Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 gennaio 2017, n. 1707

Pubblico impiego - Licenziamento disciplinare - Procedura - Violazione dei termini

 

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza del 5 marzo 2015 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare comunicato a R.O. in data 15 marzo 2011, condannando il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a reintegrarlo nel posto di lavoro, oltre alle pronunce patrimoniali conseguenziali.

La Corte territoriale, premesso che il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente era stato avviato in data 19 febbraio 2002 e poi sospeso a seguito di rinvio a giudizio dello stesso, ha rilevato che, in seguito a comunicazione del 7 giugno 2010 alla pubblica amministrazione della sentenza penale della Cassazione che aveva dichiarato prescritti i reati ascritti all'O., il Ministero aveva provveduto a riattivare il procedimento disciplinare solo in data 18 ottobre 2010; ha considerato pertanto violato il termine perentorio di cui all'art. 55 ter d. Igs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 69 del d. Igs. n. 150 del 2009.

"Nel merito" dell'addebito la Corte territoriale ha comunque osservato "che la sentenza di estinzione del reato per prescrizione è priva di valore extrapenale e il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione" ed ha ritenuto invece che l'amministrazione non avesse fornito "alcun elemento che consentisse al giudice del lavoro una nuova e realmente autonoma ricostruzione dei fatti", limitandosi ad "un mero rinvio alla sentenza penale cassata".

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con quattro motivi. Ha resistito con controricorso R.O., comunicando memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

3. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito.

Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 345 c.p.c. ed all'art. 420 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di rilevare che l'eccezione di applicabilità alla controversia dell'art. 55 ter del d. Igs. n. 165 del 2001 era stata per la prima volta proposta in appello, con conseguente inammissibilità dell'eccezione medesima.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 11 c.c. e degli artt. 2, 55, 55 ter del d. lgs. n. 165 del 2001 nonché degli artt. 24 e 25 del CCNL comparto Ministeri 1995 - 1998, sostenendo che la disciplina del d. Igs. n. 150 del 2009 non può trovare applicazione ai procedimenti disciplinari intrapresi prima della sua entrata in vigore.

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 24 e 25 del CCNL comparto Ministeri 1995 - 1998 per avere la sentenza impugnata comunque ritenuto violato il termine di 120 giorni per l'esaurimento della procedura disciplinare previsto dalla previgente contrattazione collettiva.

Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 342 c.p.c., ai sensi dei numeri 3 e 5 dell'art. 360, co. 1, c.p.c., in relazione "alla presunta mancata valutazione da parte del Ministero del fatto in contestazione", assumendo che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi di gravame.

4. Il ricorso non può essere accolto.

Preliminarmente occorre evidenziare che la sentenza impugnata risulta ancorata, come riportato nello storico della lite, a due distinte rationes decidendi, ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: in base alla prima ragione il licenziamento dell'O. è stato ritenuto illegittimo per violazione dei termini della procedura disciplinare; poi il Collegio ha comunque ritenuto l'insussistenza dell'addebito disciplinare, ritenendo che l'amministrazione non avesse fornito "alcun elemento che consentisse al giudice dei lavoro una nuova e realmente autonoma ricostruzione dei fatti", limitandosi ad "un mero rinvio alla sentenza penale cassata", invece "priva di valore extrapenale".

L'unico motivo che censura la seconda ragione della decisione è appunto il quarto, che può essere esaminato preliminarmente e risulta inammissibile.

Con esso si lamenta che la Corte territoriale, avuto riguardo al motivo di appello dell'O. che come riportato da parte controricorrente - riguardava la "nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento disciplinare", avrebbe dovuto "pronunciarsi nel senso della inammissibilità dell'appello sotto il profilo della specificità dei motivi di gravame", assumendo che "le motivazioni addotte a sostegno del gravame erano assolutamente generiche".

Il motivo è inammissibilmente formulato in violazione dell'art. 366, co. 1, n. 6), c.p.c.., avendo parte ricorrente omesso di indicare specificamente i contenuti dell'atto processuale - nella specie l'appello della controparte - su cui fonda la doglianza di difetto di specificità dei motivi di impugnazione. Omette infatti di riportarne qualsivoglia contenuto, impedendo così, in mancanza della descrizione del fatto processuale, di procedere alla preliminare verifica di ammissibilità del motivo di ricorso mediante accertamento della rilevanza e decisività del vizio denunciato rispetto alla pronuncia impugnata per cassazione.

Né può soccorrere la qualificazione giuridica del vizio lamentato come error in procedendo (pur avendo parte ricorrente erroneamente riferito la censura ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.) in relazione al quale la Corte è anche "giudice del fatto", con la possibilità di accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito.

Invero le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che, nei casi di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità, pur non dovendo limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, "è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)" (Cass. SS. UU. n. 8077 del 2012). L'espressa salvezza da parte del Supremo Collegio della regola di cui al n. 6 dell'art. 366 c.p.c., cui si riconnette un riscontro normativo dell'autosufficienza, preserva il canone anche in caso di erro re s in procedendo. Così è stato argomentato che, pure in tali casi, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 18 del 2015; Cass. n. 18037 del 2014, con la giurisprudenza ivi citata). Precisamente l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio del "fatto processuale", onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale (Cass., n. 19410 del 2015; cfr. Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 6225 del 2005).

Proprio nel caso di censure che riguardino la denunciata genericità dei motivi di appello questa Corte ha ritenuto condizione di ammissibilità del ricorso finanche la trascrizione per esteso del contenuto dell'atto di appello (Cass. n. 12664 del 2012) e comunque l'indicazione dell'impianto specifico dei motivi di appello formulati dalla controparte ed asseritamente affetti da nullità (Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 86 del 2012; Cass. n. 2143 del 2015), senza che sia sufficiente un mero rinvio all'atto di appello (cfr. Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 23420 del 2011).

Quanto alla denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, impropriamente contenuta nello stesso quarto motivo di gravame, la stessa pure si palesa inammissibile, in quanto formulata ben oltre i limiti imposti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 all'interpretazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il mancato accoglimento di detto quarto motivo rende immediatamente inammissibili gli altri, riguardanti l'altra ratio decidendi relativa alla violazione della procedura disciplinare. Invero - sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009) - può altresì ritenersi nel caso di specie che in quanto l'indicata seconda ragione della decisione "resiste" all'impugnazione proposta dal ricorrente Ministero è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata.

5. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con distrazione agli avvocati T. e M. dichiaratisi antistatari.

Occorre dare atto altresì della non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012, per il versamento, da parte del Ministero ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. SS. UU. n. 9938 del 2014; Cass. n. 5955 del 2014; Cass. n. 23514 del 2014).

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, con attribuzione, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.