Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 14 dicembre 2016, n. 392763

Imprese di pulizia. Iscrizione nelle fasce di classificazione. Periodo di riferimento

Con messaggio di posta elettronica del 16 novembre 2016 codesta Camera di commercio ha sottoposto alla valutazione di questa Amministrazione la seguente questione.

Si rappresenta il caso di «una società a responsabilità limitata (...) attiva al Registro Imprese dal dicembre 2012», che «il 29/10/2014 presenta la scia per lo svolgimento dell’attività di pulizia e disinfezione», e che quindi «in data 10/11/2016 presenta la domanda di inserimento nelle fasce» di classificazione di cui all’articolo 3 del decreto 7 luglio 1997, n. 274. La società, che secondo quanto sopra riportato risulta a tale data operare nel settore da un periodo inferiore al triennio, «presenta la domanda di inserimento nelle fasce facendo riferimento ai due anni, calcolandoli dal 29/10/2014».

Richiamato quanto già espresso da questa Amministrazione sul punto nel precedente parere prot. n. 134535 del 4 ottobre 2010, si chiede l’avviso della scrivente sulle seguenti questioni:

- avendo l’impresa depositato i bilanci relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, ma ovviamente non ancora 2016, ed avendo avviato l’attività di pulizia nell’ottobre 2014, se si possa considerare maturato il biennio minimo necessario ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del sopra menzionato decreto 274/97, ovvero se la società debba attendere il deposito del bilancio 2016 prima di poter procedere alla presentazione della domanda;

- nell’ipotesi in cui si ritenga già maturato il biennio, se ai fini della individuazione della fascia di classificazione debbano essere presi in considerazione solo i dati ricavabili dai bilanci depositati per gli anni 2014 e 2015, oppure se sia possibile valutare anche l’anno 2016, per quanto realizzato fino alla data odierna.

Come noto, l’articolo 3 (rubricato «Fasce di classificazione») del decreto 7 luglio 1997, n. 274, recante «Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione», stabilisce che «le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell’IVA: (...)». Il comma successivo specifica che «l’impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni».

Come già esposto nel parere prot. n. 134535 del 4 ottobre 2010, cui codesta Camera fa correttamente riferimento e che in questa sede si intende interamente richiamato, si ritiene che nel caso di imprese soggette all’obbligo di deposito del  bilancio il periodo di riferimento per il triennio, o biennio, di cui alla disposizione sopra citata debba essere commisurato all’esercizio sociale, e che il volume di affari maturato nel settore, da doversi considerare per l’individuazione della fascia, vada conseguentemente dedotto dai bilanci presentati dall’impresa in relazione agli esercizi sociali considerati.

Venendo al caso in esame, e sciogliendo le questioni interpretative sottoposte alla scrivente Amministrazione, dovranno dunque essere presi in esame, per ricavarne il volume di affari, i bilanci relativi agli anni 2014 e 2015, mentre non si giudica necessario, maturato in questo modo il biennio minimo, attendere il deposito del bilancio relativo all’esercizio 2016.

Alla luce delle indicazioni già fornite nella più volte richiamata ministeriale prot. n. 134535 del 4 ottobre 2010, inoltre, non sussiste l’ulteriore possibilità di ricorrere, al fine di determinare la cifra di affari utile ai fini della individuazione della fascia di classificazione dell’impresa, anche ai dati di fatturazione per l’anno 2016 e fino alla data della domanda, in quanto non ancora inclusi in un bilancio sociale depositato.