Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 374

Tributi - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Condono fiscale

 

Rilevato che

 

- con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente annullando conseguentemente la cartella di pagamento impugnata, emessa per il recupero di IVA, IRPEF ed IRAP per l'anno 2001;

- avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a quattro motivi; il contribuente è rimasto intimato;

 

Considerato che

 

- con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR accolto l'appello del contribuente sulla base di censure ma proposte dal contribuente;

- il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza con riferimento al denunciato vizio di ultrapetizione, atteso che la omessa trascrizione nel ricorso per cassazione dei motivi di ricorso in primo grado formulati dal contribuente nella loro integralità impedisce a questa Corte di verificare se le questioni sottoposte siano "nuove" e di valutare la eventuale fondatezza della doglianza (Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015);

- il secondo motivo censura la sentenza gravata per violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per aver erroneamente la CTR ritenuta carente di motivazione la cartella impugnata, che recava unicamente l'indicazione - quanto a ragione della pretesa manifestata - di "carente/omesso versamento"; il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis L. 289 del 2002 e dell'art. 37 comma 44 d.L. n. 223 del 2006 come convertito in legge tutti in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.;

- il quarto motivo censura la sentenza della CTR per vizio motivazionale, in quanto la stessa non avrebbe sufficientemente esplicato le ragioni del proprio decidere a fronte delle circostanze, emerse in atti, relative all'eventuale maggior acconto IRPEF versato dal contribuente per l'anno 2002;

- ritiene il Collegio di dover procedere all'esame congiunto del secondo e del terzo motivo; tali mezzi, per la loro connessione, possono esaminarsi unitamente e sono entrambi fondati;

- questa Corte ha già chiarito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15881 del 29/07/2016) come in tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia presentato richiesta di definizione amministrativa ex art. 9 bis della I. n. 289 del 2002, la mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria, né si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, poiché questi, a norma dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, può proporre tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell'imposta, equivalendo la notifica di questo atto a manifestazione implicita, da parte dell'Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l'ammissione al condono; (conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7673 del 16/05/2012);

- con specifico riferimento al caso di specie, poi, questa Corte ha anche ulteriormente puntualizzato come (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) proprio l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54- bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi;

- il quarto motivo, infine è inammissibile, sia in quanto basato su circostanze che richiedono accertamenti di merito in questa sede ovviamente preclusi, sia in quanto nel suo corpo esso censura in sostanza la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (eccependo come "la decisione, sul punto, è priva di concreta corrispondenza con le specifiche deduzioni del contribuente") e pertanto andava dedotto quale vizio ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.;

- conseguentemente, va accolto il ricorso limitatamente ai motivi di cui in motivazione; e i restanti debbono dichiararsi inammissibili per le ragioni di cui si è detto;

 

P.Q.M.

 

accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo e il quarto; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio.