Legislazione - MINISTERO GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 29 maggio 2017

Modifiche al decreto 27 maggio 2016, concernente: «Ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11» - Esclusione degli uffici del Giudice di pace di Lungro, di Nicotera e di Ortona dall'elenco delle sedi ripristinate

 

Art. 1

 

1. Gli uffici del Giudice di pace di Lungro, di Nicotera e di Ortona sono esclusi dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

2. Gli allegati 1 e 2 al decreto ministeriale 27 maggio 2016, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, nonché l'allegato 1 al decreto ministeriale 20 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dal comma 1.

 

Art. 2

 

Gli allegati 1, 2, 3 e 4 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, nonché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

 

Art. 3

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 1° giugno 2017, n. 126.