Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 ottobre 2016, n. 21199

Pensione - Liquidazione - Pro-rata in regime internazionale - Rivalutazione

 

Svolgimento del processo

 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma condannò l'Inps alla riliquidazione in favore di A.E. della pensione, quale pro-rata in regime di convenzione internazionale, con l'applicazione della tabella "C" allegata al d.p.r. n. 488/68, anziché coi criteri di cui alla delibera n. 258/82 del Consiglio di amministrazione dell'lnps.

Con sentenza del 22/4 - 21/11/2009 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione dell'lnps dopo aver rilevato che il d.p.r. n. 488 del 1968 non era stato abrogato e che non poteva trovare applicazione la diversa delibera adottata dall'istituto previdenziale, trattandosi di atto contrario alla legge, per cui ha confermato la decisione di primo grado.

Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un solo motivo.

Rimane solo intimato A.E.

 

Motivi della decisione

 

Con un solo motivo l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ed allegata tabella C, nonché dell'art. 3, commi 8 e 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.

In pratica, l'Inps si duole del fatto che la Corte d'appello ha sostanzialmente affermato che nella fattispecie esaminata di liquidazione di pensione, quale pro-rata in regime internazionale, anche in forza di contributi anteriori all'anno 1968, il sistema da seguire era quello della rilevazione indiretta secondo il disposto dell'art. 5, comma 6, del d.p.r. n. 488 del 1968 mediante utilizzazione della tabella "C" senza esclusione, però, dell'applicazione - sempre per gli anni anteriori al 1968 - dell'ulteriore sistema di rivalutazione di cui alla legge n. 297/92 (ndr legge n. 297/82) ai fini dell'adeguamento della retribuzione ai valori attuali. In tal modo, secondo l'Inps, l'applicazione delle due citate disposizioni comporta, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, una doppia rivalutazione. Al riguardo la difesa dell'ente previdenziale spiega che per i periodi anteriori al 1968 - per i quali non si poteva disporre degli effettivi valori retributivi ma unicamente degli importi contributivi rappresentati dalle cosiddette "marche" incollate sulle tessere assicurative e corrispondenti ad una classe retributiva settimanale - la retribuzione pensionabile doveva essere determinata direttamente dall'Inps utilizzando la tabella C allegata al menzionato decreto. In seguito, aggiunge l'Inps, per le pensioni con decorrenza successiva al 30.6.1982, l'art. 3, comma 11, della legge 29.5.1982 n. 297 aveva introdotto criteri profondamente innovativi per il calcolo della retribuzione pensionabile ed aveva tenuto nuovamente conto della svalutazione monetaria verificatasi negli anni settanta. In questa ottica, il predetto comma 11 aveva previsto la rivalutazione delle retribuzioni che concorrevano alla formazione della retribuzione pensionabile. Pertanto, nel momento in cui si era trattato di rivalutare ai sensi di quest'ultra norma ed in base agli indici Istat le retribuzioni medie annue anteriori al 1968 già attualizzate in base alla vecchia tabella C, l'istituto si era trovato nella condizione di dover impedire la doppia rivalutazione delle retribuzioni anteriori al 1968, con la conseguenza che, in mancanza di strumenti normativi specifici, aveva adottato la delibera n. 253 del 1982 attraverso la quale aveva fornito i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni anteriori, unitamente ai criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile in relazione ai periodi per i quali si disponeva solo dei valori contributivi. In definitiva, la predetta delibera conteneva sia l'attualizzazione della prestazione pensionistica al 1968 di cui al d.p.r. n. 488, sia la sua rivalutazione ex lege n. 297/82. Diversamente, osserva il ricorrente, si sarebbe avuta una prima rivalutazione della retribuzione pensionabile con il d.p.r. n. 488/68 ed una seconda rivalutazione attraverso la legge n. 297/82.

Il ricorso è fondato.

Occorre, infatti, chiarire che il precedente contrasto giurisprudenziale registratosi nella materia in esame è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2631 dell'8.2.2006, con la quale si è statuito quanto segue: "Ai fini del calcolo della pensione, la tabella C allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (integrata dalla tabella E che la ha sostituita ai sensi del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Ne consegue che, nell'applicazione, ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all'indice ISTAT del 1968 e non a quello dell'anno di percezione della retribuzione."

Le sezioni unite sono pervenute a tale decisione dopo aver ritenuto corretto l'orientamento per il quale il meccanismo di rivalutazione previsto non poteva operare, per gli anni anteriori al 1968, congiuntamente a quello derivante dall'applicazione della legge n. 297 del 1982, art. 3, comma 1, pena un abnorme effetto moltiplicativo della rivalutazione, in contrasto con la comune "ratio" che ispira i due diversi metodi di aggiornamento delle retribuzioni da porre a calcolo della pensione. Conseguentemente, si è spiegato che nell'applicazione della rivalutazione della media della retribuzione media settimanale prevista dalla disposizione da ultimo citata si deve far riferimento all'indice ISTAT del 1968 e non a quello dell'anno di percezione della retribuzione, precisandosi che non si pone un problema di abrogazione della norma più antica da parte di quella più recente, ma di coordinamento delle diverse disposizioni esaminate. La tabella C allegata al D.P.R. del 1968, indicando valori di retribuzione settimanali corrispondenti a quelli correnti nel 1968 e negli anni immediatamente precedenti (come risulta dal raffronto tra l'importo delle marche settimanali e le correlative retribuzioni), consentiva a coloro che andavano in pensione nel 1968 di recuperare la svalutazione monetaria avvenuta negli anni antecedenti (specie nel periodo bellico, anche se il fenomeno della svalutazione monetaria non risultava espressamente valutato). Ciò posto, si è altresì chiarito che si deve considerare che la sovrapposizione a questo meccanismo di adeguamento delle retribuzioni degli anni precedenti ai valori del 1968 di un’autonoma regola di rivalutazione, mediante l'applicazione degli indici ISTAT riferiti agli stessi anni, comporta un abnorme effetto moltiplicativo, che risulta agevolmente - come rileva Cass. 15879/1984 cit. - dall’enorme divario fra i valori così calcolati e quelli risultanti dall'applicazione degli stessi indici nell’ipotesi di retribuzioni determinate non in base al valore delle marche applicate sulle tessere assicurative - secondo il sistema di computo di cui al D.P.R. n. 488 del 1968, art. 5, comma 6 - ma, secondo la modalità alternativa prevista dai precedenti commi, in base agli importi retributivi risultanti da attestazioni del datore di lavoro. Diversamente, si è aggiunto, i medesimi fatti costitutivi del diritto - retribuzione e corrispondente contribuzione in un dato periodo - a seconda del modo con cui vengono provati determinerebbero, del tutto irrazionalmente, una base pensionabile assai diversa. Il coordinamento tra le diverse normative si consegue, tenuto conto della comune finalità di adeguamento dei valori monetari della retribuzione da porre a base del calcolo della pensione, per evitare gli effetti della svalutazione monetaria, con la rivalutazione del reddito settimanale di cui alla tabella secondo le variazioni dell'indice ISTAT tra il 1968 e l'anno anteriore al pensionamento.

Tale indirizzo è stato ribadito con la sentenza n. 15053 del 22/6/2010 di questa Sezione con la quale si è affermato che "in tema di rivalutazione della pensione di anzianità dei lavoratori agricoli, la tabella C) allegata al d.P.R. n. 468 del 1988 (integrata dalla tabella E ai sensi del d.l. n. 402 del 1981, conv. nella legge n. 537 del 1981) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti, corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Ne consegue che, nell'applicazione, deità rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968, da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma, della legge n. 297 del 1982, deve farsi riferimento all'indice ISTAT del 1968 e non a quello dell'anno di percezione della retribuzione."

Il ricorso va, pertanto, accolto e l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma che, in diversa composizione e tenendo conto del suddetto principio di diritto, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.