Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 07 dicembre 2016

Attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

 

Art. 1

Emissione del documento commerciale

 

1. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti alla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che non sono esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali, e che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. Il documento commerciale è emesso mediante gli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

3. Il documento commerciale è emesso su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.

4. Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità.

 

Art. 2

Caratteristiche del documento commerciale

 

1. Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) data e ora di emissione;

b) numero progressivo;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;

d) numero di partita IVA dell'emittente;

e) ubicazione dell'esercizio;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);

f) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

 

Art. 3

Efficacia ai fini commerciali del documento commerciale

 

1. Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

 

Art. 4

Caratteristiche del documento commerciale valido ai fini fiscali

 

1. Al fine di esplicare gli effetti fiscali di cui all'art. 5, comma 1, il documento commerciale contiene, oltre alle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente.

2. L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

 

Art. 5

Efficacia del documento commerciale valido ai fini fiscali

 

1. Il documento commerciale valido ai fini fiscali è considerato idoneo ai seguenti fini:

a) deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;

b) deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) applicazione dell'art. 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

 

Art. 6

Effetti in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie

 

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di «documento fiscale» di cui all'art. 1, lettera m), del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2015.

2. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di opposizione alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie.

 

Art. 7

Decorrenza

 

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2017.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 29 dicembre 2016, n. 303