Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 21 aprile 2017, n. 5

Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci - Art. 73 Reg. (UE) n. 952/2013 - Circolare n. 16/D/2015. Modifiche.

 

Premessa

La circolare n.16/D del 6 novembre 2015 aveva anticipato la circostanza di costituire "un documento di base" in vista dell’applicazione delle disposizioni recate dal Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione, di seguito CDU) che, all’art. 73, stabilisce il seguente principio di semplificazione:

"Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana:

a) gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'articolo 70, paragrafo 2) (valore di transazione); e b) gli importi di cui agli articoli 71 e 72 (elementi da includere/escludere dal valore in dogana)".

Le stesse istruzioni invitavano, poi, a "non sottovalutare" la lettera dell’art. 70, paragrafo 1, laddove, nel definire il valore di transazione come "il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione", aggiunge le parole "eventualmente adeguato", così da consentire la ordinaria valorizzazione delle merci proprio sulla base dell’art. 73 CDU, alle condizioni previste dall’art. 71 del Reg. delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015 (di seguito, RD).

In materia rilevano, altresì, le pertinenti disposizioni recate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (di seguito, RE).

Con la circolare n.8/D del 19.4.2016, a seguito dell’entrata in applicazione del nuovo CDU, sono state fornite disposizioni e istruzioni procedurali anche per quanto riguarda il valore in dogana delle merci (cfr., cap. B3).

Alla luce delle nuove disposizioni unionali si rende, pertanto, necessario adeguare le istruzioni procedimentali di cui alla citata circolare 16/D/2015 con riferimento ai seguenti profili:

1. requisiti oggettivi per la semplificazione del valore in dogana (art. 71, paragrafo 1, RD).

2. requisiti soggettivi per la semplificazione del valore in dogana (art. 71, paragrafo 2, RD).

3. definizione del "prezzo pagato o da pagare", oggi eventualmente adeguato ex art. 71 RD.

4. definizione del "valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione" (art. 128 RE).

5. portata dell’onere probatorio alla luce dei principi dell’art. 140 RE.

6. procedimento autorizzativo.

 

1. Requisiti oggettivi per la semplificazione del valore in dogana (art. 71, paragrafo 1, RD).

1.1 Art. 166 CDU "costo amministrativo sproporzionato"

Nell’ambito delle semplificazioni accordate dal legislatore euro-unitario, sia il vecchio codice doganale comunitario [Reg. (CEE) n. 2913/1992, art.76, lett. a), di seguito CDC] che le relative disposizioni di applicazione [Reg. (CEE) n. 2454/1993 e successive modifiche, artt. 254 e ss., di seguito DAC] contemplavano la "dichiarazione incompleta" quale procedura che consentiva all’operatore economico di presentare il DAU (Documento Amministrativo Unico) con dati ridotti o privo di alcuni documenti la cui presentazione era di regola necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinavano il regime doganale per il quale le merci venivano dichiarate.

Tale possibilità è oggi trasfusa nell’art. 166 del CDU (NOTA 1), relativo alla dichiarazione semplificata, alle condizioni previste dagli artt. 145 e segg. RD e artt. 223/225 RE.

In caso, quindi, di regolare ricorso alla dichiarazione semplificata e previa autorizzazione del Direttore dell’Ufficio delle dogane competente (NOTA 2) a fronte della prestazione di idonea garanzia (NOTA 3), è possibile sospendere temporaneamente l’accertamento per rimandarlo ad un momento successivo, stabilito nell’autorizzazione per l’integrazione degli elementi mancanti.

In materia di valore, in particolare, la previsione dei limiti temporali concessi per regolarizzare la dichiarazione incompleta è ora ricompressa nella previsione generale sulle procedure semplificate di cui all’art. 147 RD, ai sensi del quale (paragrafo 3) "... se il documento di accompagnamento riguarda il valore in dogana, l’autorità doganale può, in circostanze debitamente giustificate, fissare un termine più lungo di quello previsto dai paragrafi 1 o 2 (10 gg, eventualmente estensibile), tenendo conto del termine di prescrizione (NOTA 4) ex art. 103 CDU (rimasto invariato a tre anni)".

Come rappresentato nella circolare n. 16/D del 2015, tale procedura poteva allora e può tuttora risultare dispendiosa sia per la parte privata che per quella pubblica, atteso che, oltre alla fase istruttoria preventiva per il rilascio dell’autorizzazione ed alla necessità della prestazione della garanzia, essa impegna entrambe le parti a tenere "aperta" ogni singola dichiarazione doganale proprio nella determinazione dell’imponibile.

In alternativa all’indicazione di un valore provvisorio sulla dichiarazione incompleta, solo per il regime dell’importazione, in analogia a quanto riportato nella circolare 16/D del 2015 con riferimento al previgente art.156 bis DAC, è utilizzabile in presenza delle ben precisate condizioni oggettive e soggettive stabilite dall’art. 71 RD, lo strumento di cui all’art. 73 CDU attraverso il quale, sul presupposto del riconoscimento dell’"arm’s length principle" e dell’analisi di comparabilità ad esso sottesa, è possibile operare una forfettizzazione non più solo di alcuni elementi del valore in dogana da aggiungere/defalcare al/dal prezzo pagato o da pagare di cui agli artt. 71 e 72 del CDU, bensì anche dell’intero pagamento dovuto al venditore o, tramite terzi, "a beneficio del venditore", ex art. 70 del CDU.

Il legislatore europeo, quindi, elevando con l’art. 73 del codice la semplificazione a norma primaria e non più delegata, ha così voluto espressamente ammettere la predeterminazione "sulla base di criteri specifici", non più solo degli aggiustamenti in dogana (come nel previgente art. 156 bis DAC), ma dell’intero valore transazionale come principale criterio di determinazione dell’imponibile doganale.

La procedura della dichiarazione incompleta rimane, invece, strumento utilizzabile per gli aggiustamenti all’esportazione, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del plafond IVA da parte degli esportatori abituali.

 

1.2 Valore in dogana determinabile su autorizzazione non significativamente differente da quello determinato in assenza di autorizzazione.

Il bilanciamento tra l’esigenza di semplificazione e quella di garantire la sostanziale coerenza del valore determinato, ai sensi dell’art. 73 CDU, con quello determinabile in via ordinaria è assicurato dalla ulteriore condizione prevista alla lettera b) dell’art. 71 RD.

Il principio di indifferenza tra valore preventivamente determinabile e successivamente determinato, ancorché diversamente esposto, è, peraltro, in vigore fin dalle origini dell’accordo OMC sull’applicazione dell’art.VII del GATT (1979): rimandando alla circolare 16/D/2015, laddove si sofferma sul "vecchio" allegato 23 alle DAC, è qui opportuno limitarsi a segnalare che le note ivi contenute, con riguardo all’interpretazione dell’esame delle circostanze della vendita oggetto di valorizzazione in dogana anche in presenza di legami con influenza sul prezzo, sono oggi elevate a norma operativa dall’art. 134, paragrafo 2, RE rubricato "operazioni tra soggetti collegati", laddove dispone che "Tuttavia", - cioè prescindendo dall’esame delle circostanze della vendita di cui al precedente paragrafo 1 dello stesso articolo 134 - "le merci sono valutate ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice" - e quindi il valore di transazione come base primaria del valore in dogana è ammesso - "se il dichiarante dimostra che il valore di transazione dichiarato è estremamente vicino a uno dei seguenti valori assunti come criteri, determinati allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento": a) valore transazionale di merci identiche o similari; b) valore deduttivo o c) valore calcolato, di cui, rispettivamente, all’art.74, paragrafo 2, lettere a) e b), c) o d) CDU (cd. value tests).

Tale norma, evolutasi da nota di commento dell’accordo internazionale fondamentale (1979) ad allegato alle disposizioni di applicazione del codice comunitario (1994) e, infine, a norma di esecuzione del nuovo codice dell’Unione (2015), a ben vedere non fa altro che confermare il principio del cd. arm’s length come condizione dell’ammissibilità della rilevanza in dogana del prezzo di trasferimento infragruppo o di qualsiasi altro prezzo influenzato dai legami tra parti collegate: si rinvia, per altri risvolti pratici, ai successivi paragrafi 2 e 4.

 

2. Requisiti soggettivi per la semplificazione del valore in dogana (art. 71, paragrafo 2, RD).

La circolare n. 16/D/2015 richiamava l’importanza dello strumento della forfettizzazione preventiva ex art. 156 bis DAC (cfr., par. 6) anticipando che le nuove norme integrative del CDU prevedono, tra i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione di cui al predetto art. 73, "anche alcuni dei criteri generalmente previsti per il rilascio dello status di AEO" e osservando, tra l’altro, che "tale collegamento sicuramente enfatizza gli aspetti legati alla compliance dell’operatore economico nel quadro di un rapporto collaborativo con l’amministrazione doganale".

Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 73 CDU è, infatti, ora subordinato ai sensi dell’art. 71, paragrafo 2, RD al rispetto da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) conformità al disposto dell’art. 39, lett. a), CDU (condizione meglio declinata nell’art. 24 RE). In particolare si fa presente che, sia nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica che nel caso in cui sia una persona giuridica, la condizione deve considerarsi soddisfatta se nessuno dei soggetti di seguito elencati ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non ha avuto precedenti per reati gravi in relazione alla propria attività economica (NOTA 5): il richiedente, la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione e/o l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente;

b) utilizzo di un sistema contabile compatibile con i principi contabili accettati nello Stato Membro ove è tenuta la contabilità che faciliti i controlli doganali mediante audit. Il sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una traccia di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo (condizione identica a quella prevista per gli AEO ex art. 25, paragrafo 1, lett. a) RE);

c) organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo ed alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci ed utilizzo di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o irregolari (condizione identica a quella prevista per gli AEO ex art.25, paragrafo 1, lett. f), RE).

Considerando che i requisiti prescritti dall’art. 71 RD come condizione per il rilascio dell’autorizzazione in argomento coincidono nella sostanza con molti dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per il rilascio dell'autorizzazione AEO, possono essere di ausilio anche nel procedimento autorizzativo ex art. 73 CDU gli orientamenti emanati dalla Commissione europea con il documento di carattere esplicativo prot. TAXUD/B2/047/2011, rivisto da ultimo l’11 marzo 2016 (disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel link appositamente dedicato all’AEO - Orientamenti AEO - comunicazione del 16.01.2017, nonché le altre istruzioni in materia di AEO emanate dalla scrivente (NOTA 6)).

 

3. Definizione del "prezzo pagato o da pagare" oggi eventualmente adeguato ex art. 71 RD.

Nel rinnovato contesto del codice unionale la valorizzazione della merce in dogana deve necessariamente ricomprendere "tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate." In tal senso un principio cardine del valore in dogana che nel codice comunitario del 1992 era relegato al ruolo di "aggiustamento" da addizionare al valore (artt. 32 e ss. CDC) è oggi in forza degli artt. 73, lett. a) e 70, paragrafo 2, CDU elemento essenziale della "base primaria per il valore in dogana delle merci" (art. 70, paragrafo 1, CDU). Risultano così modificati anche i precedenti vincoli amministrativi per il calcolo sia da parte privata che pubblica, ad esempio, dei canoni e dei diritti di licenza (cfr. linee guida sul valore in dogana allegate alla nota 69073RU del 17 giugno 2016, pubblicata nella sez. CDU del sito dell’Agenzia) o delle spese di trasporto (che continuano ad addizionarsi anche in ipotesi di gratuità delle stesse, cfr. art. 138, paragrafo 3, RE), per cui oggi possono essere "tutti i pagamenti effettuati come condizione della vendita" più facilmente oggetto di semplificazione preventiva, qualora superino i cd. value tests di congruità cui si è già accennato nella circolare n. 16/D/2015 (p. 6), ancorché con riferimento al transfer price. Questi tests di valorizzazione, ai fini del giudizio preventivo di conformità al principio dell’arm’s length (o giudizio preventivo di piena concorrenzialità di mercato), giova rimembrarlo, differiscono in ogni singola fattispecie e, rientrando nella cd. case law approach, non possono di norma prescindere dal cd. "legalmente pregresso in dogana", cioè da quanto è stato in condizioni di concorrenzialità e in assenza di contenzioso volontariamente e legittimamente corrisposto negli esercizi fiscali precedenti, a titolo di "prezzo effettivamente pagato o da pagare".

 

4. Definizione del "valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione" (art. 128 RE).

I cd. value tests richiamati ai fini dell’ammissibilità del metodo primario di determinazione del valore ex art.70, paragrafo 1, CDU e art. 134 RE, riportano al concetto di "persone legate" già definito dall’art. 15, comma 4, dell’Accordo sul Valore in Dogana OMC e ripreso dall’art. 143 DAC, che è oggi trasfuso nell’art. 127 RE.

Quello che il vecchio Allegato 23 alle DAC definiva come legame "se una persona è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento nei confronti di un’altra" è oggi tradotto nella clausola di chiusura sul solo concetto di controllo di cui alle lett. e), f) e g) del primo paragrafo del cit. art. 127, contenuta nel successivo paragrafo 3, ai sensi della quale molto genericamente "si ritiene che una parte controlli l’altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda." Il concetto non cambia rispetto al passato, considerando che l’endiadi formata dalle parole "costrizione" e "orientamento" è ora semplicemente rimodulata nella locuzione "imporre orientamenti". Vale quanto già riportato in proposito dalla circolare 16/D/2015 per cui: "E’ di tutta evidenza che le multinazionali che "consolidano" diverse linee imprenditoriali per finalità fiscali e richiedono in dogana il riconoscimento del loro "prezzo interno", ancorché non influenzato e in linea con ciò che la dogana ricostruirebbe in applicazione del principio dell’arm’s length, devono preventivamente dimostrare in quale misura gli aggiustamenti e le rettifiche derivanti dagli accordi di transfer pricing si riferiscono effettivamente alle merci importate."

L’attenzione al prezzo pagato o da pagare tra soggetti collegati è nel nuovo CDU molto più generale e non più relegata all’ipotesi tanto eccezionale, quanto residuale, del "prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita" (cd. first sale) di cui all’art. 147 DAC.

Nel quarto di secolo passato tra la genesi del mercato unico e l’Unione europea seguita al più recente trattato di Lisbona non può non essere tenuto in considerazione lo scenario odierno caratterizzato dall’esplosione del commercio elettronico che semplifica tempi e luoghi degli scambi commerciali, concentrando per le economie di scala questi ultimi in un relativamente ridotto numero di hubs di spedizione e di distribuzione. Il nuovo art. 128 RE delinea questo scenario in due semplici alternative (NOTA 7): il primo paragrafo, coincidente nella sostanza anche nella passata "first sale", prende in considerazione il valore di transazione de: "la vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte nel territorio doganale dell’Unione", mentre il secondo abilita il valore di transazione delle "...merci...vendute...mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall’uso finale (destinazioni particolari/regimi speciali d’importazione) o dal perfezionamento passivo,...".

Nel primo caso, si valorizzano in dogana le merci che ancora non sono arrivate nel territorio UE, o, se arrivate, sono ancora da presentare in dogana, mentre, nel secondo caso, la filiale controllata responsabile della valorizzazione in dogana dovrà essere quella responsabile della materiale distribuzione sul singolo mercato della UE e, quindi, dell’effettiva immissione in consumo. Non potendo verosimilmente disgiungere lo scenario prefigurato dal legislatore del 2013-2015 dal regime dei depositi doganali, per i quali si rinvia integralmente alla circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, sez. F3, p.85, si tratta nel primo paragrafo di fermare il calcolo del valore al momento precedente anche all’eventuale introduzione in deposito (in quanto comunque anteriore all’introduzione nel territorio) e, in un’ipotetica catena di controllo di un gruppo societario multinazionale, la fattura di accompagnamento da prendere in considerazione dovrà essere necessariamente quella rilasciata dal fornitore/speditore extra UE alla filiale/controllata importatrice. Invece, nel secondo paragrafo, il calcolo del valore/base imponibile si sposta fino al momento della materiale estrazione dal deposito, presentando come fattura di accompagnamento quella avvenuta in regime sospensivo e, quindi, seppur all’interno del territorio doganale UE, della vendita allo stato estero immediatamente precedente l’estrazione con contestuale immissione in libera pratica e/o immissione in consumo.

Va da sé che, in mancanza di vendita, non sussiste il presupposto per l’applicazione del metodo transazionale primario di determinazione del valore in dogana e si dovrà procedere all’applicazione dei metodi secondari (ivi compresi quelli transazionali delle merci identiche e similari) di cui all’art. 74 CDU (NOTA 8) (v. anche art. 140 RE).

 

5. Portata dell’onere probatorio alla luce dei principi dell’art. 140 RE.

La circolare 16/D/2015 ricordava anche che per le dichiarazioni di valore >10.000 € ai sensi dell’art. 178, paragrafo 4, DAC, la parte privata aveva l’onere di fornire la documentazione a supporto di ogni singola dichiarazione complementare sul valore in dogana - DV1 - ai fini di garantire, tra l’altro, la "veridicità e completezza degli elementi indicati nella dichiarazione", aggiungendo il richiamo al "ribaltamento negoziale dell’onere probatorio" contenuto nell’art. 181 bis DAC "qualora emerga un ragionevole dubbio sull’influenza che il legame tra le parti abbia prodotto sul valore di transazione dichiarato".

Pur non essendo stato riproposto tale obbligo dalla nuova codificazione euro-unitaria nello scenario delle dichiarazioni elettroniche auspicabilmente unificate nel continente europeo ("potenziamento dei sistemi nazionali d’importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE"), come precisato anche nella circolare 8/D/2016 (cfr., par B3), l’art. 6 del regolamento delegato (UE) sul regime transitorio n. 341/2016 (RDT) continua ad ammettere (all. 8) una "dichiarazione delle indicazioni relative al valore in dogana", con la differenza rispetto alla previgente codificazione che il valore soglia non è più di soli 10.000 €, bensì di 20.000 € (art. 6, paragrafo 5, lett. a), RDT) salvando sostanzialmente le stesse cause di esclusione precedentemente previste dall’art. 179 DAC.

Giova nel presente contesto sottolineare che il successivo paragrafo 6 del medesimo articolo 6 RDT prevede espressamente che "nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, le autorità doganali possono esonerare dall’obbligo continuativo di comunicare le indicazioni di cui al paragrafo 1". E’, infatti, evidente che, ad esempio in caso di semplificazione della valorizzazione in dogana ex art. 73 CDU fondata proprio su uno studio degli stessi flussi commerciali tra medesimi soggetti, tali "indicazioni relative al valore in dogana" sono già più compiutamente e analiticamente fornite alla dogana in un tempo antecedente le operazioni stesse e si rivelano superflue al momento dell’immissione in libera pratica.

Il procedimento di ribaltamento dell’onere probatorio in capo alla parte privata di cui al previgente cit. art. 181 bis in caso di persistente dubbio sul valore in dogana è, tuttavia, notevolmente semplificato dalla nuova codificazione applicabile dal 1° maggio 2016.

Infatti, dopo aver legittimato al primo paragrafo l’esistenza dei "fondati dubbi" in capo alle autorità doganali e la correlativa facoltà di richiedere ai dichiaranti di "fornire informazioni supplementari", l’art. 140 RE prevede al secondo paragrafo semplicemente che "se i dubbi non sono dissipati, le autorità doganali possono decidere che il valore delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, paragrafo 1 del codice - base primaria - " e deve essere determinato attraverso i "metodi secondari di determinazione del valore in dogana", che l’art. 74 CDU chiama in causa "nell’ordine" gerarchico ivi contenuto proprio "quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70" (cfr. paragrafo 1, art. cit.).

La riproposizione, nell’art. 140 RE, delle disposizioni sostanziali recate dal previgente art. 181-bis DAC (NOTA 9) consente di considerare applicabili, anche nel contesto della nuova disciplina codicistica unionale, le norme nazionali previste dall’art.35, comma 35, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, in materia di esercizio dei poteri di accertamento volti alla prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale così come i principi stabiliti, in subiecta materia, dalla Corte di Giustizia della UE nella recente sentenza del 16 giugno 2016, resa nella causa C-291/15.

 

6. Procedimento autorizzativo

Tenuto conto del mutato quadro giuridico di riferimento rispetto a quello in base al quale era stata emanata la circolare n. 16/D/2015, si allegano alla presente il nuovo modello di domanda di autorizzazione e le relative istruzioni per la compilazione, che formano parte integrante della presente circolare (all.ti n. 1 e 2).

Per la decisione si applicano i termini stabiliti dall’art. 22 CDU (120 giorni dalla data di accettazione della domanda) e le altre norme generali previste, in materia di decisioni adottate su richiesta, dagli artt. 11 e segg. RD e artt. 12 e segg. RE.

L’organo che adotta il provvedimento è il Direttore centrale legislazione e procedure doganali; l’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio applicazione dei tributi doganali della medesima Direzione, cui le istanze - accompagnate dal corredo documentale elencato nel relativo citato modello - dovranno pervenire obbligatoriamente per il tramite dell’Ufficio delle dogane competente, da individuarsi sulla scorta dei criteri stabiliti dall’art. 22 CDU (NOTA 10) o, qualora non sia possibile, ricorrendo alla deroga stabilita dall’art. 12 RD (Ufficio delle dogane nel cui ambito territoriale si colloca il luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all’Autorità doganale di prendere una decisione). L’Ufficio delle dogane territorialmente competente, una volta ricevuta la domanda, effettua la valutazione della completezza [es: istanza debitamente firmata in tutte le caselle ove ciò è richiesto (in calce all’istanza e nel corpo delle caselle 11, 16 e 17) e presenza di tutti gli allegati] e dell’accettabilità della richiesta secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 RD, accertando in particolare la corrispondenza e pertinenza dei documenti allegati e degli oneri documentali (es: copie dei documenti d’identità, corretta esecuzione delle copie della documentazione di supporto, presenza o meno della traduzione, corrispondenza con quanto indicato nel modello della domanda, completezza e leggibilità dei fogli di calcolo, con particolare corrispondenza alle singole voci da addizionare/sottrarre).

Nel caso in cui la domanda non contenga tutti gli elementi elencati nei pp. da 1 a 18 dell’allegato 1), ivi compresa la pertinente documentazione, oppure, ad esempio, citi documenti non allegati o risulti altrimenti incompleta, l’Ufficio delle dogane deve chiedere al richiedente di integrare le informazioni/dati/documenti mancanti entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale la domanda si intende non accettata.

Al termine di tale prima istruzione formale, il competente Ufficio delle dogane provvede ad inoltrare al richiedente la formale comunicazione di:

- accettazione della domanda, entro trenta giorni dal relativo ricevimento, indicando la data dalla quale iniziano a decorrere i termini istruttori per adottare la decisione;

- non accettazione della domanda se:

- è inutilmente decorso il termine (non superiore a trenta giorni) indicato dall’Ufficio delle dogane per l’integrazione della domanda;

- non sussistono le situazioni indicate dall’art. 11 RD, da comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Nella successiva fase istruttoria, volta all’esame sostanziale dell’istanza, l’Ufficio delle dogane procede ad acquisire al relativo fascicolo la seguente documentazione e ad effettuare le seguenti verifiche:

- Documentazione:

a) certificati relativi ai carichi pendenti e al casellario giudiziale presso le competenti procure della Repubblica, avendo cura di utilizzare l’apposita modulistica scaricabile dal sito del Ministero della Giustizia (NOTA 11).

- Verifiche:

b) assenza/presenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale in capo ai soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 39, lett. a), CDU (NOTA 12), così come richiesto dall’art. 71, paragrafo 2, lett. a), RD;

c) tipologia di sistema contabile adottato e sua conformità ai criteri richiamati dall’art. 71, paragrafo 2, lett. b), RD;

d) tipologia e struttura dell’organizzazione amministrativa del richiedente e sua conformità ai criteri previsti dall’art. 71, paragrafo 2, lett. c), RD.

e) verifica dei documenti posti a corredo dell’istanza relativamente a: valori oggetto di forfettizzazione riferiti all’ultimo triennio delle dichiarazioni doganali (NOTA 13), listini prezzi ai fini dell’applicazione, ancorché in maniera flessibile, di un eventuale metodo deduttivo di valorizzazione in dogana (NOTA 14), altra documentazione allegata.

Le sopra descritte attività si devono concludere entro 80 giorni di calendario dalla data di accettazione della domanda. All’esito dell’istruttoria condotta, il competente Ufficio delle dogane redige una dettagliata relazione finale che dia conto degli elementi descritti nei punti da a) a e) che precedono, da trasmettere, entro il suddetto termine, al centrale Ufficio per l’applicazione dei tributi doganali e, per conoscenza, alla sovraordinata Direzione territoriale.

Si evidenzia che il termine di 80 giorni previsto per questa prima fase istruttoria di competenza territoriale costituisce termine massimo a disposizione per gli Uffici delle dogane che dovranno tenere debitamente conto dell’eventuale possesso, da parte del richiedente, dello status di AEO.

Va da sé, infatti, come più volte evidenziato, che se il soggetto interessato è già certificato/autorizzato AEO, l’istruttoria deputata all’Ufficio delle dogane è senz’altro semplificata e più breve, dovendosi tenere conto delle evidenze già acquisite in fase di autorizzazione/monitoraggio dell’AEO che possano considerarsi effettive e valide anche al momento dello svolgimento delle attività endo-procedimentali in esame, in modo da utilizzarle senza ulteriori aggravi.

Una volta pervenuto il fascicolo istruttorio al menzionato Ufficio centrale, questo provvederà alle analisi e valutazioni di competenza per l’adozione del provvedimento.

Avverso il provvedimento del Direttore centrale legislazione e procedure doganali è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

 

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Note:

1) si rinvia alle precisazioni recate dalla Circ. 8/D del 19 aprile 2016, par. E.2.2.

2) in base ai criteri stabiliti dall’art. 22 CDU o, in deroga, dall’art. 12 RD.

3) nella tipologia della garanzia globale per obbligazioni sorte.

4) Da considerarsi termine di natura decadenziale (cfr. Circ. 8/D/2016 par. C 3.3.).

5) si rinvia alle istruzioni ed ai chiarimenti forniti nel tempo in materia di AEO.

6) Cfr., circ. n.8/D del 19 aprile 2016, paragrafo A 7.2 e le altre istruzioni fornite nel tempo.

7) Nelle linee guida della C.E. del 28 aprile 2016, diffuse da questa Direzione con nota prot. 69073 del 17.6.2016, la DG TAXUD conclude che: "Più in generale, il valore in dogana dovrebbe essere determinato sulla base del valore di transazione di una vendita che si realizzi in/da un deposito doganale nell’ambito del territorio dell’UE soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

- Quando non si realizza vendita per l’esportazione ai sensi dell’Articolo 128(1) del CDU/ atti di esecuzione;

- Quando nel deposito doganale si realizza una cessione che non sia vendita nazionale; e

- Quando la vendita effettuata nel deposito doganale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 70(3) del CDU.

8) Per esempio, concludono le linee guida della Commissione europea già citate alla precedente nota, "non è possibile considerare vendita la transazione in cui la merce è importata in conto consegna, o quando la merce è importata da filiali della stessa società che non siano soggetti giuridici distinti, e quando la merce è importata con un contratto di noleggio o leasing (anche se il contratto contempla un’opzione per l’acquisto di merce)".

9) Per quanto riguarda i profili procedurali, pur non facendo menzione l’art 140 RE dell’obbligo a carico della dogana di informare la persona interessata dei motivi sottesi ai dubbi fondati per consentire l’esercizio anticipato della difesa, si ritiene che il c.d. "diritto ad essere ascoltati", ora disciplinato in modo espresso e trasversale dagli artt. 22, paragrafo 6, e 29 CDU (cfr. circ. n.8/D del 2016, par. A 6.1), in quanto principio generale della UE debba essere applicato anche nel caso in esame, fatte salve - in particolare - le deroghe previste dal paragrafo 6, lett. e), del menzionato art. 22 e dall’incipit dell’art. 29 CDU.

10) Art. 22, par.1, comma 2, CDU: "Salvo che sia altrimenti disposto, l’autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione".

11) Per quanto riguarda l’acquisizione delle comunicazioni antimafia, gli UD si avvarranno della banca dati nazionale BDNA unica mediante accesso al sistema Siceant di cui generalmente si avvalgono in relazione al procedimento di autorizzazione AEO.

12) In analogia alle modalità operative adottate con riferimento al procedimento di autorizzazione AEO.

13) Si può prescindere dalla triennalità nel caso di imprese multinazionali di notoria solvibilità, già titolari di AEO, con un minimo di un anno di operazioni registrate presso le dogane nazionali.

14) La Commissione europea ha già più volte preso in considerazione, ancorché solo in documenti di lavoro interno ad uso puramente interpretativo, le nuove realtà economiche del commercio elettronico nelle quali, non esistendo fattura di vendita se non al singolo acquirente al dettaglio, non possono essere applicati in dogana né il metodo primario di determinazione del valore transazionale, né i due metodi secondari di determinazione dei valori di merci identiche o similari, bensì il solo metodo deduttivo flessibile di determinazione del valore partendo dalla maggiore quantità rivenduta sul mercato interno, ovvero dai prezzi esposti ai clienti finali direttamente sui siti web.

 

Allegato 1

 

All’Agenzia delle dogane e dei monopoli Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio Applicazione dei tributi doganali Via M. Carucci, 71  00143 ROMA

Per il tramite dell’Ufficio delle Dogane di

 

Domanda di autorizzazione alla determinazione semplificata degli importi facenti parte del valore

Art.73 del Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU) e art. 71 del Reg. delegato (UE) 2446/2015 (RD)

Nota: per compilare il formulario seguire le istruzioni di cui all’all. 2

Richiedente
P.I. + codice EORI
Status AEO + altre decisioni/autorizzazioni doganali
Descrizione dei prodotti cui si applica l’autorizzazione  + Codice NC
Gruppo societario + schema riepilogativo/rappresentazione grafica dei flussi
Oggetto dell’autorizzazione:

tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati dal compratore nei confronti del venditore o a una terza parte a beneficio del venditore come condizione della vendita delle merci importate - art.70, par.2 CDU

SI            NO

B) aggiustamenti da pre-determinare:

da addizionare - art.71 CDU                                      SI            NO

da dedurre  - art.72 CDU                                           SI            NO

formula di calcolo

INCOTERMS

valuta

Dichiarazione semplificata sul valore di cui agli artt. 166 e ss. del CDU.
Contratti "intercompany"

Numero complessivo di contratti allegati:

in lingua italiana n.

in lingua originale con traduzione in italiano n.

Altri contratti - fornitori

Numero complessivo di contratti allegati:

in lingua italiana n.

non tradotti in italiano n.

 Modifica dell’assetto societario del gruppo
Decisioni sull’applicazione della normativa doganale

                                                                                                                  Firma

12) Eventuale modifica su parere della DG TAXUD della Commissione europea

Accetto      

Non accetto (motivare)

 Durata dell’autorizzazione
Master file / Documentazione nazionale

Numero complessivo di documenti allegati:

in lingua italiana n.

in lingua inglese n.

Informazioni/documentazione attestante le condizioni di cui all’art. 71, paragrafo 2, lett. b) e c), RD
Veridicità e completezza dei dati delle informazioni fornite

                                                                                                                                    Firma

Consenso espresso alla trasmissione degli atti alla Commissione europea-DG TAXUD

                                                                                                                                    Firma

Firma del richiedente/delegato

data della richiesta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/la sottoscritto/a _______________________ _____________________, in qualità di funzionario addetto, ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., attesta che l’istanza è stata sottoscritta dal summenzionato/a in sua presenza, previo accertamento dell’identità personale risultante dall’esibizione del documento.

_________________, ________________

(luogo)                              (data)                       Il funzionario addetto __________

Riservato all’amministrazione

DATA DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

(Art. 22 Reg. U.E. 952/2013)

Allegato 2

 

Istruzioni per la compilazione della domanda di autorizzazione alla determinazione semplificata degli importi facenti parte del valore

(Art. 73 Reg. (UE) n. 952/2013 e art. 71 Reg. (UE) n.2446/2015).

 

Casella 1 - Richiedente

Indicare la ragione sociale, la sede legale ed i recapiti: numero di telefono/fax, indirizzo di posta elettronica/pec del richiedente (holding o sub-holding appartenente ad un Gruppo multinazionale, impresa controllata, stabile organizzazione).

Il richiedente (la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione e/o l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente) può delegare, per la presentazione dell’istanza, un soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza (es.: doganalista, studio legale). In caso di delega alla presentazione dell’istanza, la relativa procura deve comparire in calce all’istanza unitamente ai dati di cui sopra, riferiti al delegato.

Il richiedente deve essere fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

 

Casella 2 - P.I. + codice EORI

Indicare il numero di partita IVA e il codice EORI del richiedente. Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal delegato, indicare anche il numero di partita IVA del rappresentante.

 

Casella 3- Status AEO + altre decisioni/autorizzazioni doganali

Indicare se il richiedente beneficia dello status di operatore economico autorizzato, indicandone la tipologia (AEOC-AEOS) e gli estremi identificativi (certificato/autorizzazione n...., rilasciato da....) e/o di altre eventuali decisioni/autorizzazioni doganali (es.: IVO/ITV, regimi speciali, ecc.).

 

Casella 4 - Descrizione dei prodotti cui si applica l’autorizzazione + Codice NC

Descrivere i prodotti ai quali si chiede di applicare l’autorizzazione doganale ex art. 73 Reg. (UE) n. 952/2013 ed il relativo codice tariffario, almeno a livello di NC.

I prodotti possono essere raggruppati in modo omogeneo per settore merceologico e/o per flusso di approvvigionamento.

In proposito, si evidenzia che non è possibile procedere alla "forfettizzazione" degli articoli dai flussi commerciali e dai valori aggiunti più disparati. Soprattutto per quanto riguarda i diritti ed i canoni di licenza, ove ogni accordo è redatto secondo clausole e condizioni di riversamento diverse, il principio minimo di trasparenza impone che si proceda alla presentazione di un’istanza separata per almeno ogni diverso accordo di licenza da valorizzare.

 

Casella 5 - Gruppo societario + schema riepilogativo/rappresentazione grafica dei flussi

Descrivere il Gruppo societario e i rapporti societari tra le imprese consociate. Indicare le strategie generali del Gruppo e lo schema riepilogativo/rappresentazione grafica dei flussi di operazioni, corredate dalla descrizione delle modalità e dei flussi di fatturazione delle operazioni e dei relativi importi, nonché della logica economico-giuridica che ha indotto a strutturare la dinamica dei flussi come rappresentata (policy di TP).

 

Casella 6 - Oggetto dell’autorizzazione

Specificare, ai sensi dell’art. 73 del CDU, l’oggetto dell’istanza di autorizzazione ovvero gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'articolo 70, paragrafo 2) (valore di transazione - A), nonché gli importi di cui agli articoli 71 e 72 (elementi da includere/escludere dal valore in dogana- B) ai fini della determinazione semplificata sulla base di criteri specifici quando i suddetti valori non siano quantificabili al momento in cui sorge l’obbligazione doganale, ovvero non siano distinti dal prezzo pagato o da pagare al momento in cui sorge l’obbligazione doganale.

In particolare, per quanto riguarda gli aggiustamenti da pre-determinare, specificare gli elementi:

 

a) DA ADDIZIONARE ex art. 71 CDU

- commissioni e spese di mediazione (escluse le commissioni di acquisto);

- costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;

- costo dell’imballaggio comprendente sia la manodopera che i materiali;

- valore, attribuito alle condizioni di cui all’art. 71 lett. b) CDU, delle materie, componenti, parti ed elementi similari incorporati nelle merci importate o

- degli utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate o

- delle materie consumate durante la produzione delle merci importate ovvero

- dei lavori di ingegneria, di studio, d’arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un Paese terzo e necessari per produrre le merci importate (c.d. apporti );

- corrispettivi e diritti di licenza (relativi a royalties, brevetti, know how) quali condizioni di vendita delle merci da valutare;

- valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione od utilizzazione delle merci importate spettante direttamente od indirettamente al venditore;

- spese di trasporto delle merci importate fino al luogo di introduzione nella UE;

- spese di assicurazione delle merci importate fino al luogo di introduzione nella UE;

- spese di carico e movimentazione, connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo di introduzione nella UE.

 

b) DA DEDURRE ex art. 72 CDU

- spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo di introduzione nel territorio doganale dell’Unione;

- spese relative a lavori di costruzione, d’installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l’importazione sule merci importate (ad es.: impianti, macchinari o materiale industriale);

- interessi conseguenti ad accordo di finanziamento concluso dal compratore alle condizioni di cui all’art. 72 lett. c) CDU;

- spese relative al diritto di riproduzione nella UE delle merci importate;

- commissioni di acquisto;

- dazi all’importazione e gli altri oneri da pagare nell’Unione a motivo dell’importazione o della vendita delle merci.

 

c), d), e) Formula di calcolo/incoterms/valuta

I dati oggetto di forfettizzazione, siano essi elementi da aggiungere, da sottrarre o il valore stesso, devono essere fiscalmente riscontrabili e/o riferiti a bollette doganali relative all’ultimo triennio o annualità, in caso di soggetto AEO. E’ necessario esplicitare i dati oggetto di valutazione possibilmente su un foglio di calcolo excel e comprensivi di tutti i dettagli. Indicare, quindi, la formula di calcolo attraverso la quale gli elementi sopra elencati vengono quantificati, nonché l’INCOTERMS con cui si ha intenzione di dichiarare le merci (es.: CIF, FOB, EXW, etc...) e la valuta in cui il prezzo dei beni è espresso.

N.B. i valori da prendere a riferimento per il calcolo dell’obbligazione doganale, potendo non essere perfettamente omogenei per circostanze di acquisto e/o movimentazione e, soprattutto, per le concessioni in uso delle licenze, richiedono il calcolo di una media ponderata sul bene o i beni maggiormente rappresentativo/i della cifra d’affari doganale dell’istante, e non, pertanto, di una media semplicemente aritmetica di tutto ciò che viene importato.

 

Casella 7 - dichiarazione semplificata sul valore di cui agli artt. 166 e ss. CDU.

Considerata l’alternatività espressa tra procedimento di adeguamento del valore ex art. 73 CDU e la procedura della dichiarazione semplificata, il richiedente deve sempre espressamente dichiarare di rinunciare ad applicare la procedura semplificata di cui all’art. 166 CDU. Qualora il richiedente benefici di tale procedura presso uffici doganali di altre amministrazioni UE, ha l’onere di trasparenza di comunicarlo in questa casella.

 

Casella 8 - Contratti "intercompany"

Elencare i contratti allegati a supporto documentale dell’istanza.

Tali contratti debbono essere prodotti in lingua italiana. Ciò anche al fine di accelerare la tempistica di trattazione dell’istanza. Qualora ciò non sia possibile, i contratti dovranno essere prodotti nella lingua originale, corredati da traduzione in lingua italiana.

Il richiedente ha l’onere di indicare espressamente nella domanda se trattasi di documentazione contrattuale di supporto indicandone, altresì, il numero identificativo e la data di stipula. Tale data dovrà essere imprescindibilmente antecedente alle operazioni doganali che si vogliono regolare ai sensi dell’art. 73 CDU.

 

Casella 9 - Altri contratti - fornitori (ragione sociale e sede legale)

Elencare i contratti allegati di fornitura beni, servizi (compresa la distribuzione), di licenza dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. "License Agreement" con gli allegati codici di condotta), nonché tutti gli altri documenti relativi alle importazioni delle merci da valutare, rilevanti per autorizzare il metodo di calcolo semplificato da applicare alla fattispecie concreta.

Tali contratti debbono essere prodotti preferibilmente in lingua italiana. Ciò anche al fine di accelerare la tempistica di trattazione dell’istanza.

La casella deve essere utilizzata anche per indicare i fornitori delle merci e dei servizi di cui ai diversi contratti interessati (ragione sociale, sede legale e relativo codice ISO alpha2 del paese terzo) ai fini sia della ricostruzione dei flussi di approvvigionamento che dei canoni e dei diritti di licenza.

 

Casella 10 - Modifica dell’assetto societario del gruppo

Il richiedente deve utilizzare questa casella per impegnarsi a comunicare all’Ufficio applicazione dei tributi doganali della Direzione centrale legislazione e procedure doganali, nella vigenza dell’autorizzazione, ogni eventuale sopravvenuta modifica dell’assetto societario del Gruppo multinazionale e/o la modifica/venir meno delle condizioni e dei termini contrattuali precedentemente convenuti.

A seguito di tali eventi occorrerà, infatti, presentare una richiesta di ricalcolo del valore (aggiustamento) ai sensi dell’art. 73 CDU.

 

Casella 11 - Decisioni sull’applicazione della normativa doganale

Il richiedente deve dichiarare di accettare le norme relative alle decisioni favorevoli sull’applicazione del Codice Doganale di cui agli art. 22 e ss. del CDU, con particolare riferimento agli artt. 27 e 28, relativi ai motivi di annullamento, revoca o modifica.

 

Casella 12 - Eventuale modifica su parere della DG TAXUD della Commissione europea

Attesa la valenza operativa estesa spesso a più Stati membri delle operazioni svolte dai Gruppi multinazionali ed in considerazione dell’obbligo di non alterazione della libera concorrenza che connota l’istituto in questione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può procedere a sottoporre un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.73 CDU al vaglio dei competenti Servizi unionali.

Il richiedente deve, pertanto, dichiarare di accettare ogni eventuale modifica effettuata a seguito di parere rilasciato dalla Commissione europea - DG TAXUD - Comitato Codice Doganale, anche se reso su casi e fattispecie analoghe a quella oggetto di autorizzazione.

Qualora il richiedente non concordi, vanno indicati i motivi ostativi.

 

Casella 13 - Durata dell’autorizzazione

Il richiedente deve indicare il periodo di tempo per il quale chiede l’autorizzazione.

Nel caso delle PMI, la durata può essere triennale.

Nel caso di Gruppi societari che trasferiscono internamente ai componenti materie prime, semilavorati e prodotti finiti, l’applicazione della congruità del valore direttamente riconducibile alle già evocate condizioni di cui all’art. 73 del CDU non consente normalmente che possa essere superata la durata di un singolo esercizio finanziario, base ordinaria del ricalcolo del margine operativo consuntivo preso a riferimento anche per gli aggiustamenti in dogana, tra i quali figurano, principalmente, gli eventuali diritti di licenza.

 

Casella 14 - Master file / Documentazione nazionale

Il richiedente deve dichiarare l’eventuale esistenza di un accordo preventivo in materia di prezzi di trasferimento (APA) con l’Agenzia delle entrate, indicandone estremi e data, nonché l’eventuale predisposizione (con conseguente onere di allegazione) del Master file o della Documentazione nazionale.

Analoga dichiarazione e, in caso positivo, allegazione, va resa con riferimento all’esistenza di eventuali accordi intervenuti tra la Società Madre e altra società controllante/controllata con un’Autorità doganale di altro Stato membro UE.

Tali documenti debbono essere prodotti preferibilmente in lingua italiana. Ciò anche al fine di accelerare la tempistica di trattazione dell’istanza. Qualora ciò non sia possibile, è accettabile la produzione in lingua inglese.

 

Casella 15 Informazioni/documentazione attestante le condizioni di cui all’art. 71, paragrafo 2, lett. b) e c), RD

Il richiedente deve fornire le informazioni e/o allegare la documentazione che permetta di accertare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 71, paragrafo 2, lett. b) - (tipologia di sistema contabile adottato e sua conformità ai criteri ivi richiamati) e lett. c) - (tipologia e struttura dell’organizzazione amministrativa del richiedente e sua conformità ai criteri ivi previsti) RD.

es. tracciabilità, caratteristiche e dettagli del sistema contabile, organizzazione, tipo e dimensione dell’impresa, sistema di controlli interni e altri dettagli integrativi del master file di cui alla casella precedente.

 

Casella 16 - Veridicità e completezza dei dati e delle informazioni fornite

Il richiedente dichiara che le informazioni e le allegazioni documentali rese sono veritiere e complete, dichiarando al contempo di essere a conoscenza della responsabilità penale che deriva da eventuali false dichiarazioni rese ad autorità pubblica.

Qualora in fase istruttoria siano richiesti dai competenti Uffici doganali ulteriori documenti, il richiedente deve rendere analoga dichiarazione con riferimento alla documentazione/informazioni integrative prodotte.

 

Casella 17 - Consenso espresso alla trasmissione degli atti alla Commissione europea - DG TAXUD

Anche nel caso in cui il richiedente dichiari motivatamente nella casella 12 di non voler accettare le modifiche all’autorizzazione a seguito di parere rilasciato dalla Commissione europea - DG TAXUD- Comitato Codice Doganale - sezione Valore, deve essere comunque preventivamente espresso il consenso alla trasmissione delle pertinenti informazioni al predetto Servizio della Commissione europea.