Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 ottobre 2017, n. 23157

Tributi - Accertamento - Redditometro - Trasferimenti mobiliari e immobiliari - Reddito dichiarato e spese sostenute

 

Fatti di causa

 

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 179/15/09 dep. 6.7.2009, emessa su impugnazione, da parte di A.D.S., di avviso di accertamento, ex art. 38 commi 4, 5, 7, d.P.R. 600/73, (c.d. redditometro), notificato ai fini Irpef e Ilor per l'anno 1997. L’accertamento sintetico, preceduto da contraddittorio, è scaturito dal riscontro, nell'arco temporale dal 1998 al 2003, di spese sostenute dalla contribuente considerate non congrue rispetto al reddito dichiarato, con conseguente applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito in relazione al possesso e alla conduzione di due abitazioni e di due autovetture, unito alla stipula, nell'anno 2002, di un contratto di assicurazione e di due contratti di compravendita di terreno e fabbricato, redatti per atto pubblico, nel 1998 e nel 2003.

La D.S., premesso di svolgere attività di bracciante agricola e che col proprio coniuge, imprenditore agricolo, aveva ricevuto per successione ereditaria e donazioni alcuni immobili, poi venduti per dirimere, mediante transazioni e permute, una serie di questioni ereditarie con i germani del marito, contestava un errore materiale, per avere l'Ufficio assoggettato le quote di risparmio con spalmatura su sei periodi d'imposta, invece che su cinque (ex art. 38, comma 5 d.P.R. 600/73), oltre alla mancata considerazione della documentazione prodotta (atta a dimostrare la natura di sistemazione patrimoniale familiare attuata attraverso la stipula di vari atti di trasferimento mobiliare e immobiliare; il sostenimento di spese con redditi propri dichiarati, con disinvestimenti patrimoniali e attraverso disponibilità economiche del coniuge, oltre alla mancata considerazione dei flussi reddituali dichiarati nelle annualità precedenti e successive).

La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso, con decisione confermata dalla C.T.R., che ha escluso dall'accertamento l'anno d'imposta 1997, in quanto la quota di risparmio inerente agli investimenti patrimoniali per l'anno 2002 non comprende l'anno 1997 (che esula dal quinquennio precedente, come disposto anche dai DM istitutivi del c.d. redditometro). Per il resto ha considerato la documentazione prodotta dalla contribuente idonea a contrastare le presunzioni poste a base dell'accertamento. In particolare: il giudizio in corso presso il Tribunale di Torre Annunziata col fratello germano per "sistemazione patrimoniale familiare"; i redditi propri dichiarati; i disinvestimenti patrimoniali documentati; le disponibilità economiche del coniuge; il mancato sostenimento di oneri per abitazione e autovettura.

A.D.S. si costituisce con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Col primo motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 38, commi 4, 5, 6 del d.P.R. 600/73; art. 2700 e art. 1415 c.c.), per non avere la C.T.R. considerato che il possesso di due abitazioni e di due autovetture, unito alla stipula, nell'anno 2002, di un contratto di assicurazione e di due contratti di compravendita di terreno e fabbricato, redatti per atto pubblico nel 1998 e nel 2003, costituiscono elementi idonei a fondare l'accertamento ex art. 38 del d.P.R. 600/73, in mancanza di prova contraria offerta dal contribuente.

2. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., sulla delibazione della prova contraria, avendo l'Ufficio contestato tutte le giustificazioni della contribuente, in quanto insufficienti, carenti o inidonee.

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, investendo, seppure sotto profili diversi, il nucleo della decisione impugnata, sono infondati e vanni respinti.

3.1. Va premesso che la disciplina in materia di accertamento sintetico del reddito (cd. Redditometro), di cui all'art. 38 del d.P.R. 600/73, stabilisce che è legittima la presunzione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari (dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ.); in particolare, con riferimento alla spesa per incrementi patrimoniali (ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/73 nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, come modificato dalla I. 413/91), essa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti. La C.T.R. ha pertanto correttamente escluso l'annualità 1997 in relazione agli investimenti patrimoniali del 2002.

3.2. Quanto al regime della prova, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione". Ciò premesso, in base all'esame, effettuato dal giudice d'appello, della prova opposta dalla contribuente - che riguarda circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (v. Cass. n. 25104 del 26/11/2014; Cass. n. 1332 del 26/01/2016; n. 21142 del 19/10/2016) - le argomentazioni e le prove documentali offerte sono state ritenute idonee a superare le presunzioni di cui all'accertamento fondato sul c.d. redditometro. La C.T.R. ha specificato in cosa consistessero queste prove, indicandole analiticamente, così congruamente motivando l'accertamento in fatto della utilizzazione delle somme da parte della contribuente. In particolare è stata verificata la documentazione inerente ai trasferimenti mobiliari e immobiliari, alcuni dei quali sono stati ritenuti forme di redistribuzione del reddito all'interno della famiglia. La conclusione cui è pervenuto il giudice di merito configura, pertanto, indubbiamente, un apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, in quanto supportato da argomentazioni congrue e immuni da vizi logici o giuridici.

3.3. Ne deriva la infondatezza (anche) della censura più specificamente spiegata nel secondo mezzo, non potendosi in questa sede tener conto degli elementi di fatto addotti dall'Ufficio (quali la separazione personale dal coniuge o l'entità irrisoria dei redditi dichiarati): fatti peraltro di cui non sono riportati gli atti di causa ove sarebbero stati dedotti nei gradi di merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 2.000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.