Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 23 maggio 2017, n. 87

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori cd. precoci

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti al comma 203 del medesimo articolo.

 

Art. 2

Beneficio

 

1. A decorrere dal 1° maggio 2017, per i soggetti di cui all'articolo 3 il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a quarantuno anni.

2. Al requisito contributivo di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

3. Il requisito contributivo ridotto di cui al comma 1 può essere raggiunto anche ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

 

Art. 3

Soggetti beneficiari

 

1. Può accedere al beneficio di cui all'articolo 2 il lavoratore di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995, che ha almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;

b) al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) è riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;

d) alla data della domanda di accesso al beneficio svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del presente decreto ovvero soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

 

Art. 4

Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio

 

1. Ai fini della domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2 l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione.

2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di cui all'articolo 3, presentano domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi presentano domanda di certificazione entro il 1° marzo di ciascun anno.

3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 1° marzo di ciascun anno e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.

4. Le condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2 devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.

 

Art. 5

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio

 

1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, l'interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonché i seguenti documenti a riprova della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni:

a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;

c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il verbale di invalidità civile attestante un'invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.

2. Con specifico riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ad esclusione dei lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, l'interessato produce, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A, lettere a), b), c), d), e), g), i), l) e m), l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.

3. Per i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, la documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2 è individuata dalle disposizioni di attuazione del medesimo decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

4. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio è svolta dalla sede territoriale dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e attraverso lo scambio di dati di cui all'articolo 10, secondo le modalità individuate da un apposito Protocollo predisposto congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale sono indicate anche le modalità attraverso le quali riscontrare le informazioni contenute nella dichiarazione del richiedente e del datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS può avvalersi, al fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell'adozione del Protocollo l'INPS procede, comunque, ad istruire le domande presentate.

 

Art. 6

Comunicazioni dell'INPS

 

1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 4, l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo:

a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;

b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile della pensione viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;

c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.

2. L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 7

Domanda di pensione

 

1. La domanda di pensione è presentata alla sede INPS di residenza dell'interessato.

2. La pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la pensione è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

4. Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

 

Art. 8

Incumulabilità

 

1. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio di cui all'articolo 2 non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e l'anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.

2. Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate. Il beneficio di cui all'articolo 2 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), salvo quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Art. 9

Verifiche ispettive

 

1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo, l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche dati e di ogni altra informazione in possesso degli Istituti previdenziali, svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti ed ai titolari di pensione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a), b), c) e d), sia su richiesta della sede INPS, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sia in attuazione di appositi piani di controllo adottati annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.

 

Art. 10

Scambio dei dati tra enti

 

1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono, ai fini del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle verifiche di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, comma 2.

 

Art. 11

Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia

 

1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto di cui all'articolo 2, comma 1, e, a parità della stessa, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio.

2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, valutato anche in via prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennità loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento previsto al comma 1.

3. Qualora dall'attività di monitoraggio prevista per ciascun anno residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali è possibile concedere il beneficio nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

4. All'espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso apposita conferenza di servizi indetta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da concludersi entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello di presentazione delle domande.

 

Art. 12

Invarianza dei costi

 

1. Salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 13

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato A

CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE INDICATE NELL’ALLEGATO E ANNESSO ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, E AMMESSE AL BENEFICIO

(articolo 3, comma 1, lettera d))

 

a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici

Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici.

Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell’estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonché del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell’igiene delle stesse.

Fanno parte di tale gruppo gli operai dell’ industria estrattiva, dell’edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche.

 

LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE

 

b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

 

Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento

Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.

 

Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.

 

LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE

 

c) Conciatori di pelli e di pellicce

Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.

 

LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE

 

d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

 

Conduttori di convogli ferroviari

Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.

 

Personale viaggiante

Personale che espleta la sua attività lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari.

 

LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE

 

e) Conduttori di mezzi pesanti e camion

Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili.

 

LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE

 

f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.

 

Professioni sanitarie infermieristiche

Così come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA’ 14 settembre 1994, n. 739.

 

Professioni sanitarie ostetriche

Così come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA’ 14 settembre 1994, n. 740.

Le attività devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere.

 

g) Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

 

Addetti all'assistenza personale

Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita. Attività espletate anche presso le famiglie.

 

LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE

 

h) Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido

Le professioni comprese in questa unità organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano l’apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull’organizzazione scolastica, sulla didattica e sull’offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.

L’ambito della scuola dell’infanzia comprende:

a. servizi educativi per l’infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera);

b. scuole dell’infanzia statali e paritarie.

 

i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

 

Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.

 

LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE

 

l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

 

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.

 

Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.

 

LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE

 

m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

 

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Le professioni classificate in questa unità provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.

 

LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 giugno 2017, n. 138.