Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 07 febbraio 2018, n. 4716

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" - Disposizioni di interesse in materia di accise e adempimenti a carico dei depositari autorizzati e destinatari registrati conseguenti agli obblighi di pagamento dell’IVA su benzina e gasolio per autotrazione da parte dei proprietari committenti

 

Sul Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017 è pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito legge di bilancio), che contiene all’art. 1 disposizioni di specifico interesse nel settore delle accise.

Preliminarmente si pone l’attenzione sulla previsione contenuta nel comma 514 che, a modifica dell’Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la riduzione dell’aliquota di accisa sulla birra da euro 3,02 ad euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato.

I commi da 945 a 956 dettano disposizioni in relazione ai soggetti che per commercializzare i prodotti energetici si avvalgono del sistema della logistica petrolifera (trader), sottoponendo ad un peculiare regime abilitativo a scopo di mero censimento l’attività di stoccaggio dei menzionati prodotti da loro esercitata presso altrui depositi fiscali, di cui all’art. 23 del testo unico delle accise, o depositi gestiti da distinti esercenti che rivestono la qualifica di destinatari registrati ai sensi dell’art. 8 del medesimo testo unico. L’autorizzazione, con validità biennale, è demandata a questa Agenzia.

In luogo di quest’ultima, per i soggetti che risultino già esercenti un deposito fiscale, lo svolgimento dell’attività è subordinato alla trasmissione preventiva di una comunicazione, che ha validità annuale e la cui efficacia è condizionata dalla vigenza dell’autorizzazione o della licenza relative al predetto deposito.

Le disposizioni delineano i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai trader per ottenere o mantenere l’autorizzazione e gli obblighi che sono chiamati ad assolvere (in specie, tenuta della contabilità e pagamento di un diritto annuale).

L’attività di stoccaggio per cui viene accordata l’autorizzazione o effettuata la comunicazione è vincolata al rilascio dell’atto di assenso da parte del depositario autorizzato o destinatario registrato ed è subordinata all’acquisizione, da parte dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente, esclusivamente per il tramite dei predetti esercenti, del medesimo atto di volontà, la cui assenza pertanto preclude ogni concreto effetto dell’autorizzazione/comunicazione medesima.

L’attuazione delle predette disposizioni è espressamente demandata dal comma 957 ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Il comma 958 prevede altresì che con determinazione del Direttore dell’Agenzia siano stabilite prescrizioni di maggior dettaglio in ordine agli ulteriori dati da riportare obbligatoriamente nel documento di accompagnamento per la circolazione dei prodotti ad accisa assolta (DAS), nonché ai dati delle contabilità dei soggetti obbligati d’accisa, da trasmettere in forma telematica.

In base a quanto previsto dal comma 959, il nuovo regime troverà applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del menzionato decreto. Sarà pertanto cura della scrivente dare immediata comunicazione dell’intervenuta adozione del decreto ministeriale.

Si evidenzia che la delineata disciplina non comporta alcuna modifica con riguardo agli obblighi di pagamento dell’accisa previsti in capo al depositario autorizzato e al destinatario registrato di prodotti energetici e alle relative modalità di versamento.

I suddetti commi fanno da complemento alle previsioni contenute nei commi da 937 a 943, che trovano la loro ragion d’essere in casi di frode, nei quali sono risultati coinvolti soggetti operanti nella vendita di benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione, introdotti e stoccati in depositi gestiti da imprese terze, a causa del mancato assolvimento dell’IVA da parte dei proprietari committenti, al momento dell’immissione in consumo o dell’estrazione, per loro conto, rispettivamente dai depositi fiscali o dai depositi commerciali eserciti da soggetti aventi anche la qualifica di destinatari registrati.

Le richiamate disposizioni influenzano indirettamente taluni profili legati al regime del deposito fiscale ed alla figura del destinatario registrato, in quanto, per assicurare il versamento dell’IVA, viene stabilito, in relazione alla benzina e al gasolio usati come carburante per motori per autotrazione (nonché eventualmente ad altri carburanti o combustibili da individuare con decreto ministeriale), introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, che la relativa immissione in consumo o estrazione sia condizionata all’assolvimento dell’IVA da parte del soggetto per conto del quale l’operazione viene effettuata.

L’IVA deve essere versata con l’utilizzo del modello F24, senza possibilità di compensazione e gli estremi del pagamento devono essere indicati nel riquadro 14 degli esemplari del documento di accompagnamento (DAS) di cui all’art. 12, comma 1, del testo unico delle accise, emesso dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato per la circolazione dei prodotti, salvo che nel medesimo riquadro non si faccia richiamo ai particolari casi di esonero previsti nei commi 940 e 941, indicando altresì gli estremi dell’eventuale garanzia.

Per la regolare immissione in consumo o estrazione dei richiamati prodotti la ricevuta di versamento va consegnata al gestore del deposito. In mancanza della stessa, infatti, quest’ultimo è solidalmente responsabile dell’IVA non versata.

Le modalità di attuazione delle disposizioni richiamate in premessa sono, comunque, rinviate ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in corso di emanazione.