Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 ottobre 2017, n. 22987

Licenziamento - Dirigente - Limiti legali differenziati rispetto al licenziamento di altre categorie di dipendenti - Prova dell'invocata congiuntura economica negativa - Effettività della soppressione del posto ricoperto dal dirigente - Impossibilità di una sua ricollocazione - Sussiste

Fatti di causa

Con sentenza del 16 gennaio 2015, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma sul ricorso proposto da M.B. nei confronti della S. & S. S.r.l., mentre, non diversamente dal primo giudice, rigettava le domande aventi ad oggetto la declaratoria di illegittimità/ingiustificatezza del recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale in essere con la predetta, il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti, all'inclusione nella retribuzione globale di fatto del controvalore dei fringe benefits riconosciutigli con conseguente ricalcolo su tale base degli istituti retributivi indiretti e differiti nonché alla liquidazione dell'indennità per ferie non godute, maggiorava l'importo della condanna già pronunciata dal primo giudice al pagamento in favore del ricorrente di differenze retributive maturate a titolo di indennità di preavviso ed al rimborso della nota spese relativa al mese di gennaio 2009.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto giustificato il licenziamento, che del resto si sottrae ai limiti legali operanti con riguardo al licenziamento di altre categorie di dipendenti, per aver la Società provato la ricorrenza dell'invocata congiuntura economica negativa a fronte dell'eccepita, ma non dimostrata, pretestuosità della stessa, l'effettività della soppressione del posto ricoperto dal dirigente e l'impossibilità di una sua ricollocazione, del resto non dovuta, non smentita dalle infondate deduzioni circa la successiva assunzione di altri dirigenti; non provate le modalità ingiuriose dello stesso; non provata la riferibilità ad esigenze di servizio dei fringe benefits di cui aveva fruito; non dovuta l'indennità sostitutiva delle ferie; spettante nell'importo superiore corrispondente ai conteggi prodotti in causa dal dirigente il preavviso; dovuto il rimborso delle spese relative all'ultimo mese di attività

Per la cassazione di tale decisione ricorre il B., affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 c.p.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale il non aver tenuto conto nella valutazione delle risultanze istruttorie dell'intervenuta prova, per ammissione o mancata contestazione a termini di legge, delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo.

Con il secondo motivo, denunciando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 del CCNL per i dirigenti delle aziende del settore terziario, 1175 e 1375 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'essersi discostata dai corretti criteri di valutazione della giustificatezza del recesso, avendo accolto l'impianto motivazionale generico e privo di oggettivo riscontro addotto dalla Società con riguardo tanto alla soppressione del posto quanto alle perdite di bilancio.

Il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 416 c.p.c., è inteso a censurare il pronunciamento della Corte territoriale in ordine all'assolvimento da parte del datore dell'onere della prova della giustificatezza del licenziamento.

Il quarto motivo, sotto l'identica rubrica, ripropone la medesima censura con specifico riguardo all'omessa valutazione della documentazione ed alla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate.

Ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. è prospettata nel quinto motivo in relazione alla pronunzia della Corte territoriale circa la genericità delle allegazioni relative al carattere ingiurioso delle modalità del licenziamento, per essere tale valutazione inficiata dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori sul punto richiesti dal ricorrente.

I primi quattro motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi, se non inammissibili, del tutto infondati. In effetti, con i predetti motivi il ricorrente mira a riproporre, ai fini della confutazione del giudizio di giustificatezza del recesso espresso dalla Corte territoriale, le obiezioni già sollevate in sede di gravame, concernenti da un lato l'artificiosità del risultato negativo di bilancio, prospettato come mera conseguenza dell'inserimento in esso quale posta a debito dell'accantonamento di un cospicuo fondo rischi, dall'altro la mancata soppressione del proprio ruolo dirigenziale in seno all'organizzazione aziendale per essere state le proprie competenze trasferite ad altro dipendente e, comunque, per la ravvisabilità di opportunità di ricollocazione attestata dalla successiva assunzione di altri due dirigenti, senza tuttavia tenere in alcun conto le diffuse argomentazioni in base alle quali, in puntuale replica ai rilievi dell'odierno ricorrente, la Corte territoriale ha costruito, adeguatamente riportandolo in motivazione, il proprio giudizio in ordine alla giustificatezza del recesso, fondandolo, in conformità all'insegnamento di questa Corte, espressamente richiamato in premessa, sull'accertamento, necessariamente condotto con riferimento agli eventi successivi al disposto licenziamento, dell'effettività dell'invocata esigenza di riorganizzazione aziendale.

Di contro, inammissibile va ritenuto il quinto motivo in cui più marcato è il risolversi della censura svolta nell'opporre la propria valutazione all'apprezzamento di merito operato dalla Corte territoriale circa l'inidoneità delle dedotte modalità del recesso, peraltro assunte come effettive, da cui la conseguente ritenuta irrilevanza della prova a riguardo richiesta, a concretare il preteso effetto lesivo della dignità del ricorrente.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.