ratione temporis al presente processo che risulta instaurato con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Caltagirone in data 13 luglio 2005, precedente l'entrata in vigore della legge n. 69/2009;

che il ricorso deve, dunque, essere rigettato e le spese vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, in favore del contro ricorrente, che liquida nella misura di Euro 2000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.