Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 24 febbraio 2017

Approvazione della convenzione tra Mise e l'Ispettorato nazionale del lavoro

Decreta:

 

1. E’ approvata l’allegata Convenzione stipulata in data 21 febbraio 2017 tra il Ministero dello sviluppo economico, nella persona del Direttore Generale la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro", nella persona del Capo dell’Ispettorato, che regolamenta le procedure per l’avvalimento di personale dipendente dall’Ispettorato ai fini delle attività di vigilanza sulle società cooperative e disciplina le modalità di formazione del suddetto personale.

2. Il presente decreto comprensivo dell’allegato è pubblicato integralmente sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Allegato

CONVENZIONE TRA ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, concernente norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi - ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore";

VISTO, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto, il quale dispone che "la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi (omissis) è attribuita al Ministero delle Attività Produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni ordinarie ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto";

VISTO, inoltre, l'art. 7, comma 2, dello stesso decreto, il quale stabilisce che "il Ministero può altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti di altre amministrazioni, (omissis)", nonché l’art. 8, comma 3, che dispone in merito alla possibilità che le ispezioni straordinarie vengano svolte "sulla base di apposita convenzione, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 7, comma 3";

VISTA la Convenzione stipulata in data 1° febbraio 2006 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Attività Produttive, riguardante la possibilità di avvalersi del personale del Ministero del Lavoro già abilitato a revisore di società cooperative per lo svolgimento delle attività di revisione e di ispezione straordinaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 158 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico" ed in particolare l’art. 17 concernete l’attribuzione di funzioni alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che istituisce l’Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", per svolgere, sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le attività ispettive già esercitate dallo stesso Ministero, dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 recante l’organizzazione dell’Ispettorato nazionale del Lavoro ed in particolare l’art. 22, comma 1, lettera b) che prevede il trasferimento presso l’Ispettorato del personale del Ministero del Lavoro;

TENUTO CONTO che tra il personale trasferito all’Agenzia è presente personale abilitato alla attività di revisore di società cooperative che svolge l’attività di vigilanza sulle società cooperative nell’ambito della citata Convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro;

CONSIDERATO che entrambe le Amministrazioni perseguono, ciascuna nell’ambito della propria attività di vigilanza, obiettivi comuni nei confronti del mondo cooperativo, con particolare riferimento al contrasto alle cd. cooperative spurie e che il raggiungimento di tali obiettivi può essere facilitato attraverso l’instaurazione di una sinergia collaborativa tra le due Amministrazioni;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico (ex Attività Produttive) intende, ai sensi del citato art. 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, avvalersi, per lo svolgimento delle attività di revisione e di ispezione straordinaria, del personale dell’Agenzia già abilitato allo svolgimento di tale attività e di ulteriore personale da abilitare con le modalità previste dalla vigente disciplina;

VISTO, l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che recita: "le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati";

TENUTO CONTO che gli incarichi di cui alla presente convenzione sono oggetto della espressa previsione di cui agli artt. 7, comma 2, e 8, comma 3, del decreto legislativo 220/2002 sopra citati;

RITENUTO necessario regolamentare e disciplinare le procedure e le modalità per l’avvalimento di personale dipendente dall’Agenzia ai fini delle attività di vigilanza, nonché concordare le modalità per la sua formazione e aggiornamento;

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

 

1) Svolgimento dell'attività ispettiva da parte del personale già abilitato

Il Ministero può incaricare, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulle società cooperative, il personale dell'Agenzia abilitato all’attività di vigilanza ed iscritto all’elenco di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 220/2002.

Il personale proveniente dal Ministero del Lavoro, già abilitato revisore, elencato nella allegata lista, si intende autorizzato dall’Agenzia, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 citato nelle premesse, allo svolgimento degli incarichi di revisione che gli verranno conferiti.

Il personale di nuova abilitazione si intende autorizzato, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, a svolgere gli incarichi di revisione nel momento in cui l’Agenzia darà autorizzazione alla partecipazione ai corsi di formazione abilitanti, di cui al successivo paragrafo.

Il Ministero conferisce l'incarico di revisione e di ispezione straordinaria di società cooperative dandone comunicazione direttamente ai funzionari selezionati.

Il personale dell’Agenzia incaricato opera in avvalimento al Ministero e gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito internet dell’Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. modificazioni, secondo i criteri previsti per il personale dipendente.

L’attività di vigilanza deve essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro e prevede uno specifico compenso a carico del capitolo 2159 PG 33, "spese relative alla vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici, ecc." dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico".

Il Ministero provvede ad informare l’Agenzia degli incarichi conferiti al suo personale secondo le modalità e la tempistica che verranno concordate.

 

2) Attività formativa del personale ispettivo

Il personale dell’Agenzia che non è già abilitato allo svolgimento dell’attività di revisione cooperativa potrà essere ammesso, su base volontaria e previa autorizzazione dell’Agenzia stessa, a futuri corsi di formazione abilitanti alla qualifica di revisori di società cooperative che verranno organizzati dal Ministero. L'Agenzia fornirà l'elenco dei funzionari interessati alla partecipazione al corso di abilitazione su richiesta del Ministero. La frequenza al corso di abilitazione verrà considerata valida ai fini del servizio.

Il personale abilitato potrà partecipare, su base volontaria, ai corsi di aggiornamento periodico organizzati dal Ministero per non più di cinque giornate per due anni, in periodi da concordare preventivamente con l'Agenzia. La frequenza ai corsi di aggiornamento, nel limite di tempo sopra indicato, verrà considerata utile ai fini del servizio.

Per l’attività di formazione e per le spese di partecipazione, non ci sono oneri a carico dell’Agenzia.

 

3) Coordinamento di attività di vigilanza

L’Agenzia e il Ministero si impegnano, nel reciproco interesse, a promuovere ogni utile collaborazione per il rafforzamento della vigilanza nei confronti delle società cooperative.

Tale collaborazione potrà svolgersi, a titolo indicativo, mediante:

- messa in atto di sistemi di scambio di dati ed informazioni sulle attività di vigilanza svolte e programmate;

- programmazione congiunta di attività ispettive;

- organizzazione di attività di vigilanza congiunte;

- promozione di comuni attività di studio e approfondimento sui temi della vigilanza sulle società cooperative.

 

4) Durata e validità

La validità della presente Convenzione è fissata in anni tre a far data dalla sottoscrizione, e s’intenderà tacitamente prorogata, salvo disdetta da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.