Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 07 settembre 2016

Disposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016

 

Art. 1

Finalità

 

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative per la gestione della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 con specifico riferimento allo svolgimento dell'attività istruttoria, ai termini di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici richiesti.

 

Art. 2

Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande

 

1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c), d) di cui D.M. 19 luglio 2016 n. 243 possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. La verifica dell'unicità delle domande avverrà sulla base del numero di partita IVA delle imprese richiedenti; all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.

3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2017 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dal 10 ottobre 2016 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi».

4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonché dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficoltà secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Ai fini della proponibilità delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici secondo quanto indicato negli articoli seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda non sono ammissibili ulteriori trasmissioni di documentazione.

 

Art. 3

Modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base giuridica

 

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG o elettrica, ovvero pari o superiori a 7 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:

- indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

- documentazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.

2. Quanto alla radiazione per rottamazione o per esportazione in Paesi extra UE di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate unitamente all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 11,5 tonnellate conformi alla normativa euro VI gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

- indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

- contestuale radiazione per rottamazione ovvero per esportazione in Paesi extra UE di veicoli di classe anti-inquinamento inferiore ad euro VI. A tal fine l'aspirante ai benefici:

a) In caso di radiazione per rottamazione l'aspirante al beneficio dovrà comunicare il numero di targa del/dei veicoli radiati onde consentire all'Ufficio procedente di verificare l'avvenuta radiazione mediante interrogazione presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero;

b) in caso di radiazione per esportazione l'aspirante al beneficio dovrà produrre una stampa della notifica di esportazione con esito «uscita conclusa» ottenuta consultando l'apposito link «tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)», ovvero in alternativa mediante produzione di idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'Unione Europea.

3. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:

- indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente), ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

- attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO;

- documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.

Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

- dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

4. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 243/2016, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;

- documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

- attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.

5. La concessione dei contributi è subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli o la data di consegna dei beni di cui al comma 4, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, né i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

 

Art. 4

Delle maggiorazioni

 

1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 gli aspiranti al beneficio ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda:

a) ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le tipologie di investimento di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 5 del D.M. 19 luglio 2016 n. 243, in caso di piccole e medie imprese secondo la definizione di cui alla normativa europea, gli interessati medesimi, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisce requisito per ricevere il contributo (art. 2, comma 4, lett. a)), nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuta.

 

Art. 5

Prova del perfezionamento dell'investimento

 

1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 243/2016 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi.

2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa).

3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario (da trasmettere unitamente alla domanda per accedere ai contributi), l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società.

Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l'esclusione dell'impresa dal beneficio.

 

Art. 6

Attività istruttoria

 

1. L'amministrazione, per l'espletamento dell'attività istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (R.A.M.) che provvede, ferma la funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione.

2. Con decreto dirigenziale è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.

3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati al momento della presentazione della domanda a pena di esclusione dal beneficio.

4. Nel caso l'attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato.

 

Art. 7

Verifiche e controlli

 

1. E' in ogni caso fatta salva la facoltà dell'amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, e correlativo obbligo di restituzione ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, nonché nei casi previsti dall'art. 1, commi 8 e 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 settembre 2016, n. 216.