Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 04 aprile 2017, n. 444

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225

 

Art. 1

Proseguimento dell'attività del Dipartimento della Protezione civile nei territori interessati dagli eventi sismici fino alla scadenza dello stato di emergenza

 

1. Il Dipartimento della protezione civile prosegue nel coordinamento, senza soluzione di continuità, delle seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attuazione degli appalti specifici per l'allestimento delle Strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, oltre che delle misure alternative previste dall'art. 14 del decreto-legge n. 8/2017, fino al soddisfacimento dei relativi fabbisogni e, comunque, non oltre la scadenza dello stato di emergenza, avvalendosi del soggetto attuatore nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 394/2016, dott. Marco Guardabassi;

b) coordinamento dello svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 392/2016, come integrato dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 422/2016, nonché dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, fino al soddisfacimento delle esigenze legate alla gestione dell'emergenza;

c) coordinamento della gestione delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza in rassegna, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 citate in premessa, allocate sul cap. 766 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, fino alla liquidazione degli oneri maturati entro la scadenza dello stato di emergenza, sulla base delle rendicontazioni presentate dai soggetti attuatori e dalle amministrazioni ed enti interessati per l'attuazione delle misure attivate con le ordinanze di protezione civile richiamate in premessa, ivi compresa, ove necessario, l'eventuale istruttoria per ulteriori stanziamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, penultimo periodo, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni; il coordinamento dell'impiego e della rendicontazione delle risorse rinvenienti dai trasferimenti del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) secondo le modalità stabilite dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che confluiranno sul medesimo cap. 766 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) coordinamento degli interventi del volontariato di protezione civile a supporto delle esigenze di tutela dei beni culturali nonché della gestione dei rimborsi previsti a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e successive disposizioni attuative;

e) coordinamento dell'intervento delle risorse dei comuni intervenuti a seguito degli eventi sismici, organizzato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, ai fini di supportare gli enti locali interessati dagli eventi calamitosi in premessa, ivi compreso il coordinamento relativo all'applicazione delle connesse disposizioni in materia organizzativa ed operativa contenute nelle ordinanze di protezione civile, fino alla scadenza dello stato di emergenza;

f) svolgimento delle funzioni disciplinate dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 408/2016 relativamente agli interventi approvati entro il termine di cui al comma 2 nell'ambito del programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale;

g) gestione delle attività contrattuali direttamente attivate dal Dipartimento della protezione civile a supporto delle iniziative connesse con la gestione emergenziale fino alla conclusione degli effetti delle medesime, comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza.

2. Il capo del Dipartimento della protezione civile provvede alla progressiva rimodulazione dell'articolazione operativa del Dipartimento sul territorio, prevedendo la cessazione dell'attività della Direzione di comando e controllo (Dicomac) di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 388/2016 entro il termine del 7 aprile 2017. A decorrere da tale data, il Dipartimento della protezione civile assicura, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 mediante una struttura di missione appositamente costituita, i cui oneri di funzionamento sono posti a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa. In ragione degli specifici ambiti di attività, la predetta struttura di missione opera in raccordo con i rappresentanti delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nelle attività di cui al comma 1, anche al fine di continuare ad assicurare il concorso coordinato delle forze statuali sui territori interessati dagli eventi in premessa a supporto dei sistemi regionali di protezione civile. Al personale in servizio presso la struttura di missione si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 400/2016 e, ove necessario, quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 405/2016. Nuclei di personale appartenente alla struttura di missione possono operare sul territorio, se necessario, anche con continuità. La struttura si avvale, ove occorrenti, delle risorse e dei beni già a disposizione della Dicomac.

 

Art. 2

Attività dei soggetti attuatori

 

1. A decorrere dal 7 aprile 2017 le funzioni svolte dall'arch. Antonia Pasqua Recchia, soggetto attuatore nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 393/2016, sono assicurate dal segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo svolge le eventuali attività residue volte alla messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 393/2016 operando nel quadro delle attribuzioni previste dal decreto-legge n. 189/2016 convertito, mediante l'Ufficio del soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 ottobre 2016.

2. A decorrere dal 7 aprile 2017 le funzioni svolte dall'ing. Claudio De Angelis, soggetto attuatore nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 393/2016, sono assicurate dalla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge le eventuali attività residue volte all'adozione delle contromisure tecniche urgenti su manufatti edilizi di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 393/2016 mediante le direzioni regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti.

3. A decorrere dal 7 aprile 2017, l'ing. Fulvio Soccodato, soggetto attuatore nominato ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 408/2016, in attuazione di quanto previsto dall'art. 15-ter del decreto-legge n. 189/2016 convertito, prosegue nell'esercizio delle sue funzioni finalizzate a quanto stabilito all'art. 4, comma 1, per la parte di rete viaria contemplata negli stralci del programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale, nonché delle relative eventuali rimodulazioni, approvati entro il termine indicato all'art. 1, comma 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'approvazione di eventuali ulteriori stralci del predetto programma, sentito il Dipartimento della protezione civile ai fini dell'assunzione della spesa degli interventi eventualmente posti in essere direttamente dagli enti gestori competenti a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione dell'emergenza assicurando, per questi ultimi, il coordinamento operativo e il monitoraggio come stabilito all'art. 4, comma 4, nonché, in via generale, le funzioni previste dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 408/2016.

4. A decorrere dal 7 aprile 2017 le funzioni svolte dalla dott.ssa Simona Montesarchio, soggetto attuatore nominato ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 408/2016, sono assicurate dalla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge le eventuali attività residue volte alla realizzazione e all'allestimento di strutture modulari finalizzate alla continuità dell'attività scolastica di cui all'art. 2, commi da 4 a 8 dell'ordinanza n. 408/2016, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli edifici scolastici non inclusi nelle ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione e contenuti nel decreto-legge n. 189 del 2016 convertito.

 

Art. 3

Ambiti regionali di coordinamento

 

1. Ferme restando le funzioni mantenute in capo al Dipartimento della protezione civile indicate in relazione alle iniziative espressamente indicate al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza, nella tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate le attività per le quali i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali, assicurano il coordinamento degli interventi avviati a partire dal 24 agosto 2016 in attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa.

2. Gli oneri relativi alle attività di cui al comma 1 maturati entro il termine di vigenza dello stato di emergenza sono sostenuti con le risorse finanziarie rese disponibili dal Dipartimento della protezione civile sulle contabilità speciali di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, che restano, a tal fine, aperte per il tempo necessario alla regolazione delle necessarie operazioni contabili e, comunque, non oltre il 19 agosto 2020. A tal fine, i presidenti delle regioni provvedono alle previste rendicontazioni, secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento della protezione civile che assicura, esperite le necessarie verifiche, il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della presente ordinanza anche, ove necessario, mediante eventuali anticipazioni finalizzate ad evitare soluzioni di continuità nelle attività di assistenza alle popolazioni interessate.

3. Successivamente alla scadenza dello stato di emergenza, alle future attività, si provvederà nell'ambito delle misure finalizzate alla ricostruzione e all'assistenza alle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dal commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con propria ordinanza.

4. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 2 per la realizzazione di interventi diversi da quelli disciplinati con le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile richiamate in premessa.

5. All'esito della liquidazione delle attività di cui al presente articolo, le eventuali somme residue sulle contabilità speciali di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.

6. I presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a seguito della chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 5, provvedono, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.

7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

 

Allegato 1

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 aprile 2017, n. 87.