Prassi - INPS - Messaggio 31 luglio 2017, n. 3171

Lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali - Calcolo della durata dell’indennità NASpI - Aggiornamento del meccanismo di calcolo

 

Premessa

Con nota n. 4050 del 14 giugno 2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, all’esito di reiterati contatti resisi necessari a seguito di pressanti richieste delle categorie interessate, ha comunicato che la ratio delle disposizioni relative ai lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali contenute nei commi 4 e 4 bis dell’art. 43 del decreto legislativo n. 148 del 2015 operi nel senso di non valorizzare, ai fini del meccanismo di scomputo della contribuzione che ha già dato luogo a prestazioni di disoccupazione, la contribuzione che ha generato l’incremento della NASpI 2015.

Sono stati pertanto realizzati i necessari interventi sulle procedure per permettere che il calcolo della NASpI 2016 scomputi, per i soggetti interessati, oltre alla contribuzione che ha già dato luogo a prestazioni di mini ASpI, la sola contribuzione che avrebbe dato luogo alla NASpI 2015 senza l’incremento subito per effetto della previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 43 del d. lgs. n. 148 del 2015.

L’applicazione DsWeb risulta ora integrata con un nuovo servizio di Ricalcolo della durata della prestazione NASpI rispetto a quello descritto nella circolare INPS n. 224 del 2016. Si precisa tuttavia che esso trova sempre il suo riferimento normativo nel comma 4 bis dell’art. 43 del decreto legislativo n. 148 del 2015 come modificato dal decreto legislativo n. 185 del 2016 realizzandone solo una diversa declinazione aderente alla nota n. 4050 del 14 giugno 2017 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, per i lavoratori stagionali interessati dalla norma in questione, continuerà ad utilizzarsi la qualifica/categoria: B = Stagionale dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, già introdotta nell’anno 2015 per gli stagionali di cui all’art. 43, co. 4 del D.Lgs. n. 148/2015.

Si precisa infine che i lavoratori interessati restano quelli elencati nelle apposite liste consultabili accedendo in Intranet - Servizi - Datawarehouse reportistica - Lavoratori Stagionali destinatari D.Lgs. N. 185/2016 e che nulla è da ritenersi mutato in ordine alla individuazione della platea dei potenziali destinatari per effetto della richiamata nota ministeriale.

 

Istruzioni operative

Si forniscono di seguito le istruzioni operative per riesaminare le domande di NASpI contenute nell’apposita "lista dei lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali 2016" per le quali l’apposizione del codice qualifica "B" e il conseguente ricalcolo già effettuato in applicazione della circolare n. 224 del 2016 non ha prodotto un prolungamento nella durata della prestazione secondo quanto su esposto.

In particolare si precisa che è stata messa a disposizione delle Strutture territoriali la lista denominata "Lavoratori Stagionali dl N. 185/2016" con domanda NASpI 2015 e 2016, contenente l’elenco dei lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che presentano la qualifica/categoria: B - apposta dall’operatore delle Strutture territoriali - sia nell’anno 2015 che nell’anno 2016 e rispetto ai quali è possibile attivare il servizio di Ricalcolo, secondo le modalità di seguito meglio specificate.

Per eseguire il ricalcolo occorrerà verificare se le pratiche relative ai lavoratori dei settori produttivi richiamati si trovino in stato L o in stato D.

Nel primo caso (stato "L"), effettuando una variazione nel campo note inserendo "ricalcolo da nota MLPS n. 4050" e attivando nuovamente il servizio di Ricalcolo, lo stesso provvederà a non conteggiare tra le settimane da scomputare i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI, quest’ultima, per la parte che non ha subito incrementi ai sensi dell’art. 43 co. 4 del d. lgs. n. 148 del 2015.

Relativamente ai lavoratori stagionali per i quali era stata riconosciuta già una durata massima di quattro mesi, il ricalcolo sopra descritto non produrrà alcuna variazione. Relativamente ai lavoratori per i quali il precedente calcolo, a causa dello scomputo della contribuzione che aveva dato origine all’incremento NASpI 2015, aveva prodotto, in diversa misura, una durata più limitata rispetto a quanto avrebbe dovuto verificarsi secondo le attuali indicazioni ministeriali, il ricalcolo produrrà un corrispondente incremento della durata in funzione delle diverse situazioni contributive personali.

La prestazione sarà conseguentemente messa in pagamento per l’ulteriore durata.

Nel secondo caso (stato "D"), la pratica andrà riaperta riportandola da stato "D" a stato "L"; effettuando una variazione (ad esempio della sezione note), la procedura in automatico ricalcolerà - ove opportuno - il periodo teorico spettante, dandone comunicazione all’operatore di sede."

Anche in questo caso potrà avvenire che per alcuni lavoratori esso non dia luogo a nessuna conseguenza in ordine alla durata in quanto già riconosciuta nella misura massima. Potrà invece avvenire che il ricalcolo produca un incremento della durata dovuto al sopra richiamato intervento effettuato sulle procedure che hanno reso nuovamente disponibile la contribuzione che ha dato luogo all’incremento della NASpI stagionali 2015. La prestazione sarà messa in pagamento per l’ulteriore durata.

Si fa presente infine che il ricalcolo in parola produrrà effetti su coloro che hanno goduto del beneficio previsto per i lavoratori in oggetto nell’anno 2015 e che, per l’anno 2016, abbiano percepito la prestazione Naspi per una durata inferiore ai 4 mesi.

Infatti, sulla base dei criteri previsti al punto 4.1 della circolare 224 del 2016, è possibile che gli assicurati in argomento, pur rientrando nella categoria dei lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali non abbiano beneficiato dell’estensione della prestazione NASpI prevista per il 2016 dall’art. 43, comma 4 bis del d.lgs. n. 148 del 2015, come attuato dalla sopra richiamata circolare n. 224 del 2016.

A titolo d’esempio, si ipotizzi il caso di un lavoratore stagionale per il quale, in base ai contributi maturati nel quadriennio antecedente la data cessazione ed alle prestazioni percepite nel quadriennio, spettasse per il 2015 la prestazione Naspi per una durata di 119 giornate. Sulla base dei benefici indicati nella circolare 194 del 2015, la prestazione è stata estesa a 180 giornate, grazie alla esclusione delle settimane contributive che hanno già dato luogo alle indennità di DS con Requisiti Ridotti e MiniAspi 2012 dal computo delle settimane contributive già fruite in precedenza.

Il medesimo lavoratore presenta una domanda di Naspi per l’anno 2016 a seguito di cessazione dal lavoro del 10/09/2016. Tale lavoratore nel quadriennio precedente la data cessazione del 10/09/2016, può far valere soltanto le 14 settimane di contribuzione successive all’ultima prestazione Naspi 2015. Le precedenti 71 settimane contributive presenti nel quadriennio, derivanti da precedenti rapporti di lavoro, vengono totalmente decurtate in quanto già utilizzate; sulla base di quanto esposto nella circolare n. 224 del 2016 all’assicurato in questione gli vengono scomputate - ai fini del calcolo della durata della domanda di NASpI 2016 - 52 settimane di contribuzione, derivanti dalle 180 giornate di prestazione percepite a titolo di Naspi 2015 e, pur escludendo dallo scomputo i contributi che hanno già dato luogo nel quadriennio a indennità di Miniaspi2012, DS Ordinaria ed Aspi, il suddetto lavoratore dovrebbe percepire soltanto 49 giornate di prestazione Naspi 2016 (14 settimane di contribuzione diviso 2 = 7 settimane che espresse in giorni sono pari a 49 giorni).

Con il servizio di ricalcolo di cui al presente messaggio verrebbero scomputate, ai fini del calcolo della durata della domanda di NASpI 2016, soltanto 119 giornate come fruite a titolo di Naspi 2015 in quanto le ulteriori 61 giornate sono esclusivamente frutto del beneficio previsto dalla circolare 194/2015 e non dei contributi maturati e utilizzati. La prestazione di Naspi 2016 verrebbe quindi estesa di 30 giornate passando ad una durata di 79 giorni.