Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 marzo 2017, n. 7709

Tributi - IRPEF - Redditi fondiari - Reddito dominicale - Determinazione - Redditi di immobili ad uso abitativo - Canoni locativi - Nullità del contratto di locazione - Esclusione dalla base imponibile

 

Rilevato che V. E. propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe, che ha confermato la legittimità dell'accertamento spiccato nei confronti della contribuente per il mancato pagamento di imposta sul reddito relativa a canoni di locazione non dichiarati;

Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato l'Agenzia delle entrate e che la ricorrente ha depositato memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 26 dPR n. 917/1986. La CTR avrebbe ritenuto non vincolante la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva escluso l'esistenza di un contratto di locazione tra la contribuente e M. M., disattendendo la disposizione anzidetta che esclude dalla base imponibile i canoni locativi di immobili adibiti ad uso abitativo, se non percepiti. Presupposto che era stato escluso dalle sentenze del giudice civile rese in primo e in secondo grado;

Considerato che la censura è fondata e assorbe l'esame degli altri motivi;

Considerato che l'art. 26 1° periodo primo comma dPR nm. 917/1986, a cui tenore I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, deve essere letto alla luce dei principi espressi di recente da Cass. S.U. n. 18214/15, alla stregua dei quali se il contratto di locazione è nullo, lo stesso non produce effetti, di guisa che i canoni non sono dovuti e se pagati vanno restituiti, residuando a favore del locatore unicamente l'indennizzo per l'occupazione abusiva;

Considerato che nel caso di specie la Corte di appello, con la sentenza ormai passata in giudicato, aveva acclarato la nullità del contratto di locazione, rendendo pertanto impossibile la ripresa a tassazione dei canoni di locazione che, per converso, l'Ufficio aveva posto a base dell'accertamento muovendo dalle dichiarazioni della M.;

Considerato che, se è vero che la valutazione e l'interpretazione di un fatto giuridico, come la sentenza dalla corte d'appello, spetta al giudice tributario, non è men vero che la stessa va compiuta in sintonia con le norme di diritto sostanziali, civili e fiscali;

Considerato che, conseguentemente, la riconosciuta nullità del contratto di locazione non avrebbe più in alcun modo consentito alla CTR di ritenere legittima la ripresa a tassazione correlata all'omessa dichiarazione di canoni locativi, semmai al più giustificando la sottoposizione a tassazione delle indennità eventualmente versate dall'occupante abusivo alla stregua dell'art. 6 c. 2 d.PR. n. 917/1986, titolo che non risulta posto a base della pretesa fiscale promossa a carico della parte contribuente;

Considerato che tali principi non risultano rispettati dal giudice di appello che ha invece riconosciuto la legittimità della ripresa a tassazione, ricostruendo l'intera vicenda senza adeguatamente considerare gli effetti derivanti dalla riconosciuta invalidità del contratto di locazione sulla pretesa fiscale che aveva, per converso, preso a base della verifica il versamento di canoni locativi;

Considerato che sulla base di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri motivi e che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR Lazio che in diversa composizione provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.