Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 novembre 2017, n. 26141

Tributi - Accertamento - Costi per canoni di leasing - Deduzioni - Requisito d’inerenza

 

Ritenuto in fatto

 

L'Agenzia delle Entrate notificava alla società V.F. spa un avviso di accertamento, per l'anno di imposta 2003, relativo a maggiori imposte Irpeg, Iva ed Irap, oltre sanzione ed interessi. L'avviso di accertamento recuperava spese di pubblicità e rappresentanza; recuperava i costi dedotti per il pagamento di canoni relativi ad immobili che la società aveva acquisito in leasing e successivamente locato a terzi, poiché mancanti del requisito della inerenza all'attività svolta, trattandosi di società esercente l'attività di recupero di materiali ferrosi e non l'attività di locazione di immobili.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di V. che lo accoglieva parzialmente con sentenza n.26 del 2008, dichiarando illegittimo il recupero a tassazione delle spese di pubblicità e rappresentanza, mentre confermava l'indeducibilità dei pagamenti dei canoni di leasing di immobili concessi in uso a terzi.

La società proponeva appello chiedendo di dichiarare illegittimo anche il recupero a tassazione dei canoni di leasing e dei costi connessi.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello con sentenza del 28.06.2010 osservando che, trattandosi di immobili strumentali per natura in relazione alla categoria catastale, essi dovevano considerarsi beni strumentali ex lege a norma dell'art. 40 (ora 43) comma 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per quattro motivi.

La società resiste con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Primo motivo: "nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di gravame ex art. 112 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 cod.proc.civ.", nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha esaminato l'eccezione formulata da parte appellata che aveva dedotto l'inammissibilità della domanda introdotta dalla società appellante in ordine alla applicabilità dell'art. 40 comma 2 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, poiché costituente domanda nuova, non ammessa nel giudizio di appello a norma dell'art. 57 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

2. Secondo motivo: "violazione dell'art. 57 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360 n. 4 cod.proc.civ. (subordinata).",

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente trattandosi di censura sostanzialmente unitaria, sono fondati.

L'Agenzia delle Entrate ricorrente ha dedotto, supportando la propria affermazione con la trascrizione degli atti processuali rilevanti (ricorso introduttivo, atto di appello della società, controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate) che, nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di secondo grado, aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello della società nella parte in cui deduceva per la prima volta l'applicabilità dell'art. 40 comma 2 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che stabilisce la natura strumentale dei beni "non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni" anche se dati in locazione, poiché costituente domanda nuova. In effetti, nel ricorso introduttivo la società aveva contrastato il rilievo dell'Ufficio in ordine alla indeducibilità, per difetto del requisito della inerenza, dei costi per canoni di leasing corrisposti ad I.L. spa, eccependo che l'oggetto sociale della società V.F. non era limitato al commercio di materiali ferrosi, come asserito dall'Ufficio, ma comprendeva anche l'attività di locazione immobiliare a terzi, con conseguente sussistenza del requisito della inerenza in riferimento ai costi sostenuti per l'acquisizione in leasing degli immobili successivamente affittati a terzi; nel giudizio di appello ha invece sostenuto la deducibilità dei costi sul diverso assunto (costituente modificazione della causa petendi) che gli immobili in oggetto non costituivano beni acquisiti al fine dell'esercizio della attività di locazione immobiliare, bensì beni strumentali all'attività della impresa VF spa, i quali, non essendo suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni conservavano il carattere di beni strumentali anche se non utilizzati o dati in locazione a norma dell'art. 40 (ora 43) comma 2, secondo periodo del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Ne deriva che, la Commissione tributaria regionale, dando ingresso al nuovo motivo di impugnazione dell'atto impositivo, ha violato l'art. 57 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 che sancisce l'inammissibilità di domande nuove nel giudizio di appello.

Poiché dalla sentenza impugnata risulta che la società, con il proprio atto di appello, oltre ad introdurre una inammissibile domanda nuova, ha anche reiterato le doglianze già svolte nel giudizio di primo grado e non accolte dalla Commissione tributaria provinciale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, fermo restando l'inammissibilità della rilevata domanda nuova. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all'esito del giudizio di rinvio.

3. Terzo motivo: "violazione e falsa applicazione dell'art. 40 (ora 43) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917", nella parte in cui non ha considerato che l'applicazione di tale norma richiede come requisito fondamentale la proprietà dei beni da parte della società commerciale che li deve obbligatoriamente indicare nell'inventario.

4. Quarto motivo:"violazione e falsa applicazione dell'art. 75 comma 5 (ora 109 comma 5) d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in combinato disposto con l'art. 9 comma primo del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 cod.proc.civ.", nella parte in cui ha ritenuto la deducibilità dei canoni di leasing versati alla "I.L. spa" pur in mancanza del requisito della inerenza alla attività istituzionale esercitata dalla società VF.

Il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo e il secondo motivo; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.