Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 giugno 2017, n. 14420

Contenzioso tributario - Accertamento - Redditi d’impresa - Dichiarazioni dei redditi - Reddito di partecipazione - Partecipazione agli utili

 

Fatti di causa

 

M.S., socio della M. di M.S. & c. s.a.s., propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 111/18/10 del 18 marzo 2010 con la quale la commissione tributaria regionale di Palermo Sez. Staccata di Catania, rigettando sia l'appello principale proposto dal contribuente che quello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Caltagirone, ha confermato l'importo del reddito di partecipazione nel 25 per cento del reddito imponibile della società determinato in primo grado in Euro 151.982, posto che tale reddito era stato rettificato dall'Ufficio da Euro 15.982,00 ad Euro 289.667; ciò in relazione alla circostanza, ritenuta corretta, che il prezzo degli agrumi acquistati a peso non può essere conforme al prezzo degli agrumi acquistati a corpo sugli alberi. L'agenzia delle entrate ha depositato procura.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il ricorso, proposto avverso sentenza pubblicata successivamente alla data del 4 luglio 2009, pur risultando articolato in motivi che si concludono con quesiti, non è soggetto alla disciplina di cui all'art. 366 bis cod.proc.civ. (art. 58 comma 5 ed art. 47 I. n. 69/2009 che ha abrogato l'art. 366 bis cod.proc.civ.)

2. Con il primo motivo di ricorso Santo M. lamenta - ex art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ. - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio riferendosi quasi esclusivamente all'avviso di accertamento impugnato.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, in relazione ai nn. 3 e 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., riferendosi al vizio di nullità della sentenza impugnata per essere stata omessa l'indicazione delle ragioni di diritto poste a sostegno della decisione attraverso il mero rinvio apodittico all'operato dei primi giudici.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2313 cod. civ. in relazione alla circostanza che gli avvisi di accertamento sarebbero stati irritualmente notificati alla società ed ai singoli soci e non alla sola società ed al socio accomandatario.

5. Deve d'ufficio, dichiararsi la nullità dell'intero processo per violazione della regola del contraddittorio. Invero, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, a partire dall'arresto delle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, ha ritenuto che l'unitarietà dell'accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

6. È vero che questa Corte di cassazione (vd. Cass. 25300/2014; 13073/2012) ha ripetutamente avuto modo di affermare che nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.

7. In tal caso, secondo la giurisprudenza in esame, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (v. ex plurimis, Cass. n. 3830/2010).

8. Tuttavia nella specie non ricorrono le condizioni sopra enucleate in quanto dagli atti (anche relativi alle controversie dei soci, fissate e trattate in questa medesima udienza) non risulta la proposizione della causa da parte della società ma, con separato ricorso rispetto a quelli individualmente proposti, solo da parte dei medesimi soci cumulativamente.

9. Ne consegue che l'accertato difetto del simultaneus processus nei gradi di merito, peraltro rilevabile d'ufficio da questo giudice, comporta la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo. I motivi proposti restano, dunque, assorbiti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla C.T.P. di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.