Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 marzo 2017, n. 6952

Tributi - Accertamento - Studi di settore - Dichiarazione dei redditi - Scostamento dei valori dichiarati

 

Fatto

 

L'Agenzia delle entrate ha ricostruito, in relazione all'anno d'imposta 2006, nei confronti del contribuente, che gestisce un bar-caffé, maggiore materia imponibile ai fini Irpef, Iva ed Irap, in base allo scostamento dei valori dichiarati rispetto a quelli ritraibili dall'applicazione dello studio di settore. Ne è scaturito un avviso di accertamento delle relative maggiori imposte, che M.S. ha impugnato, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.

Quella regionale ha, invece, parzialmente accolto l'appello dell'ufficio, reputando che le deduzioni opposte dal contribuente all'applicabilità dello studio di settore fossero generiche e comunque irrilevanti, risolvendosi nella circostanza dell'ubicazione del bar in zona non centrale, in considerazione altresì della protrazione per anni delle incongruenze dei ricavi dichiarati. In considerazione della perdurante crisi economica, tuttavia, il giudice d'appello ha rideterminato in misura minore i ricavi accertati. Contro questa sentenza il contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida ad otto motivi, che illustra con memoria, cui l'Agenzia replica con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un mezzo.

 

Diritto

 

1 .-Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. - I primi tre motivi del ricorso principale, che vanno congiuntamente esaminati, in quanto propongono sotto diversi profili, rispettivamente della nullità della sentenza (primo motivo), del procedimento (secondo motivo) e della violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/92 (terzo motivo), la medesima questione, concernente l'inattendibilità e l'inaffidabllità dello studio di settore applicato sono inammissibili perché vertono su circostanza irrilevante. Ciò perché lo studio di settore non è di per sé "strumento presuntivo", sibbene mero strumento di rilevazione della normale redditività estrapolata da statistiche concernenti categorie omogenee di contribuenti, che in tanto può assurgere al rango della presunzione, in quanto la sua applicabilità emerga dal contraddittorio endoprocedimentale (Cass., sez.un., n. 26635, 26636, 26637 e 26638/2009, nonché, tra varie successive, n. 23554/15). Più sovradimensionata, e quindi astratta, è l'elaborazione statistica, più agevole è per il contribuente dimostrarne l'inattendibilità In relazione alla propria, concreta, situazione.

3. - Le considerazioni che precedono fanno giustizia anche del quarto, del quinto e dell'ottavo motivo del ricorso principale, con i quali, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 62- sexies, 3° co., del d.l. n. 331/93, conv. con I. n. 427/93, in  combinazione con gli artt. 39, 1° co., lett. d), del d.P.R. n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/72 (quarto motivo), la contraddittorietà (quinto motivo) e l'insufficienza della motivazione (ottavo motivo), il contribuente ripropone la questione dell'inaffidabilità dello studio di settore.

4. - I restanti motivi del ricorso principale, con i quali si denuncia la contraddittoria (sesto motivo) e l'insufficiente motivazione (settimo motivo) della sentenza impugnata, là dove il giudice d'appello non ha adeguatamente considerato gli elementi addotti dal contribuente a smentita della ricostruzione dell'Ufficio, sono parimenti inammissibili, perché si traducono in una revisione del ragionamento decisorio svolto in sentenza.

5. - Fondato è, invece, il ricorso incidentale, col quale l'Agenzia lamenta, ex art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., l'insufficienza o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, là dove la Commissione tributaria regionale ha ridimensionato la pretesa impositiva attribuendo rilievo ad un evento, la crisi economica globale, senza considerare gli elementi contrari risultanti dagli atti.

La motivazione, che si risolve in un assertivo ed apodittico riferimento alla crisi globale, non riesce a giustificare l'operata riduzione della materia imponibile.

6. - Ne conseguono l'accoglimento del ricorso incidentale e la cassazione della sentenza impugnata per il profilo relativo, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibili i motivi del ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.