Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 marzo 2017, n. 5362

Tributi - ICI - Accertamento - Iimmobili - Omessa dichiarazione di variazione

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016; dato atto che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 4958/2014, depositata il 25 settembre 2014, notificata il 10 ottobre 2014, la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Calco nei confronti del sig. V.T. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Lecco, che aveva a sua volta rigettato i ricorsi del contribuente, separatamente proposti e di seguito riuniti, avverso avvisi di accertamento per omessa dichiarazione di variazione ai fini ICI per l’anno d’imposta 2007 con riferimento a diverse unità immobiliari. Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Calco ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Con l’unico motivo l’ente ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 3 del d. lgs. n. 472/1997, e dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006, convertito nella l. n. 248/2006, sostenendo che erroneamente la decisione impugnata ha fatto applicazione nella fattispecie in esame del principio del favor rei, atteso che per l’anno in oggetto l’obbligo di dichiarazione delle variazioni intervenute l’anno precedente nelle unità immobiliari, tali da determinare un maggiore imponibile ai fini ICI, doveva ritenersi ancora vigente.

Il motivo, diversamente da quanto prospettato nella proposta notificata in uno al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, deve ritenersi infondato.

L’art. 37, comma 53 del d.l. n. 223/2006, ha disposto, con decorrenza dall’anno 2007, la soppressione degli obblighi della dichiarazione o comunicazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504/1992.

L’art. 1, comma 174 della legge n. 296/2006 ha aggiunto alla citata disposizione dell’art. 37 comma 53 del citato decreto n. 223/2006 il seguente periodo: «Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico». L’efficacia della soppressione dell’obbligo di dichiarazione o comunicazione, era collegata dal citato art. 37, comma 53 del d.l. n. 223/2006 e successive modifiche alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’(allora) Agenzia del Territorio, al fine di consentire ai Comuni di usufruire delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli relativi agli accertamenti ICI, che altrimenti avrebbero potuto essere noti agli enti locali solo attraverso la dichiarazione o comunicazione di cui all’art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 504/1992.

Il provvedimento direttoriale in questione è intervenuto in data 18 dicembre 2007, alla quale è stata quindi accertata l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per il Comune.

Ciò comporta che per l’anno 2007 l’obbligo di dichiarazione deve intendersi effettivamente venuto meno, di conseguenza non potendo essere irrogata alcuna sanzione, per intervenuta abrogazione dell’obbligo dichiarativo.

In tal senso è condivisibile l’argomentazione svolta dal contribuente in memoria, laddove si è rilevato come il precedente di questa Corte diversamente richiamato nella proposta (Cass. sez. 5, 5 ottobre 2016, n. 19877), non sia riferibile alla fattispecie in esame, avendo ad oggetto avviso di accertamento, con correlativa irrogazione di sanzioni, aventi da ultimo ad oggetto gli anni d’imposta 2000-2005, per i quali era certamente vigente la sussistenza dell’obbligo di dichiarazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 1400,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori, se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13.