Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22620

Assegno pensionabile - Riconoscimento inclusione dell'EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) - Plurime domande giudiziarie - Principio di infrazionabilità - Non sussiste

 

Ritenuto

 

che con sentenza 2806/2012, pubblicata il 5.4.2012, la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello proposto da T.L., dipendente di T. S.P.A., avverso la sentenza di primo grado del Tribunale capitolino che aveva dichiarato inammissibile la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inclusione dell'EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) nell'assegno pensionabile per gli anni dal 1998 al 2002, avendo già ottenuto sentenza che riconosceva il medesimo diritto in relazione all'anno 2003, onde egli aveva senza ragione frazionato la domanda;

che la Corte d'Appello richiamato il principio di infrazionabilità della domanda affermato dalla sentenza delle SU n. 23726/2007, ne affermava la applicabilità alla fattispecie attesa l'unicità del rapporto obbligatorio;

che T.L. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, affidando le proprie censure ad un motivo con il quale lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi ovvero artt. 2 e 111 Cost.; 1175, 1375, 2697 c.c.; 96 c.p.c.; 82 e 73 del CCNL 1966/1999 dei Ferrovieri; nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e/o n. 5 c.p.c.) atteso che il credito vantato giudizialmente non era un credito unitario ma un credito originariamente già frazionato, poiché maturato ogni 31 luglio delle annualità considerate, e di importo pari a 144,09 annue; ed inoltre perché la Corte aveva errato a non considerare provato, in relazione allo stesso periodo azionato con la domanda, la necessità di rinvenire i documenti sull'interruzione della prescrizione;

che resiste T. Spa con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Considerato

 

che il ricorso è infondato alla stregua dei principi stabiliti dalla recente sentenza 16 febbraio 2017 n. 4090 con la quale le Sezioni Unite hanno riesaminato il problema del frazionamento delle pretese dovute in forza ad un unico rapporto obbligatorio pervenendo alla tesi secondo cui: "le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi; se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c.";

che nel caso in esame non esisteva alcun interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata dei crediti, atteso che nel momento della proposizione della prima domanda di conseguimento dell'identico emolumento per l'anno 2003, le pretese inerenti il pagamento dell'Edr per gli anni (1998-2002) azionati in seguito in questo giudizio erano già maturate, talché dando esse luogo a questioni inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, andavano proposte con un unico ricorso, essendo onere della parte attivarsi tempestivamente per la proposizione unitaria di tale domande;

che neppure sussiste il vizio di motivazione denunciato, atteso che la Corte d'Appello, diversamente da quanto supposto dal ricorrente, ha considerato la giustificazione addotta dalla parte circa il rinvenimento solo in un secondo momento degli atti interruttivi della prescrizione relativi alle stesse domande in oggetto, ritenendola tuttavia non provata; derivandone da ciò l'irrilevanza della stessa eccezione di prescrizione sollevata da T., assorbita nella preliminare dichiarazione di inammissibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito;

che pertanto la sentenza della Corte territoriale si sottrae alle censure di cui al ricorso che va rigettato;

che le spese devono essere compensate considerati i contrasti giurisprudenziali esistenti sulla questione della frazionabilità del credito solo di recente composti con richiamata pronuncia delle Sezioni Unite;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.