Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 novembre 2017, n. 26142

Tributi - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Errata dichiarazione - Notificazione

 

Fatti di causa

 

1 - La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza del 9 dicembre 2013, rigettava l'appello proposto da T.S. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva rigettato il ricorso del medesimo volto ad ottenere l'annullamento di cartelle di pagamento relative alle imposte dirette ed indirette relative agli anni 1997, 1998 e 1999, emesse a seguito del mancato pagamento della seconda e terza rata della definizione automatica prevista dalla legge n. 289/2002, ritenendo prive di fondamento le censure relative alla nullità delle stesse per la mancata intimazione al pagamento, per la loro mancata sottoscrizione, per la loro inintelligibilità, per la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, per l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta non imputabile al contribuente, per l'illegittimità del cumulo fra IVA ed IRAP, per la carenza di prova della pretesa.

2 - Avverso tale decisione T.S. ha proposto ricorso e l'Agenzia delle entrate, tramite l'Avvocatura dello Stato, e R.S. spa (Agente per la riscossione per la provincia di Messina) si sono costituite ed hanno depositato distinti controricorsi.

2 - 1 - Il ricorso di T.S. articola sei motivi.

2 - 1 - 1 - Con il primo lamenta la violazione di legge ed in particolare dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 perché le cartelle di pagamento non contenevamo l'intimazione ad adempiere, un requisito previsto a pena di nullità.

La Commissione aveva errato ritenendo che fosse sufficiente l'invito ad adempiere entro un termine e l'avviso che, decorso il medesimo, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.

2 - 1 - 2 - Con il secondo motivo deduce la violazione di legge non avendo le Commissione annullato le cartelle perché prive di sottoscrizione, trattandosi di elemento necessario per la loro validità.

Citava un arresto della Commissione regionale di Bari.

2 - 1 - 3 - Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge e l'omessa motivazione per la cripticità del contenuto delle cartelle. E per l'assenza di motivazione.

2 - 1 - 4 - Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in quanto si era perfezionata la decadenza prevista dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 poiché le cartelle riguardavano dei condoni di anni precedenti e pertanto, la cartella andava notificata entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo la consegna dei molile ciò non era stato provato dall'amministrazione.

Erroneamente la Commissione regionale aveva ritenuto che la consegna dei ruoli fosse un atto interno all'amministrazione e dovesse quindi ritenersi il solo termine di decadenza del termine del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Citava la contraria opinione della Commissione regionale di Torino.

2 - 1 - 5 - Con il quinto motivo lamenta l'omessa motivazione in riferimento all'errore di calcolo dell'IRAP ed al cumulo fra IRAP e Iva.

Era errata la decisione laddove aveva osservato che le somme erano pari a quelle dichiarate dal contribuente perché proprio la comparazione fra la dichiarazione e le cartelle mostrava l'errore di calcolo. Ribadiva l'erroneità del calcolo.

Era infine illegittima la doppia imposizione IRAP ed IVA.

2 - 1 - 6 - Con il sesto motivo lamenta la violazione di legge in carenza di prova della pretesa non potendo costituire la dichiarazione del contribuente la prova della stessa.

3 - Nel proprio controricorso l'Agenzia delle entrate deduceva l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza del ricorso del contribuente.

Il primo ed il secondo motivo erano infondati in quanto le omissioni dedotte non sono previste a pena di nullità: né l'intimazione al pagamento (Cass. 20847/2005), né la sottoscrizione della cartella (Cass. 13461/2012).

Il terzo motivo era infondato perché la cartella era stata emessa in base ai medesimi dati forniti dal contribuente.

Il quarto motivo era infondato perché, in aderenza i principi sanciti dalla Corte Cost. con sentenza 280/2005, il termine era quello intercorrente fra l'istanza di definizione e la notifica della cartella, esclusa ogni rilevanza alla data della consegna dei ruoli.

Il quinto motivo era inammissibile perché tendeva a sottoporre alla Corte una questione di merito.

Il sesto motivo era inammissibile perché manifestamente infondato.

3 - Nel proprio controricorso R.S. s.p.a. chiede il rigetto del ricorso per l'infondatezza dei motivi.

I primi tre motivi erano infondati perché le cartelle erano regolari in quanto conformi alla normativa vigente al momento della loro emissione.

Precisava che era poi il ruolo che doveva essere motivato e non la cartella, un atto meramente esecutivo. La Cassazione aveva precisato che la sottoscrizione della cartella non era prevista a pena di nullità.

Il quarto motivo era infondato perché, a seguito delle varie modifiche legislative, il termine di decadenza era quello del 31 dicembre 2008.

Il quinto ed il sesto motivo attenevano all'operato dell'Agenzia delle entrate e non del concessionario.

4 - Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della presente sentenza in forma semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

Il ricorso proposto nell'interesse di S.T. è privo di fondamento e va pertanto rigettato.

1 - Il primo motivo, sulla invalidità della cartella perché era stata omessa l'intimazione prevista dall'art. 25 d.P.R. n. 600/73, è infondato in quanto non è adeguatamente argomentata la decisività del punto costituendo comunque la cartella una richiesta di pagamento del tutto analoga all'intimazione al medesimo ed essendo stata la stessa redatta secondo il modello vigente all'epoca.

2 - Il secondo motivo, sulla invalidità della cartella per la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento, non tiene conto del principio di diritto formulato da questa Corte (da ultimo: Sez. 5, n. 25773 del 05/12/2014 Rv. 633901) secondo il quale l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.

3 - Il terzo ed il sesto motivo, spesi rispettivamente sulla cripticità della pretesa e sull'assunta inversione dell'onere della prova, sono generici perché l'argomentazione non spiega, quanto alla prima censura, come le cartelle in questione potrebbero non avere esplicitato la pretesa dell'amministrazione volta solo a recuperare le rate di una definizione richiesta dal medesimo contribuente, quanto alla seconda censura, come ciò potesse configurare la lamentata inversione della prova visto che era stato lo stesso contribuente a chiedere il beneficio e a quantificare il dovuto.

4 - Il quarto motivo, sul decorso del temine relativo alla notifica delle cartelle, non tiene conto del principio di diritto più volte ribadito da questa Corte (da ultimo: Sez. 5, n. 4577 del 22/02/2017, Rv. 643107) secondo il quale i termini di notificazione della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sono regolati dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla I. n. 156 del 2005, mentre non trova applicazione l'art. 1, comma 417, della I. n. 311 del 2004, che, prevedendo la notifica della cartella entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, senza tuttavia fissare alcun termine certo per detta consegna, resta inefficace in quanto termine decadenziale privo di un "dies a quo", come già chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 280 del 2005.

5 - Il quinto motivo è generico perché non consente di verificare, alla luce di quanto motivato dalla Commissione regionale - che aveva rilevato la mancata distinzione, nella richiesta definizione automatica, delle somme dovute per le due imposte in oggetto - quale fosse stato l'errore di calcolo e rispetto a quale somma si lamentasse il cumulo fra le stesse.

7 - Il ricorso va pertanto complessivamente rigettato e, in considerazione della soccombenza, la parte ricorrente va gravata delle spese del grado che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento della somma pari al contributo unificato già maturato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 9.000,00 per ciascuno dei controricorrenti oltre alle spese prenotate a debito per l'Agenzia delle entrate, oltre al 15 % a titolo di spese forfettarie ed agli accessori di legge quanto alla parte privata.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.