Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 02 gennaio 2017, n. 76/RU

Produzione combinata di energia elettrica e calore - Proroga del termine di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16

 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 304, del 30 dicembre 2016, è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini".

In particolare, si segnala l’art. 13, comma 2, del suddetto provvedimento, con il quale è stato modificato l’art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, mediante sostituzione delle parole "31 dicembre 2016" con le parole "31 dicembre 2017".

Pertanto, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2017, i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ed il sistema idrico con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998 (all. 1), ridotti nella misura del 12 per cento.