Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 ottobre 2017, n. 25654

Licenziamento disciplinare - Svolgimento di attività concorrenziale - Obbligo di fedeltà - Attenuazione in considerazione del disposto esonero della prestazione lavorativa - Non sussiste - Permanenza durante il processo e dopo la sentenza di reintegra - Coerenza con la volontà di proseguire il rapporto - Comportamenti necessitati per reperire fonti di sostentamento alternative alla retribuzione non più corrisposta - Deroga

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 910 del 2014, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso proposto da C.B. nei confronti della società G. spa (già G.S. spa), volto all'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato il 6.3.2012 per lo svolgimento di attività concorrenziale ed alla pronuncia dei provvedimenti restitutori, economici e reali.

2. La Corte territoriale ha rilevato che: il B., reintegrato nel posto di lavoro all'esito della declaratoria di illegittimità di un precedente licenziamento, con esonero dalla prestazione lavorativa, aveva confessato, in sede di giustificazioni disciplinari e nel ricorso del giudizio di primo grado, di essersi attivato per aiutare i soci della società J. (di cui il coniuge, già dipendente della società G., era stata socia sino al 18.4.2011 e per questo licenziata da quest'ultima), collaborando nelle operazioni prodromiche alla apertura del punto vendita M. (trasporto di oggetti per il trasloco, installazione delle linee telefoniche, interlocuzioni con avventori); che tale comportamento era espressivo della volontà di collaborare per l'imminente ingresso nel mercato dell'attività commerciale gestita nel suddetto punto vendita; l'oggetto sociale della società J. era in gran parte coincidente con quello della datrice di lavoro (entrambe dedite alla vendita al dettaglio di mobili di ogni genere per abitazione e per uffici); era irrilevante la circostanza che presso il punto vendita M. fossero trattati mobili usati (il mercato dell'usato è competitivo con quello relativo ai mobili nuovi, il bacino di clientela può essere il medesimo essendo frequente l'abbinamento mobili vecchi mobili nuovi); l'obbligo di fedeltà correlato al rapporto di lavoro non poteva ritenersi attenuato dal disposto esonero della prestazione lavorativa, perchè il B. avrebbe potuto svolgere attività lavorativa in ambiti diversi senza porsi in conflitto con l'attività della datrice di lavoro; la risoluzione del rapporto era legittima in quanto i fatti posti a base del licenziamento integravano grave violazione dell'obbligo di fedeltà.

3. Avverso detta sentenza C.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con tempestivo controricorso la società G. spa.

 

Motivi della decisione

 

Sintesi del motivo

4. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2105 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto provato lo svolgimento di attività concorrenziale, pur essendo emerso che la collaborazione in favore della J. era stata svolta in via occasionale e a titolo gratuito e per avere affermato che il dovere di fedeltà non poteva ritenersi attenuato durante il periodo di esonero dalla prestazione lavorativa. Sostiene che durante tale periodo il lavoratore reintegrato nel posto di lavoro ma non ammesso a rendere la prestazione lavorativa rischierebbe di perdere la propria professionalità e non potrebbe esprimere la propria personalità come previsto dalla Costituzione.

Esame del motivo

5. Il motivo è inammissibile nella parte in cui è denunciato omesso esame di un fatto decisivo in quanto il ricorrente non specifica quale sia il fatto decisivo in relazione al quale si sarebbe consumato l'omesso esame. Va, al riguardo, rilevato che, essendo stata la sentenza gravata pubblicata dopo l'11 settembre 2012, trova applicazione il nuovo testo dell'art. 360, c. 1 n. 5, c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. SSUU 8053/2014, 8054/2014).

6. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui il ricorrente, deducendo che l'attività svolta presso il punto vendita M. della società J. era stata occasionale e gratuita e non si era compendiata nella trattazione di alcun affare, sollecita una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio (Cass. SS.UU. 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007, 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).

7. Il motivo è infondato nella parte in cui è denunciata violazione dell'art. 2105 c.c.

8. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il dovere di fedeltà del lavoratore nei confronti del datore di lavoro permane sia durante il processo sia dopo la sentenza di reintegra e anche durante le ferie del lavoratore (Cass. 9925/2009) e che il licenziamento dichiarato illegittimo incide solo sulla continuità di fatto delle prestazioni lavorative, non essendo idoneo ad interrompere il rapporto di lavoro, tutte le volte in cui sia disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, con il ripristino della situazione precedente, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Cass. 2949/1997, 7380/1990, 5486/1995, 2756/1996).

9. E' stato osservato che gli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro rimangono a carico del lavoratore in virtù dell'obbligo di coerenza con la volontà di proseguire il rapporto, espressa con l'impugnazione del licenziamento, salvo i comportamenti necessitati dallo scopo di reperire fonti di sostentamento alternative alla retribuzione di fatto non più corrisposta, con una ricerca svolta dal lavoratore nell'ambito della propria professionalità e quindi anche, eventualmente, presso la concorrenza" (Cass. 18459/2014, 10663/2004, 2949/1997).

10. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati avendo accertato che il B., tenuto al rispetto dell'obbligo di fedeltà pur essendo stato esonerato dall'obbligo di rendere la prestazione lavorativa, aveva collaborato per favorire l'ingresso nel mercato dell'attività commerciale gestita nel punto vendita M. della società J., operante, in via concorrenziale, nel medesimo settore della datrice di lavoro. La Corte territoriale ha anche accertato che il B. era in grado di svolgere attività lavorativa anche in ambiti differenti rispetto a quelli propri della datrice di lavoro senza porsi in concorrenza con questa ultima.

11. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

12. Le spese seguono la soccombenza.

13. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.