Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 febbraio 2017, n. 4805

Tributi - Riscossione - Cartella esattoriale - Notifica a mezzo posta - Onere di prova - Ricevuta di ritorno della raccomandata con l’indicazione del numero della cartella notificata sottoscritta dal destinatario e l'estratto di ruolo

 

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

 

1. La Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia rigettava il ricorso proposto da M.D. per l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia ETR s.p.a. ai sensi dell'articolo 77 del d.p.r. 602/73 su immobili di sua proprietà. La sentenza era riformata dalla CTR della Calabria sul rilievo che la concessionaria non aveva provato di aver eseguito la notifica delle cartelle prodromiche all'iscrizione ipotecaria in quanto aveva prodotto gli avvisi di ricevimento in fotocopia e la conformità agli originali era stata disconosciuta dal contribuente; inoltre nessuna efficacia probatoria poteva essere riconosciuta alle copie fotostatiche poiché il concessionario non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale e non aveva la facoltà di autenticare validamente le copie a norma dell'art. 18, comma 2, del d.p.r. 445/2000. Osservava, infine, la CTR che l'art. 26 d.p.r. 602/73 prescriveva l'obbligo per il concessionario della conservazione delle cartelle per dieci anni.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a, già Equitalia ETR s.p.a., affidato a due motivi. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2712, 2719 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR ha errato nel non considerare che la dichiarazione effettuata dal contribuente all'udienza di trattazione innanzi alla CTP di Vibo Valentia era generica e non si prestava ad essere qualificata come un formale disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte. Inoltre avrebbe errato la CTR nel ritenere che il dipendente di società concessionaria non riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 26 dpr 602/73. Sostiene che la CTR è incorsa in errore nel ritenere che era mancata la prova della notifica delle cartelle per il fatto che la concessionaria avrebbe dovuto produrre in giudizio, oltre agli avvisi di ricevimento, le cartelle esattoriali.

5. Osserva la Corte che la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui il disconoscimento deve essere tempestivamente reso dalla parte in maniera formale, espressa ed univoca (Cass. ord. 2374/14 ed altre) e che la dichiarazione resa in udienza dal contribuente non aveva tali requisiti. Sennonché il motivo è, in parte qua, inammissibile per difetto di autosufficienza giacché, in violazione dell'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, non è stato trascritto, almeno nella sua parte essenziale, il contenuto della dichiarazione resa dal contribuente né è stata indicata la data dell'udienza con riferimento alla quale poter ritrovare la dichiarazione medesima.

Non risulta, così, assolto da parte del ricorrente l'onere della "localizzazione interna". Neppure risulta assolto l'onere della "localizzazione esterna", che si ritiene fungibile a quello della localizzazione interna, non essendo stato indicato il luogo in cui è rinvenibile e conservato l'atto processuale su cui il motivo di ricorso si fonda (cfr., da ult. Cass. 30/3/2016, n. 6123).

Sostiene, poi, la ricorrente che la società concessionaria non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale sicché le copie non erano state validamente autenticate a norma dell'art. 18, comma 2, del d.p.r. 445/2000. Sennonché la questione non assume rilievo nel caso che occupa perché la CTR ha omesso di compiere i necessari accertamenti onde verificare se la conformità della copia all'originale potesse ricavarsi da elementi agli atti del procedimento, indipendentemente dal disconoscimento operato dalla parte. Ciò in quanto il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, peraltro non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006).

6. Il secondo motivo è parimenti fondato. Va considerato che la fattispecie concerne la notificazione a mezzo posta delle cartelle esattoriali effettuata dall'agente della riscossione per il quale l'ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell'Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari e dai concessionari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14). Ciò che la parte contribuente ha lamentato è esclusivamente la mancata ricezione della notifica della cartella, e non anche la ricezione di un atto diverso (o di nessun atto) a mezzo della consegna del plico oggetto di notifica. Nel caso specifico oggetto della presente controversia, la Suprema Corte ha già avuto modo di evidenziare che:"In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell’ "onus probandi", gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa" (Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014). Ed ancora: "In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014 Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009). Del tutto erroneamente, perciò, il giudice del merito ha ritenuto che incombesse alla parte concessionaria depositare in giudizio non solo l'avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella medesima, desumendo detto onere dalla lettura incongrua della norma del comma 4 dell'art. 26 più volte menzionato, nel quale è previsto un onere alternativo, correlato alle diverse modalità con le quali la notifica può essere effettuata. Si deve, perciò, ritenere che la citata norma, la quale prevede che l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione, debba essere intesa nel senso che l'esattore deve esibire, in caso di contestazione, la matrice o la copia della cartella, unitamente alla relata, nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo. Diversamente, nel caso di notifica a mezzo posta, l'esattore è tenuto a produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata (nella quale è indicato il numero della cartella notificata) sottoscritta dal destinatario e l'estratto di ruolo che è la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente, tenuto conto che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (cfr. Cass. n. 3452 del 21.1.2016, Cass. 2790 del 21.1.2016; Cass. n. 15001 del 28/04/2016; Cass. n. 12888 del 23.6.2015).

7. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso di Equitalia Sud s.p.a., cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione.