Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 settembre 2016, n. 18317

Licenziamento per scarso rendimento - Onere probatorio - Grave e negligente violazione degli obblighi contrattuali

 

Svolgimento del processo

 

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3645/10, dichiarava illegittimo il licenziamento disposto il 26 marzo 2008 dalla s.p.a. T.V.I. nei confronti di G.A., direttore della filiale di Palermo della società, e condannava quest'ultima a riassumere il dipendente o, in alternativa, a versargli un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte d'appello di Palermo, a seguito di appello di entrambe le parti, con sentenza depositata il 13 settembre 2013, nel confermare la declaratoria di illegittimità dei licenziamento, condannava la società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondergli le retribuzioni dalla data del recesso sino a quella della reintegra, detratto l’aliunde perceptum.

La Corte anzidetta ha ritenuto che non fosse ravvisabile l'ipotesi di scarso rendimento contestata all'A. né il giustificato motivo oggettivo, pure dedotto dalla società a sostegno del recesso; che l'unità operativa di Palermo, dove l'A. prestava attività lavorativa, non possedeva i requisiti di autonomia strutturale e funzionale ovvero di indipendenza tecnica e amministrativa rispetto alla sede di Termini Imerese, cui la prima faceva capo, onde, ai fini della tutela applicabile, doveva aversi riguardo ai lavoratori assegnati alle due sedi; che superando essi complessivamente il numero di quindici unità, era applicabile la tutela reale.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la società, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 con riferimento alla nozione di scarso rendimento.

Rileva che, anche nel caso in cui non sia prevista una clausola che disponga l'obbligo del raggiungimento di un determinato risultato, sussiste l'ipotesi dello scarso rendimento qualora la prestazione offerta dal lavoratore non raggiunga il livello minimo di intensità necessario per il suo proficuo inserimento nell'organizzazione produttiva, in modo da escludere l'interesse del datore di lavoro alla prosecuzione dell'attività lavorativa e rendere giustificato il licenziamento. Il livello di ridotta produttività della sede di Palermo, cui erano destinate quattro unità, era in larghissima misura riconducibile al livello qualitativo e quantitativo scadente della prestazione dello A.

La Corte di merito, aggiunge, avrebbe dovuto adeguatamente valutare le circostanze dedotte da essa ricorrente nei due precedenti gradi di giudizio, ampiamente sufficienti a dimostrare quale fosse il risultato atteso dal datore di lavoro e, conseguentemente, desumere l'insostenibilità del costo aziendale del dipendente, anche alla stregua del suo inquadramento (I livello del CCNL) e della retribuzione da lui percepita, circostanze queste rilevanti anche i fini del giustificato motivo oggettivo del recesso.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 1, della legge n. 300 del 1970, nel testo previgente a quello attuale, con riferimento alla nozione di unità produttiva.

Deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la sede di Palermo non costituisse una unità produttiva autonoma, ma fosse invece una mera articolazione aziendale con funzioni strumentali e ausiliarie della sede produttiva di Termini Imerese.

L'unità di Palermo era infatti la sede principale di vendita di veicoli F. e, di conseguenza, l'unica articolazione aziendale deputata alla commercializzazione di tali veicoli. Inoltre aveva autonomia amministrativa sufficiente ad espletare in tutto o in parte l'attività aziendale.

3. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che il giudice d'appello ha omesso di considerare, ai fini della decisione, taluni fatti decisivi, quali il rilascio della concessione di veicoli commerciali F. alla sede di Palermo; "la visura camerale della società"; le "note autorizzate del 14/4/2009"; le "proposte di contratto depositate il 29/12/2009", documenti questi da cui risultava che la sede di Palermo costituiva una unità produttiva autonoma.

4. Il primo motivo non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro, a cui spetta l'onere della prova, non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione. Nella valutazione delle relative risultanze probatorie dovrà tenersi conto, alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 4 e 41 Cost., del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché dell'incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell'impresa e dei fattori socio-ambientali" (Cass. n. 13194/03; Cass. n. 15351/04; Cass. n. 20054/09).

Inoltre, "È legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione" (Cass. n. 3876/06; Cass. n. 1632/09; Cass. n. 18678/14).

Nella specie, la Corte di merito ha rilevato che la società ricorrente, disattendendo ogni onere probatorio sulla stessa gravante, ha del tutto omesso di specificare quale fosse lo standard produttivo inizialmente concordato con l'A.; non ha documentato o provato quale fosse il grado di efficienza dei colleghi dello stesso; non ha dimostrato che l'asserita contrazione delle vendite fosse in alcun modo imputabile alla dedotta grave inottemperanza degli obblighi contrattuali da parte del predetto dipendente.

Inoltre, ha aggiunto, sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo la società non ha provato la lamentata crisi aziendale, la contrazione delle vendite, l'aumento dei costi gestionali.

Alla stregua di tali elementi, il motivo in esame è privo di ogni fondamento, avendo la Corte di merito, in applicazione dei principi sopra enunciati e sulla scorta degli accertamenti eseguiti, correttamente escluso la sussistenza dei motivi posti alla base del licenziamento.

La dedotta mancata valutazione di circostanze asseritamente idonee a giustificare il recesso sotto il profilo dello scarso rendimento, si risolve in un vizio di motivazione denunciabile - a seguito della novella del 2012, qui applicabile essendo stata la sentenza impugnata depositata il 13 settembre 2013, sotto il profilo di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", vizio qui non specificamente prospettato.

5. Anche il secondo e il terzo motivo sono infondati.

La Corte territoriale ha ritenuto che la società non avesse fornito la prova che la sede di Termini Imerese e quella di Palermo costituissero un'unica unità produttiva, aggiungendo che dal materiale probatorio acquisito erano anzi emersi plurimi concordanti significativi elementi che inducévano a ritenere che la sede di Palermo rappresentava una mera articolazione aziendale facente parte di un'unica ed indivisibile organizzazione societaria avente la sua sede decisionale in Termini Imerese e, quindi, fosse priva di autonomia strutturale e funzionale, dipendendo dal punto di vista tecnico e amministrativo da quest'ultima.

In particolare i locali di Palermo risultavano avere, nei diversi volantini pubblicitari, funzioni meramente espositive dei veicoli in vendita; ogni determinazione in ordine alla gestione aziendale e del personale era esclusivamente rimessa alla volontà degli organi superiori; l'unità di Palermo non aveva una propria contabilità ed un'autonoma disponibilità di cassa; la sede di Termini Imerese forniva a quella di Palermo gli strumenti e i mezzi necessari per la vendita dei veicoli, ne controllava l'operato, impartiva le direttive organizzative e ne verificava l'attuazione.

Tutto ciò escludeva, secondo la sentenza impugnata, che le unità assegnate alla sede di Palermo potessero essere sommate, ai fini della tutela applicabile, a quelle operanti presso la sede di Termini Imerese.

La ricorrente ha contestato la valutazione di tutti questi elementi effettuata dalla Corte di merito, ma inammissibilmente.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8053/14, hanno affermato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (conforme: Cass. 8 ottobre 2014 n. 21257).

Nella specie non si ravvisa siffatta anomalia, avendo la Corte di merito dato ampiamente conto delle ragioni della decisione, nei sensi sopra precisati.

Del tutto infondata è infine la censura relativa allo "omesso esame di fatti decisivi per il giudizio", avendo la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, esposto le plurime ragioni per le quali la sede di Palermo fosse priva dei prescritti requisiti di autonomia strutturale e funzionale, aggiungendosi che, comunque, l'omesso esame di uno o più elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc, civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/14 cit; Cass. 27 novembre 2014 n. 25216).

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La ricorrente è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi all'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.