Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 21 novembre 2016

Determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

 

Art. 1

Finalità e oggetto

 

1. Il presente decreto determina:

a) il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito in mobilità ad altra amministrazione statale;

b) le tabelle di equiparazione del personale del Corpo forestale ai fini dell'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni statali secondo l'ordinamento professionale del Comparto Ministeri;

c) il numero dei posti disponibili delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo forestale che presenta domanda, distinti per amministrazione, sede territoriale, qualifica del personale da ricollocare, area di inquadramento e fascia economica nell'amministrazione di destinazione;

d) i criteri da applicare alle procedure di mobilità.

 

Art. 2

Determinazione del contingente

 

1. In base all'esito della ricognizione dei posti disponibili e dei rispettivi fabbisogni presso le amministrazioni statali effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione prevista dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 è determinato in n. 607 unità.

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 sono comprese n. 59 unità di personale, rientranti nelle categorie previste dall'art. 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016 che deve essere inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate con il presente decreto, con assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Art. 3

Tabella di equiparazione

 

1. Per le finalità di cui al presente decreto, concernenti l'inquadramento nei ruoli del personale delle amministrazioni statali del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dal Corpo forestale dello Stato è approvata la Tabella di equiparazione di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai due ordinamenti professionali è individuata sulla base di quanto richiamato in premessa nonché sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento stipendiale del comparto di provenienza secondo le corrispondenze di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fermo restando, comunque, il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

2. Per l'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale appartenente al comparto Ministeri e quelli del personale di altro comparto della pubblica amministrazione, trova applicazione la tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

 

Art. 4

Offerta di mobilità

 

1. In relazione al fabbisogno comunicato dalle amministrazioni statali, è definita l'Offerta di mobilità, di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo forestale che presenta domanda. I posti dell'Offerta sono distinti per amministrazione, sede territoriale, qualifica del personale da ricollocare, area di inquadramento e fascia economica nell'amministrazione di destinazione. Nei casi in cui l'Offerta dell'amministrazione sia stata formulata indicando più qualifiche oppure genericamente l'area di destinazione per i posti offerti, tutte le qualifiche equiparate ai sensi della Tabella di cui all'Allegato 1 potranno concorrere ai predetti posti ed ai fini dell'assegnazione si terrà conto dei criteri previsti dagli articoli 7 e 8. L'Offerta di posti relativa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è dedicata esclusivamente al personale di cui all'art. 2, comma 2. Resta ferma, ai fini dell'Offerta di cui al presente comma, l'equiparazione delle qualifiche definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 ottobre 2005, n. 228.

2. L'Offerta di mobilità di cui al comma 1 è pubblicata sul portale «Mobilità.gov», fruibile all'indirizzo http://www.mobilita.gov.it unitamente al presente decreto.

3. L'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato provvederà a notificare, tramite pubblicazione sul proprio sito intranet, l'avvenuta pubblicazione dell'Offerta di mobilità sul portale «Mobilità.gov» trasmettendo, ove necessario, l'Offerta medesima e il presente decreto con apposite comunicazioni nei casi di assenza giustificata dal servizio.

 

Art. 5

Domanda di mobilità

 

1. L'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato comunica, con supporto informatico ai fini dell'acquisizione dei dati sul portale «Mobilità.gov», al Dipartimento della funzione pubblica i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016, con indicazione della sede di servizio di ciascun dipendente, nonché ogni altra informazione utile allo svolgimento delle procedure di mobilità di cui al presente decreto.

Il personale inserito nei suddetti provvedimenti può partecipare alle procedure di mobilità di cui al presente decreto, con esclusione del personale che entro il 31 dicembre 2016 sarà collocato in quiescenza.

2. Il personale di cui al comma 1 che intende avvalersi delle procedure di transito previste dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 177 del 2016, e il personale di cui all'art. 2, comma 2, definiscono la Domanda di mobilità.

 

Art. 6

Preferenze di assegnazione

 

1. Il personale di cui all'art. 5, comma 2, esprime al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del portale «Mobilità.gov», le preferenze di assegnazione compilando il modulo disponibile sul medesimo portale con le modalità e le procedure ivi indicate, tenendo conto che l'Offerta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è riservata al personale di cui all'art. 2, comma 2, in ragione della previsione dell'art. 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016 che dispone per una preferenza di assegnazione del suddetto personale nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le preferenze di assegnazione devono essere espresse entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'Offerta. Le preferenze espresse oltre il predetto termine sono irricevibili.

3. Il personale del Corpo forestale dello Stato esprime l'ordine delle preferenze per amministrazione tra i posti disponibili nell'ambito provinciale o metropolitano della propria sede di lavoro.

I dipendenti possono esprimere preferenze, oltre che per i posti disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio ambito provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nei restanti ambiti provinciali o metropolitani del territorio nazionale.

L'assegnazione tiene conto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8.

4. Per il personale di cui all'art. 5, comma 1, nella preferenza di assegnazione può essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all'amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e, in tal caso, il mancato accoglimento della preferenza determina la definitività del provvedimento di assegnazione. In caso di mancata indicazione per rimanere assegnato all'amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della richiesta determina gli effetti di cui all'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

5. Il personale dell'art. 5, comma 1 che non esprime preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalità di cui al presente articolo si intende definitivamente assegnato all'amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

6. Per il personale dell'art. 2, comma 2, che non esprime preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalità di cui al presente articolo, o che non risulta collocato con le procedure di cui al presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica procede unilateralmente all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, fermo restando l'ambito provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale.

 

Art. 7

Criteri generali di mobilità

 

1. I posti disponibili sono assegnati ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) assegnazione del personale in comando o fuori ruolo o altri istituti comunque denominati nei ruoli dell'amministrazione presso cui i medesimi prestano servizio ove il posto sia previsto nell'Offerta;

b) assegnazione, anche in applicazione dell'art. 6, comma 6, preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in subordine nelle altre amministrazioni statali, del contingente di n. 59 unità di personale, rientrante nelle categorie previste dall'art. 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016;

c) precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate in ambiti provinciali o metropolitani del territorio nazionale diversi dalla propria sede di lavoro, ai dipendenti con sede di lavoro nelle relative province o città metropolitane e in subordine a quelli con sede di lavoro nella medesima regione.

 

Art. 8

Criteri individuali di mobilità

 

1. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi degli articoli 5 e 6 e in relazione alle preferenze espresse ai sensi dell'art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica, al fine dell'assegnazione dei posti, in presenza di soggetti che abbiano indicato la stessa amministrazione e sede di lavoro, applica i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che il domicilio della persona da assistere sia situato nella medesima provincia o città metropolitana;

c) precedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di età.

2. A parità o in assenza delle condizioni di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri di precedenza, secondo i punteggi stabiliti nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) la situazione di famiglia, privilegiando i lavoratori che abbiano il maggior numero di familiari e quelli unici titolari di reddito familiare;

b) l'età anagrafica.

3. I requisiti e le condizioni di cui al presente articolo devono essere posseduti alla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di assegnazione.

 

Art. 9

Procedure di mobilità

 

1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di cui all'art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica procede, con decreto del Direttore dell'Ufficio competente, all'assegnazione alle amministrazioni statali del personale del Corpo forestale dello Stato. A tal fine, il Dipartimento assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno espresso le preferenze, ai sensi dell'art. 7, per i relativi posti.

Se più dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i relativi posti sono assegnati applicando i criteri di cui all'art. 8.

2. I dipendenti assegnatari dei posti ai sensi del presente articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni e, comunque, non prima del 1° gennaio 2017.

 

Art. 10

Criteri di inquadramento

 

1. Le amministrazioni statali applicano, all'atto dell'inquadramento, da effettuare entro il termine di cui all'art. 9, comma 2, del personale in mobilità, la Tabella di equiparazione allegata al presente decreto e tengono conto, ai fini dell'individuazione del profilo professionale, del rispettivo ordinamento professionale e del proprio effettivo fabbisogno.

2. Al personale del Corpo forestale dello Stato trasferito in applicazione del presente decreto si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione, ferma restando la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.

 

Art. 11

Conclusione della procedura

 

1. L'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato comunica alle amministrazioni statali di destinazione, nonché al personale interessato, tutti gli atti necessari, comprese, ove occorra, le informazioni relative al trattamento economico, connessi alla procedura di mobilità espletata.

2. Le amministrazioni statali di destinazione convocano per la presa di servizio il personale ad esse assegnato, sulla base dei dati pubblicati sul portale «Mobilità.gov» e ne danno notizia al Dipartimento della funzione pubblica indicando per ciascuna unità di personale le risorse finanziarie ai fini dell'adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento delle risorse finanziarie.

 

Allegato 1

TABELLA

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 2

ELENCO

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Tabella A

SISTEMA DI PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE AI FINI DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 12, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 177

 

CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA

PUNTEGGIO

Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali 4
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali 3
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali 2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali 2
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali 1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali 0

 

Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due. L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.

 

CRITERIO DELL'ETA' ANAGRAFICA

PUNTEGGIO

Dipendente con età inferiore ai 25 anni 0
Dipendente con età superiore o uguale ai 25 anni e inferiore o uguale ai 45 1
Dipendente con età superiore ai 45 anni e inferiore o uguale a 60 anni 2
Dipendente con età superiore ai 60 anni 1

 

A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2017, n. 2.