Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 dicembre 2016, n. 25917

Assegno di invalidità - Requisito reddituale - Sussistenza - Documentazione

Svolgimento del processo

 

Con la sentenza n.1298/2013, depositata il 3.5.2013, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva l'appello proposto da S. A. M. contro la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'assegno di invalidità, per mancata dimostrazione del requisito reddituale. A sostegno della decisione il giudice d'appello affermava che detti requisiti erano stati invece regolarmente dimostrati per cui essendo stato accertato tramite ctu il requisito sanitario condannava l'INPS al pagamento della prestazione con decorrenza dalla data indicata dal ctu, oltre accessori di legge e spese.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidando le proprie censure ad un unico motivo. Resiste S. A. M. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato su un unico motivo cui ha resistito l'INPS depositando controricorso. Il Ministero dell'Economia e Finanze, la Regione Puglia ed il Comune di San Vito dei Normanni sono rimasti intimati.

 

Motivi della decisione

 

1. - Con il motivo di ricorso l'INPS lamenta la violazione degli art. 11 e 13 della l. 118 del 1971, nonché dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 345, 414, 416, 421 e 437 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) in quanto come già affermato dal primo giudice, la S. non aveva provato il requisito socio economico al momento del deposito del ricorso introduttivo, con la certificazione dei propri redditi per il 2008 rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate, avendo allegato al ricorso solo la copia del modello 730 di denuncia dei redditi relativi all'anno 2007 da ritenersi insufficiente allo scopo. La Corte d'Appello, senza adeguatamente motivare e senza considerare l'avvenuta decadenza della parte ricorrente, ha invece ritenuto dimostrati i requisiti socio economici che invece non erano stati provati al momento del deposito del ricorso introduttivo, ma soltanto successivamente nel corso del giudizio.

2. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. In primo luogo il ricorso non specifica la natura della documentazione che sarebbe stata tardivamente prodotta (che non riproduce nel contenuto del ricorso e non produce in allegato); nemmeno indica quando (in quale sede processuale) essa sarebbe stata prodotta, limitandosi ad affermare che fosse stata depositata successivamente alla costituzione in giudizio in primo grado (che nemmeno riproduce in ricorso); laddove il giudice d'appello, contrariamente al giudice di primo grado, aveva affermato che detti requisiti socio economici erano stati regolarmente dimostrati, senza fare alcun riferimento alla produzione di documenti ed in quale fase.

3. Allo scopo di censurare la sentenza di appello in maniera rituale ex art. 366 e 369 c.p.c., il ricorso per cassazione (oltre che produrre) avrebbe dovuto dunque prioritariamente richiamare il contenuto del ricorso di primo grado ed il contenuto della documentazione la cui produzione sarebbe stata ammessa tardivamente specificando il momento della relativa produzione (Cass. 1142/2014, Cass. 20535/2009, 4898/2010).

3. In mancanza il motivo azionato non è idoneo a travolgere la statuizione impugnata, sotto il profilo del vizio di legge denunciato, atteso che la sentenza non fa riferimento alla produzione né tempestiva né tardiva di documenti, successivamente alla costituzione in giudizio, né in primo né in secondo grado, per la prova dei requisiti socio economici, limitandosi ad affermare che essi fossero stati regolarmente provati.

4. Il ricorso è comunque infondato in quanto la documentazione di cui si discute (siccome risultante dal controricorso), pur in presenza di decadenze e preclusioni già verificatesi, poteva essere acquisita anche d'ufficio (sia in primo che in secondo grado) in forza del potere-dovere del giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c. da esercitarsi motivatamente allo scopo di coniugare il sistema delle preclusioni, ispirato al principio dispositivo, con la ricerca della verità materiale, fermo restando i fatti allegati. Si trattava infatti di documentazione (certificazioni fiscali e dello stato occupazionale degli anni 2009, 2010, 2011) da ritenersi integrativa di altra ritualmente prodotta in primo grado (copia della dichiarazione dei redditi del marito per l'anno 2007, da cui risultava che la S. fosse fiscalmente a carico dello stesso e dichiarazione sostituiva della S. sulla mancata percezione di redditi), essendo stati offerti documenti che rappresentavano significativi elementi di indagini ai fini in esame.

5. Oltretutto il suddetto requisito reddituale risultava dalla ulteriore documentazione prodotta in appello ai fini della necessaria integrazione della prova essendo pacifico che il requisito sanitario è stato riconosciuto solo a decorrere dall'1.1.2010 rispetto ad una domanda amministrativa presentata l'11.2.2008, venendo quindi a sussistere solo nel corso del giudizio e nell'ambito dell'accertamento (anche sull'eventuale aggravamento delle condizioni di salute) consentito dall'art. 149 disp. att. c.p.c.; ed anche la verifica dei requisiti socio economici andava fatta con riferimento al momento di insorgenza del diritto (Cass. 6796/2001, 27931/2005).

3. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso principale, dichiarare assorbito il ricorso incidentale condizionato, condannare l'Inps alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente principale.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna l'INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2100, di cui € 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.