Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Nota 18 marzo 2019, n. 62321

Diramazione della guida contenente le nuove disposizioni per il rilascio dei certificati d’origine delle merci da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

 

Con nota n. 075361 del 26 agosto 2009 il Ministero dello sviluppo economico ha diramato, d’intesa con Unioncamere, una nota circolare con cui sono state diramate disposizioni per il rilascio dei certificati d’origine delle merci da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di tener conto sia delle mutate esigenze del commercio internazionale, sia dell’emanazione del codice doganale comunitario e della revisione della linea guida europea dell’Associazione delle camere di commercio ed industria europee - Eurochambres.

Ad oggi si rende necessario un aggiornamento di tali disposizioni per tener conto di esigenze di carattere normativo e tecnico, nonché per l’attuazione di misure di facilitazione dei processi di gestione delle Camere e delle procedure riservate all’utenza, oltre che per la necessità di allineamento con le linee guida dell’Associazione delle Camere di commercio europee (Eurochambres).

Sono state predisposte, pertanto, nuove disposizioni per il rilascio dei certificati d’origine delle merci da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che costituiscono parte integrante della presente nota circolare.

Si invitano codesti enti camerali a darne la più ampia diffusione e ad attenersi scrupolosamente alle relative disposizioni.

Sarà, inoltre, cura di Unioncamere contribuire alla divulgazione delle disposizioni allegate attraverso ulteriori canali di comunicazione ed a mezzo di azioni formative/informative ritenute adeguate, rivolte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche al fine di assicurare un’azione di coordinamento ed armonizzazione a livello nazionale.

Si ritiene opportuno evidenziare, infine, che con le indicazioni contenute nel documento allegato alla presente nota si intendono superate, a decorrere dalla diramazione della nuova guida, le indicazioni con essa incompatibili contenute in precedenti circolari e note di questo Ministero.

 

Allegato 1

(testo dell’allegato)

 

 

Allegato 2

(testo dell’allegato)