Legislazione - MINISTERO AMBIENTE - Decreto ministeriale 29 settembre 2016, n. 200

Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza esterna.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) «piano di emergenza esterna»: il piano di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) «popolazione»: le persone fisiche o giuridiche, singole e associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano portatori di un interesse concreto e qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna.

 

Art. 3

Forme di consultazione della popolazione

 

1. Il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. Con le medesime modalità, il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterna.

3. Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:

a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;

b) la natura dei rischi;

c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;

d) le autorità pubbliche coinvolte;

e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;

f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni prima dell'inizio della consultazione. Durante tale periodo la popolazione può presentare al Prefetto, in forma scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica, osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto ai fini della consultazione stessa.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 3 novembre 2016, n. 257.