Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25543

Riscossione - Accertamento - Processo verbale di constatazione - Tardività - artt. 58, 32, d.lgs. 546/1992

Rilevato che

Con sentenza in data 22 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale della Basilicata respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 211/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva accolto il ricorso della Associazione sportiva A. Calcio PZ contro l'avviso di accertamento IVA 2007.

La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi corretta la statuizione della CTP della invalidità dell'atto impositivo impugnato perché non era stato allegato il processo verbale di constatazione della SIAE che lo fondava, essendosi così violato il precetto normativo di cui all'art. 7, legge 212/2000; che inoltre l'allegazione in appello di tale atto della SIAE doveva considerarsi tardiva, poiché effettuata oltre il termine dell'art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992, applicabile al giudizio tributario di appello ex art. 61, stesso decreto.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

L'intimata associazione contribuente non si è costituita.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 58, 32, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha affermato la tardività della produzione del pvc della SIAE sul quale si basa l'atto impositivo impugnato e di conseguenza, non tenendone conto, ha annullato l'atto impositivo medesimo in quanto non motivato.

La censura è fondata.

Risulta invero asseverato che detto atto "prodromico" all'avviso di accertamento oggetto di lite è stato depositato contestualmente al ricorso in appello dell'agenzia fiscale.

Ciò implica una evidente "falsa applicazione" degli artt. 58- 32, d.lgs. 546/1992, non essendosi in fatto verificata alcuna decadenza/preclusione in sfavore dell'Ente impositore appellante, dovendosi ribadire che «In materia di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza» (Sez. 6 - 5 Ordinanza n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175 - 01)

Con il terzo motivo --ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 42, d.P.R. 600/1973, 7, legge 212/2000, poiché la CTR ha affermato l'invalidità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto motivato per relationem al pvc SIAE, senza però che ne risultasse la prova della consegna o della notifica ad un soggetto legittimato.

La censura è fondata.

Risulta invero che in allegato al ricorso originario sia stata la stessa associazione contribuente ad allegare detto pvc, che dunque doveva considerarsi dalla medesima conosciuto, così risultando rispettata la previsione in tal senso dell'art. 42, secondo comma, ultima parte, d.P.R. 600/1973, come specificamente quella di cui all'art. 7, comma 1, ultima parte, legge 212/2000. E' dunque evidente la "falsa applicazione" di tali disposizioni legislative da parte della CTR lucana.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo ed al terzo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.