Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 ottobre 2016, n. 19903

Accertamento fiscale - Avviso di accertamento - Notifica - Validità

 

Svolgimento del processo

 

1. F.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione distaccata di Salerno, n. 329/09/11, pubblicata il 27 giugno 2011, con la quale essa riformava la decisione di quella provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso sull'assunto che il contribuente aveva dimostrato di non aver ricevuto il questionario e che l'impresa non effettuava lavori edili in senso ampio, ma solo manutenzione e riparazione di loculi e cappelle funerarie per conto di una Arciconfraternita.

Riteneva invece la Commissione tributaria regionale che l'impresa svolgesse attività edile in senso ampio, come si evince dalla convenzione stipulata con l'A., sicché doveva applicarsi lo studio di settore.

2. L'Agenzia delle Entrate, difesa dall'Avvocatura dello Stato, si costituiva al fine di partecipare alla discussione, nella quale però non interveniva.

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la Commissione tributaria regionale non ha motivato sulla mancata sottoscrizione del messo notificatore e della data di consegna; infatti il giudice di appello ha argomentato che la notifica può essere effettuata a mezzo posta, ma nel caso in esame non risulta effettuata a mezzo posta.

Il motivo di ricorso è inammissibile atteso che la questione è stata sollevata solo in secondo grado ed in ogni caso la Commissione tributaria regionale ha ritenuto valida la notifica ed in ogni caso il ricorrente ha potuto svolgere le sue difese dimostrando la conoscenza dell'atto.

2. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 comma 5 cod. proc. civ., l'assoluta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, inficiato anche da errori di calcolo.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto non riporta il contenuto della motivazione dell'avviso di accertamento, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

3. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 5 cod. proc. civ., carenza di motivazione della sentenza impugnata in quanto la decisione si fonda su affermazioni apodittiche e prive di riscontro documentale; in particolare da un lato l'Agenzia ha ritenuto prevalenti gli studi di settore sulle scritture contabili e peraltro il contribuente non contesta l'applicazione dello studio di settore, ma la marginalità dell'attività edile in senso ampio; inoltre sono congrue le operazioni poste in essere dal coniuge con i redditi dichiarati.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto non vi è prova che le questioni sulla marginalità dell'attività edile siano state dedotte in primo e secondo grado, poiché dalla sentenza emerge che la questione discussa fosse solo l'applicabilità o meno dello studio di settore.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

5. Non si provvede sulle spese In assenza di attività difensiva rilevante dell'Agenzia delle Entrate.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.