Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 08 giugno 2017

Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese

 

Art. 1

Partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali

 

1. Al fine di consentire l'interscambio di dati tra il registro delle imprese italiano e i registri delle imprese unionali nell'ambito del sistema di interconnessione dei registri delle imprese previsto dalla direttiva 2012/17/UE gli uffici del registro delle imprese provvederanno:

a) a dare pubblicità alle succursali, presenti sul territorio italiano, di società aventi sede legale in altri Paesi membri, mediante il sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali («business registers interconnection system», di seguito indicato anche come «BRIS») (art. 1, paragrafo 3, della direttiva 89/666/CEE);

b) all'assegnazione, a ciascuna di tali succursali, di un «identificativo unico», che consenta di identificarle in modo inequivocabile nell'ambito del citato BRIS, e determinato secondo le modalità previste dalla citata direttiva 2012/17/UE (art. 1, paragrafo 4, della direttiva 89/666/CEE);

c) alla ricezione immediata, mediante il BRIS, sulla posizione in cui sono iscritte le succursali di cui alla lettera a), delle informazioni concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di insolvenza o liquidazione di società iscritte nei registri delle imprese di altri Paesi membri, nonché delle informazioni concernenti la cancellazione delle società in ultimo citate. Tale interscambio di informazioni avviene tra i registri delle imprese interessati a titolo gratuito e garantisce che nel caso in cui una società sia stata sciolta o cancellata dal registro, anche le sue succursali siano cancellate nei registri di rispettiva iscrizione, salvo, nel caso dello scioglimento, che sia stata prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa, ai sensi dell'art. 2490, comma 5, del codice civile, secondo modalità tali che non risultano incompatibili con la persistenza di tali succursali (art. 5-bis della direttiva 89/666/CEE);

d) all'interscambio dati, attraverso il BRIS, nel caso di fusione transfrontaliera, in modo che dal registro delle imprese unionale in cui risulta iscritta la società derivante da tale fusione, sia data notizia, ai registri delle imprese in cui risultano iscritte le società che hanno partecipato alla fusione, che la nuova società è divenuta efficace, e che quindi risulta possibile procedere alla cancellazione, nei precedenti registri di iscrizione, delle società confluite nel nuovo soggetto (art. 13 della direttiva 2005/56/CE);

e) all'attribuzione di un «identificativo unico» alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese italiano, che consenta di identificarle in modo inequivocabile nell'ambito del BRIS, determinato secondo le modalità previste dalla ripetuta direttiva 2012/17/UE (art. 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/101/CE);

f) alla messa a disposizione degli atti e delle notizie relative alle società di capitali previsti dall'art. 2 della direttiva 2009/101/CE, iscritti nel registro delle imprese nazionale, attraverso il BRIS, in un formato standard conforme alle previsioni della direttiva 2012/17/UE, e con indicizzazione dei dati ed atti stessi in tutte le lingue dei Paesi membri, per una consultazione in tempo reale dei dati ed atti in parola su tutto il territorio dell'Unione (art. 3-ter della direttiva 2009/101/CE);

g) all'applicazione di diritti di segreteria per il rilascio attraverso il BRIS degli atti e delle indicazioni previsti dal presente decreto stabiliti, modificati e aggiornati con le modalità di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatta salva la gratuità dell'acquisizione, attraverso il BRIS, dei seguenti dati relativi alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale: 1) denominazione della società; 2) sede legale della società; numero di iscrizione nel registro delle imprese (art. 3-quater della direttiva 2009/101/CE);

h) alla condivisione senza indugio, attraverso il BRIS, delle notizie concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza di società di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale, nonché delle notizie concernenti la cancellazione delle medesime società da detto registro. L'interscambio di tali dati con i registri delle imprese unionali in cui sono iscritte succursali delle società interessate avviene a titolo gratuito (art. 3-quinquies della direttiva 2009/101/CE);

i) all'adeguamento del registro delle imprese italiano al fine della sua interoperabilità con gli altri registri delle imprese unionali, all'interno del BRIS, attraverso la piattaforma centrale europea di cui alla direttiva 2012/17/UE (art. 4-bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/101/CE);

l) alla eventuale istituzione di punti di accesso opzionali al BRIS, la cui creazione e la cui modifica va immediatamente notificata alla Commissione (art. 4-bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/101/CE);

m) all'accesso ai dati e agli atti contenuti nel BRIS attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e gli eventuali punti di accesso opzionali richiamati alla lettera l) (art. 4-bis, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE).

 

Art. 2

Entrata in vigore

 

1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 agosto 2017, n. 200.