Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 aprile 2017, n. 8791

Accertamento - Amministratore di condomini - Dichiarazione dei redditi - Sanzioni

 

Ritenuto in fatto

 

A seguito di verifica conclusa con processo verbale di constatazione del 17.2.1995, l'Ufficio Imposte dirette di Brescia notificava a R.F., esercente l'attività di amministratore di condomini, un avviso di accertamento per l'anno di imposta 1993, con il quale, sulla base dei risultanti degli accertamenti bancari, determinava un reddito di lire 2.506.051.000 a fronte di un reddito dichiarato di lire 61.692.000.

La contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Brescia che lo accoglieva con sentenza n. 103 del 2002, annullando l'avviso impugnato.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva parzialmente con sentenza del 27.1.2010, dichiarando fondato l'avviso di accertamento limitatamente alla somma di lire 1.795.667.000; dichiarava la nullità della sentenza della Commissione tributaria provinciale nella parte in cui aveva annullato la ripresa fiscale di lire 13.002.000 non impugnata dalla contribuente.

Contro la sentenza di appello R.F. propone ricorso per tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Successivamente la ricorrente deposita istanza con la quale chiede di dichiarare cessata la materia del contendere poiché la sentenza impugnata con il presente ricorso per cassazione è stata oggetto di revocazione, disposta con la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n.116 del 9.6.2011, passata in giudicato.

 

Considerato in diritto

 

L'intervenuta revocazione della sentenza impugnata determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 cod.proc.civ. Le spese devono essere compensate in ragione della natura sopravvenuta della causa di inammissibilità.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.