Giurisprudenza - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - Sentenza 08 novembre 2016, n. 11052

TARI - Delibera - Aree rimessaggio paragonabili alle aree aperte di attività produttive e degli arenili attrezzati- Annullamento

 

Considerato che

 

- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 luglio 2016 e depositato il successivo 8 agosto 2016, il ricorrente - in qualità di proprietario di "un terreno agricolo ubicato nel Comune di Montalto di Castro (VT), strada della P., ove viene esercitata l’attività rimessaggio di roulottes" - impugna la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29 aprile 2016, avente ad oggetto "Approvazione tariffe TARI per l’anno 2016", nella parte in cui determina la tariffa dei rimessaggi e specificamente stabilisce con il numero identificativo "7/B" la tariffa "per aree aperte di attività produttive, arenili attrezzati, rimessaggi (tariffa € /mq anno) € 1,16", chiedendone l’annullamento;

- a tali fini il ricorrente lamenta i vizi di manifesta violazione dei principi ispiratori dell’art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, illogicità e/o contraddittorietà e/o carenza di motivazione ed eccesso e/o sviamento di potere in quanto sostiene - in sintesi - che, come, peraltro, riconosciuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo con le sentenze n. 175/04/12 e n. 979/4/14 e dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma con la sentenza n. 1343/35/14, la su indicata tariffa sia "esorbitante ed arbitraria" poiché fondata su un’equiparazione da parte dell’Amministrazione tra aree che - sotto il profilo della produzione dei rifiuti - sono nettamente differenti o, comunque, "non assimilabili", senza, tra l’altro, alcuna specificazione delle ragioni poste a supporto della scelta in tal modo operata;

- con atto depositato in data 7 ottobre 2016 si è costituito il Comune di Montalto di Castro, il quale - nel contempo - ha confutato le censure formulate adducendo, tra l’altro, la piena facoltà delle Amministrazioni di utilizzare "criteri presuntivi non rapportati all’effettiva produzione di rifiuti" e, dunque, la sussistenza di uno "spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria" nonché la natura di atto generale della delibera gravata;

- alla camera di consiglio del 26 ottobre 2016 - previa verifica della "completezza del contraddittorio e dell’istruttoria" e "sentite sul punto le parti costituite", ai sensi dell’art. 60 c.pr.amm. - il ricorso è stato trattenuto in decisione;

 

Ritenuto che

 

le censure formulate siano fondate per le ragioni di seguito indicate:

- preso atto dell’indiscussa sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a sindacare la legittimità di provvedimenti del tipo di quello in esame, ossia delle deliberazioni con cui i Comuni procedono alla determinazione delle tariffe per la raccolta dei rifiuti, atteso che si tratta di atti autoritativi, connotati, peraltro, da immediata lesività (cfr., ex multis, TAR Sardegna, 14 settembre 2012, n. 801; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 marzo 2011, n. 340), appare opportuno ricordare che - in linea con le prescrizioni che governano la materia anche a livello comunitario e con l’orientamento della giurisprudenza - la TARI costituisce una tassa e, quindi, deve essere coerentemente commisurata non al reddito del soggetto passivo, bensì all’entità del servizio reso (cfr., ex multis, TAR Emilia Romagna, Parma, 30 maggio 1988, 185);

- più specificamente, si tratta di un tributo la cui previsione o, meglio, fissazione risulta governata dal principio comunitario secondo cui "chi inquina paga" (cfr. art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013) e, pertanto, la determinazione delle relative tariffe deve essere strettamente correlata ad una previa dettagliata valutazione delle singole situazioni, ossia deve ragionevolmente fondarsi su un’accurata istruttoria circa la produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle categorie e/o sottocategorie appositamente individuate, utile e imprescindibile ai fini della congrua fissazione dei "coefficienti" ad ognuna di esse applicabile (cfr., tra l’altro, art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993);

- sebbene, quindi, non possa negarsi che la determinazione di tali tariffe costituisca espressione di un potere ampiamente discrezionale del Comune, sindacabile - in quanto tale - entro precisi limiti, quali l’irragionevolezza, l’illogicità e il travisamento dei fatti (cfr., ex multis, TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 10 febbraio 2016), e, ancora, possa ammettersi la facoltà per il Comune di fare ricorso a dati presuntivi e di "mera approssimazione" (quali quelli dettati dalla "comune esperienza", specie in relazione ad ipotesi definibili "residuali" e, pertanto, non facilmente enucleabili - cfr. TAR Sardegna, n. 801 del 2012, già cit.), nel rispetto - in ogni caso - delle esigenze di copertura del "costo del servizio", risulta evidente che i provvedimenti all’uopo adottati debbono essere connotati da una "congruenza esterna", nel senso che debbono essere idonei a rivelare la ragionevolezza del percorso logico seguito dall’Amministrazione nel processo di individuazione dei coefficienti per le diverse aree del territorio (cfr. C.d.S., Sez. V, 1 agosto 2015, n. 3781; C.d.S., Sez. V, 9 novembre 2011, n. 5908; C.d.S., Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 750);

- dato così conto che, ai fini della determinazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti, l’ente pubblico deve - in termini generali - procedere sulla base della ricerca di un’equa proporzione tra l’effettiva capacità di produzione dei rifiuti della singola utenza ed il costo ad essa addebitato, la scelta dell’Amministrazione di includere i rimessaggi nel numero identificativo "7B" dell’all. A del provvedimento impugnato, in cui figurano anche la "aree aperte di attività produttive" e gli "arenili attrezzati", con conseguente assoggettamento delle aree di cui si discute alla medesima tariffa di € 1,16 a mq, non può che apparire illogica ed immotivata, essendo noto che i rimessaggi costituiscono, per definizione, meri depositi di "barche, roulotte o altri veicoli nel periodo in cui non sono utilizzati" e, quindi, risultando evidente come gli stessi - in ragione della peculiarità che li caratterizzano - si prestano a produrre un quantitativo di rifiuti certamente non ingente e, comunque, inferiore a quello delle differenti aree a cui risultano, invece, assimilati;

Ritenuto che, per le ragioni illustrate, il ricorso vada accolto;

Ritenuto, peraltro, che - tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame - sussistano ragionevoli motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9212/2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Montaldo di Castro n. 32 del 29 aprile 2016 nella parte in cui "determina la tariffa rifiuti (TARI) dei rimessaggi".

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.