Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 novembre 2016, n. 23494

Immobili strumentali - Reddito fondiario - Enti pubblici - Attività previdenziali, assistenziali e sanitarie - Trasformazione in reddito d'impresa - Non sussiste

 

Svolgimento del processo

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto dall'ASL di Pinerolo, aveva riconosciuto il rimborso delle somme versate a titolo di IRPEG per gli anni di imposta dal 1999 al 2002, in conseguenza dell'assoggettamento a reddito fondiario degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività istituzionale dell'ASL.

Rilevava il giudice di appello che l'art. 40 T.U.I.R. tende "ad escludere dalla tassazione i redditi fondiari costituenti beni strumentali sia per l'esercizio di attività di impresa commerciale e sia per l'esercizio di arti o professioni e ne definisce anche la strumentalità degli stessi quando sono utilizzati in modo esclusivo per l'esercizio dell'arte o della professione". Inoltre, "vi è la esplicita non assoggettabilità all'imposta stabilita dall'articolo 88 T.U.I.R. che, al primo comma, stabilisce: 'la non assoggettabilità all'imposta degli Organi dell'Amministrazione dello Stato ed Enti Locali' ".

Resiste con controricorso l'ASL TO (già ASL di Pinerolo).

 

Motivi della decisione

 

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia "violazione e falsa applicazione degli articoli 40, 87, 88, 108 e 109 del DPR 917/1986 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.".

Deduce la ricorrente quanto segue. Da una corretta esegesi del quadro normativo emergeva che: a) le AA.SS.LL. sono soggette ad IRPEG (art. 87 T.U.I.R.); b) il reddito di impresa dalle stesse prodotto nello svolgimento della propria attività istituzionale è esente da imposta (art. 88 T.U.I.R.); c) continuano ad essere imponibili i redditi diversi da quello di impresa (art. 108 T.U.I.R.). Tale ultima disposizione, in particolare, esclude dalla rilevanza ai fini della determinazione del reddito complessivo imponibile solo i redditi espressamente dichiarati esenti. L'art. 40 T.U.I.R., a sua volta, prevede la non produttività di reddito fondiario degli immobili relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, chiarendo che questi ultimi sono quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte, della professione o dell'impresa. La norma suddetta, quindi, considera non produttivi di reddito fondiario solo gli immobili strumentali all'esercizio di attività commerciali in quanto già tassati nel reddito di impresa; pertanto, essendo le aziende sanitarie locali esenti da IRPEG solo sotto il limitato profilo del reddito di impresa, gli immobili di proprietà delle stesse dovranno ritenersi produttivi di reddito fondiario (imponibile in assenza di diversa espressa previsione legislativa), così come reso palese dal disposto dell'art. 108 T.U.I.R. che espressamente contempla il reddito fondiario quale componente del reddito complessivo degli enti commerciali (tra cui le aziende sanitarie locali).

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "in tema di Irpeg, l'art. 88, 2° comma, lett. c), d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 dispone che l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale; pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la «trasformazione in reddito d'impresa ex art. 40, 1° comma, d.p.r. n. 917 del 1986, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l'art. 108 d.p.r. cit. (Cass. civ., sez. trib., 26-11-2008, n. 28176, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di quest'ultimo articolo, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 53 Cost. nello stesso senso, Cass., sez. trib., 05-05-2011, n. 9875). Cass., sez. trib., 12-02-2013, n. 3346 ha ribadito che "i redditi fondiari dei fabbricati destinati all'attività istituzionale dell'azienda sanitaria ospedaliera mantengono la propria autonomia ai fini dell'imposizione fiscale, con la conseguenza che il reddito complessivo di tali enti pubblici non commerciali (così definiti ai sensi dell'art. 88, 2° comma, lett. c) d.p.r. n. 917 del 1986) va ricostruito in maniera atomistica - al fine di evitare contaminazioni fra i diversi tipi di reddito - e cioè sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come previsto dall'art. 108 d.p.r. citato, secondo cui, per detti enti, il reddito è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi". Da ultimo, nelle stesso senso, Cass. civ., sez. trib., 13-05-2015, n. 9718.

Alla luce del richiamato consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il ricorso va dunque accolto.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

In ordine al regolamento delle spese, poiché la giurisprudenza sopra citata è intervenuta in epoca successiva alla instaurazione del giudizio, le spese dei gradi di merito sono compensate tra le parti.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna la controricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 3.700,00, oltre spese prenotate a debito.